Sequestro milionario tra case e Maserati a imprenditori dei trasporti: blitz anche nel casertano
4 Dicembre 2023 - 19:35

CASERTA – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Parma hanno dato esecuzione
ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Parma, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di nr. 2
societĂ ubicate a Fontevivo – operanti nel settore dei trasporti su strada con unitĂ locale
anche a Reggio Emilia – e di nr. 5 persone fisiche, tra cui un commercialista con studio a
Parma e un consulente del lavoro con sede a Salerno, ma operante in Parma (entrambi giĂ
coinvolti in precedenti indagini in materia di reati tributari concernenti la creazione di crediti
fiscali inesistenti).
Nellâambito dellâesecuzione del provvedimento del GIP, sono state effettuate perquisizioni e
sequestri a Parma, Reggio Emilia, Salerno, Caserta, Fidenza, Fontevivo e Collecchio, nei
confronti dei soggetti economici e delle persone fisiche a vario titolo coinvolte nelle indagini.
Allâesito delle attivitĂ finora svolte sono stati sequestrati beni immobili (quattro ubicati nel
comune di Fidenza e due siti nelle province di Caserta e Salerno), unâautovettura Maserati
e disponibilità finanziarie per un totale di oltre ⏠580,000,00.
Con il decreto è stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e, in
alternativa, per equivalente, di beni mobili, immobili e disponibilitĂ liquide fino alla
concorrenza dellâammontare complessivo di ⏠1.100.000,00, pari allâammontare delle
imposte complessivamente evase nei periodi dâimposta dal 2015 al 2022.
Il provvedimento è scaturito da articolate indagini di polizia giudiziaria dirette dalla Procura
della Repubblica di Parma e condotte dai finanzieri della Tenenza di Fidenza che hanno
permesso di ipotizzare la commissione di reati finalizzati allâevasione dâimposta mediante
lâemissione e lâutilizzo di fatture false, lâomesso versamento dâimposta nonchĂŠ lâimpiego di
crediti dâimposta inesistenti, in parte relativi alla formazione del personale finanziata con
risorse del PNRR.
Secondo la ricostruzione investigativa le due imprese, la cui gestione sarebbe riconducibile
di fatto a unâunica persona fisica, avrebbero realizzato un sistema fraudolento mediante la
fittizia assunzione di proprio personale da parte di sei distinte imprese âcartiereâ al solo fine
di
alla forza lavoro assunta sia alle imposte sui redditi e allâIVA. Conseguentemente, le sei
societĂ fornitrici di manodopera hanno omesso il versamento di tutte le imposte dovute.
In particolare, le sei imprese cartiere fornitrici presentavano i seguenti elementi comuni:
⢠sono risultate âscatole vuoteâ prive di una reale struttura economica e societaria;
⢠erano formalmente intestate a prestanome privi di esperienza manageriale e di effettivi
poteri decisionali, spesso legati da rapporti di parentela o affinitĂ con il reale
amministratore delle societĂ di trasporto beneficiarie della frode;
⢠avevano una sede legale fittizia avendo concretamente operato presso la sede principale
delle due societĂ di trasporto;
⢠erano evasori totali, inadempienti agli obblighi contabili e fiscali;
⢠avevano avuto rapporti commerciali quasi esclusivamente con le due imprese oggetto di
accertamento;
⢠avevano avuto i medesimi consulenti fiscali e del lavoro delle due imprese che ne
utilizzavano la manodopera.
Inoltre, i dipendenti delle societĂ cartiere (oltre 300) al di lĂ della formale assunzione in una
societĂ piuttosto che in unâaltra, avrebbero lavorato sempre per lo stesso datore di lavoro e
presso la stessa sede delle due societĂ di trasporto, a conferma della unicitĂ del rapporto
di lavoro a prescindere dalla societĂ di volta in volta deputata allâassunzione.
In altri termini -secondo lâipotesi accusatoria condivisa dal GIP- le due societĂ di trasporto,
mediante lâartificioso trasferimento, in capo a piĂš cartiere, del ruolo di datore di lavoro e dei
connessi obblighi di versamento delle imposte e dei contributi previdenziali ed assistenziali,
avrebbero realizzato unâillecita somministrazione di manodopera che avrebbe loro garantito,
da un lato, lâacquisizione di forza lavoro a costi molto vantaggiosi e, dallâaltro, lâindebita
detrazione dellâIVA applicata alle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse
dalle societĂ âcartiereâ in quanto se la forza lavoro fosse rimasta in capo agli effettivi datori
di lavoro le due imprese di trasporto non avrebbero beneficiato delle citate detrazioni IVA.
Per le condotte fin qui descritte sono contestati al presunto amministratore di fatto e a n.
undici prestanome i reati di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente
inesistenti per un ammontare pari a oltre ⏠3.500.000,00 (artt. 2 e 8 d.lgs. 74/2000).
Una seconda contestazione è rivolta ad un commercialista, a un consulente del lavoro
nonchĂŠ allâamministratore di fatto e a un suo prestanome e riguarda alcune ipotesi di
indebita compensazione di crediti fiscali fittizi per un ammontare pari a ⏠147.476,52 (art.
