S.MARIA C.V. L’insediamento del nuovo bar Moma è illegale e vi spieghiamo perché, punto per punto

17 Maggio 2018 - 19:04

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Non per fare i guastafeste, ma solo per amor di equità. Sabato apre il nuovo Moma cioè il bar già esistente e ristrutturato nella zona di via Martiri di Nassirya. Ora non è che vogliamo scrivere sempre le stesse cose, ma qui a Santa Maria i pronunciamenti delle giurisdizioni sembrano che appartengono alla categoria delle barzellette a cui non bisogna dar credito. Per anni ci siamo occupati di questo spazio della città, dei palazzi costruiti da Enzo Natale, del fatto che il loro utilizzo in zona F era a nostro avviso fuorilegge e frutto di quella che definimmo la dottrina Mazzotti.

Recentemente il Tar della Campania ha ribadito con due sentenze inappellabili e non appellate l’incompatibilità di quell’edificio con attività commerciali e uffici. Il tar si pronunciò su ricorsi presentati dai titolari di quelle attività commerciali, contro l’atto di diniego dato, al tempo dell’amministrazione Di Muro.

La pronuncia negativa del tar si è esplicitata sia in relazione all’insediamento del Kinetic center che voleva insediarsi in quegli appartamenti sia in relazione ad una attività commerciale di ristorazione.

Il passo fondamentale della sentenza n 1574/2016 è assolutamente esplicativo ma non sembra sia stato abbastanza chiaro il concetto espresso per l’Amministrazione comunale che continua a tollerare uffici e attività commerciali in quell’edificio, se è vero com’è vero che sabato apre il nuovo Moma.

Questo il passo della sentenza 1574: “E’, infatti, davvero implausibile ritenere, sulla scorta dell’espressione “uffici parapubblici”, utilizzata dall’art. 39 delle n.a. del p.r.g. di Santa Maria Capua Vetere con riferimento alle “attrezzature di interesse comune”, che un esercizio commerciale, quale, appunto, quello di ristorazione, possa ricondursi ad una funzione collettiva – alla medesima stregua, ad es., di un istituto scolastico o religioso, di un centro sociale, culturale o ricreativo ovvero di un impianto sportivo –, anziché ad una funzione precipuamente imprenditoriale-lucrativa, ad esso intrinsecamente connaturata. A suffragio di un simile approdo, è richiamabile anche quanto osservato da questa Sezione nella citata sentenza n. 3259 del 21 giugno 2013, pronunciata, bensì, inter alios, ma – a dispetto delle obiezioni del Di Lorenzo – pur sempre con riguardo al medesimo edificio ubicato in Santa Maria Capua Vetere, alla via Caduti di Nassirya, ed assentito con i permessi di costruire n. 104 del 18 settembre 2003, n. 23 del 17 marzo 2005 e n. 53 del 30 aprile 2008; ovvero che la destinazione urbanistica per “opere di interesse collettivo”, finendo per confluire nelle opere di urbanizzazione secondaria ex art. 16, comma 8, del d.p.r. n. 380/2001, è incompatibile con la divisata destinazione d’uso commerciale, la quale non rientra, all’evidenza, nell’anzidetta categoria di opere di cui alla citata norma di settore e non giustifica, quindi, il goduto esonero dal pagamento del contributo di costruzione.

Poi, si capisce l’ostinazione di Gravante, anche giustificata nel voler edificare nel comparto SIATA in zona F. Perché agli altri sì e a lui no?