RIFIUTI A CAPUA. Danno erariale per la raccolta differenziata, archiviato il procedimento per i responsabili del Comune

29 Giugno 2021 - 18:25

Non ricorrono le condizioni previste dalle leggi vigenti per l’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa

CAPUA – La Procura Regionale per la Campania presso la Corte dei Conti con decreto del
28.06.2021,  a seguito di documentate memorie difensive depositate
dallo studio legale Ventre – Pasquariello nell’interesse dell’arch.  Pasquale Rocchio
(Responsabile del servizio all’Igiene Urbana dal 22.06.2015 al 28.02.2018) e dell’ing.
Giuseppe Nardiello (Responsabile del Servizio di Raccolta e smaltimento dei rifiuti
urbani del Comune di Capua dal 20.07.2011 al 30.09.2014) ha disposto
l’archiviazione del procedimento avviato nei confronti di questi come di altri – (dott.
Carlo VENTRIGLIA, dall’1.10.2014 al 21.06., Dirigente del servizio Polizia
municipale e igiene urbana; – ing. Francesco GRECO, dal 30.05.2017 al 09.06.2017,
dal 13 al 30.06.2017, dal 04 al 18.07.2017 e dal 21.07.2017 al 01.08.2017; – Sindaci
del comune di Capua: dott. Carmine ANTROPOLI, da gennaio 2010 a maggio 2016 e
dott. Eduardo CENTORE da giugno 2016 a ottobre 2018) – per una ipotesi di danno
erariale (€ 1.000.904,32) per connessa alla gestione del servizio di raccolta dei
rifiuti nel periodo dal 2011 al 2017, con particolare riferimento al mancato
raggiungimento della percentuale minima di raccolta differenziata fissata per legge
ed alla mancata applicazione delle penali previste dal contratto di appalto inerente
al servizio in questione della ditta appaltatrice.

All’archiviazione la Procura è giunta Considerato che non ricorrono le condizioni
previste dalle leggi vigenti per l’esercizio dell’azione di responsabilità
amministrativa, in quanto in merito alla notizia di danno al comune di Capua, non
emergono elementi idonei a comprovare utilmente in sede di giudizio la responsabilità
amministrativa per carenza di colpa grave, atteso che quanto al primo
danno contestato (maggiorazione della tariffa), le peculiari situazioni amministrative
del Comune e soprattutto la difficoltà sempre crescenti ad individuare un soggetto
affidatario della raccolta differenziata (nell’arco temporale interessato se ne sono
succeduti ben 6) porta ad escludere condotte gravemente colpose ascrivibili ai
sunnominati responsabili dei servizi ed amministratori comunali. Del pari, va esclusa
una colpa grave degli stessi anche per la seconda voce di danno, atteso che le
disposizioni dell’O.P.C.M. n. 3479 datata 14 dicembre 2005, implicano una condotta
(mancato raggiungimento di una percentuale della raccolta differenziata pari ad
almeno il 35% alla data del 31 dicembre 2006, con conseguente mancato accesso
alla riduzione del costo del 15% per i Comuni interessati) che si è ormai consolidata
in epoca risalente sotto altre amministrazioni.