10 quater d.lgs 74/2000).
In dettaglio, il commercialista, quale consulente fiscale e depositario delle scritture contabili
di una delle due societĂ di trasporto, si sarebbe occupato di tutti gli adempimenti di natura
fiscale fino alla presentazione della dichiarazione annuale ove sarebbero stati indicati
importi âinventatiâ al fine di generare crediti dâimposta fittizi.
In sostanza dunque -questa lâipotesi investigativa fatta propria dal GIP- il commercialista
sarebbe stato pienamente consapevole dei meccanismi illeciti ed anzi artefice dello
stratagemma consistente nellâinserimento, in dichiarazione, di dati contabili non corretti, in
modo da consentire alla societĂ , non solo di azzerare i debiti tributari, ma di trovarsi
addirittura in una posizione di credito nei confronti dellâErario.
La contestazione rivolta al consulente del lavoro, in concorso con lâamministratore di
fatto ed un prestanome, riguarda lâutilizzo di crediti dâimposta fittizi pari a ⏠92.642,57 che
sarebbero stati creati abusando degli incentivi che lo Stato eroga alle imprese per la
formazione e lâaggiornamento del proprio personale nel settore delle tecnologie (es. âbig
dataâ, cyber security, internet, integrazione digitale dei processi aziendali) previsti dal âPiano
Nazionale Industria 4.0 – misura rientrante nelle agevolazioni finanziate con risorse del
PNRR atte a promuovere la trasformazione digitale delle imprese incentivando gli
investimenti privati in beni e attivitĂ a sostegno della digitalizzazione dei processi (Missione
1 â Componente 2 â Investimento 1).
Sul punto, secondo lâipotesi dâaccusa, le indagini – eseguite attraverso intercettazioni
telefoniche, accertamenti bancari ed escussione di persone informate sui fatti – avrebbero
permesso di ipotizzare la mancata effettuazione dei corsi di formazione e la predisposizione
di documentazione probatoria fittizia (con particolare riferimento ai registri didattici delle
presenze, alle relazioni del docente sulla valutazione dellâattivitĂ del corso di formazione,
nonchĂŠ alla prevista asseverazione del professionista incaricato a certificare lâaderenza del
costo alla normativa di settore) al solo scopo di permettere allâimpresa di trasporto coinvolta
di accedere a crediti tributari utili a estinguere illecitamente i debiti dâimposta.
In sostanza, dunque, il consulente del lavoro -nella ricostruzione investigativa condivisa dal
GIP- sarebbe stato perfettamente a conoscenza dellâartificiositĂ dellâoperazione e
dellâinesistenza dei corsi di formazione e, nonostante ciò, avrebbe trasmesso i modelli F24
per ottenere la compensazione dei debiti con i crediti dâimposta inesistenti e avrebbe
predisposto la documentazione da presentare alla Guardia di Finanza per mascherare
lâinesistenza dei corsi di formazione.
Infine, al rappresentante legale e allâamministratore di fatto di una delle due societĂ di
trasporto è contestata lâulteriore condotta di omesso versamento di IVA a debito per
lâimporto complessivo di ⏠310.312.
Con il presente comunicato si intendono sottolineare, in definitiva, i seguenti aspetti, che
denotano la particolare rilevanza pubblica dei fatti:
- in primo luogo, lâammontare certamente rilevante della frode fiscale posta in essere,
che riguarda complessivamente unâimposta evasa superiore a ⏠1.100.000,00, con
conseguente ingente danno finale per le casse dello Stato, fatto in sĂŠ obiettivamente
grave; - in secondo luogo, le condotte criminose contestate non solo costituiscono una frode
in danno dellâErario attraverso il mancato versamento delle imposte, ma alterano
profondamente la leale concorrenza tra operatori del settore consentendo alle
imprese che appaiono avervi fatto ricorso una maggiore competitivitĂ rispetto alle
altre imprese che, al contrario, si pongono in maniera piĂš corretta sul mercato; - in terzo luogo, il diritto dei lavoratori coinvolti di chiedere alle societĂ reali datrici di
lavoro di costituire un rapporto di lavoro dipendente, come previsto dallâart. 38 del
d.lgs. 81/2015 e/o dallâart. 29, comma 3° bis, del d.lgs. n. 276/2003, stante lâinvaliditĂ
dellâoriginario rapporto di somministrazione, secondo lâorientamento della Suprema
Corte di Cassazione (ex plurimis, Cass. Pen. Sez. III, 27 gennaio 2022, n. 16038,
punto 5, mot. dir. – fattispecie analoga a quella del procedimento di cui al presente
comunicato); - in quarto luogo, lâabuso operato dagli indagati di agevolazioni nate allo scopo di
promuovere la trasformazione digitale delle imprese e la formazione del personale,
con la conseguente sottrazione di importanti risorse allâeconomia sana del Paese.
Allo stato, la posizione delle persone indagate si riferisce esclusivamente alla fase delle
indagini, fatto salvo il giudizio di merito; peraltro, allâesito dellâesecuzione dei sequestri,
ciascuno avrĂ la possibilitĂ di esporre le proprie ragioni e le proprie difese in risposta alle
contestazioni loro mosse.