SANITÀ E CENTRI CONVENZIONATI. Il Tar dà ragione alla Polisanitaria della famiglia del direttore sanitario Enzo Iodice. Ma non c’è alcun conflitto di interessi, situazione apparentemente limpida

24 Marzo 2023 - 15:45

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Il Tar Campania ha accolto il ricorso di una società del Casertano che opera nel campo sanitario – eroga prestazioni di diagnostica per immagini attraverso un centro radiologico nella città di Santa Maria Capua Vetere – e che si era vista negare dall’Asl di CASERTA l’autorizzazione ad ampliare la struttura per poter realizzare un ambulatorio cardiologico.

Si tratta della Polisanitaria Iodice, che fa capo ad un diretto congiunto di Enzo Iodice, da qualche tempo direttore sanitario all’Asl di Caserta e anch’egli medico radiologo.

Non possiamo parlare assolutamente di un conflitto di interessi in quanto l’atto giudiziario lo esclude e in quanto notiamo che l’Asl si era costituta, incaricando l’avvocato esterno Antonio Nardone che, come ben sappiamo noi e come sanno i conoscitori del mondo politico quando questo si interseca con la giustizia amministrativa, opera da socio nello studio sito a Napoli, in via Riviera di Chiaia, di Chicco Ceceri, noto avvocato amministrativista casertano con qualche trascorso politico vissuto soprattutto, durante una breve parentesi da assessore all’Urbanistica, durante la consiliatura di Nicodemo Petteruti, che sindaco di Caserta era diventato grazie al presidente della provincia, Sandro De Franciscis.

Peraltro la società non aveva per ora chiesto alcun accreditamento all’Asl per l’ambulatorio, che però aveva risposto picche adducendo come giustificazione che non vi fosse il fabbisogno sul territorio per tale tipo di attività specialistica.

Il tribunale amministrativo regionale ha invece accolto le doglianze della società, difesa dall’avvocato amministrativista
Pasquale Marotta, secondo cui il criterio del fabbisogno, invocato dall’Asl, può valere per le richieste di accreditamento
ma non anche per le richieste di autorizzazioni sanitarie finalizzate a poter svolgere prestazioni in regime ambulatoriale.

“Il criterio del fabbisogno – ha sostenuto il legale – non può giustificare un indiscriminato blocco delle autorizzazioni, e ciò in quanto tale orientamento dell’Asl finisce per penalizzare oggettivamente l’iniziativa privata di una struttura sanitaria che comunque risulti in possesso dei requisiti organizzativi, operativi e funzionali previsti per ottenere l’autorizzazione”. Per i giudici, “sebbene la previa determinazione del fabbisogno costituisca un elemento imprescindibile e sia giustificata la fissazione di un ordine di priorità per le richieste di prestazioni sanitarie, ciò non può tuttavia risolversi in una indiscriminata paralisi dell’iniziativa economica privata (soprattutto se svolta senza oneri a carico del servizio sanitario), occorrendo in tal caso effettuare una verifica concreta e puntuale”.