La CAMPANIA da domenica in ZONA GIALLA. Cosa si può fare fino alla Vigilia di Natale e tutte le regole del nuovo Dpcm
19 Dicembre 2020 - 10:00

CASERTA – Da domenica tutta Italia sarà formalmente in zona gialla, almeno per un giorno: oggi, sabato, scadono infatti le ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza che tengono in zona arancione Campania, Toscana, Valle d’Aosta e provincia di Bolzano, che non saranno rinnovate. Nella giornata di domani, domenica, sarà dunque possibile uscire o entrare nelle 3 regioni e nella provincia autonoma, come già avviene per il resto d’Italia. Da lunedì, invece, cambieranno nuovamente le regole: infatti, il decreto legge attualmente in vigore stabilisce il divieto di spostamento tra Regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio. Lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 dicembre sarà dunque possibile spostarsi solo tra comuni all’interno della stessa regione. Dal 24 dicembre e fino al 6 gennaio varranno le regole indicate nel decreto che il Cdm ha approvato ieri serata: zona rossa in tutta Italia nei festivi e prefestivi e zona arancione negli altri giorni.
Le
regole dal 24 dicembre al 6 gennaio
“L’intero territorio nazionale sarà zona arancione il 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio. In questi giorni ci si potrà spostare esclusivamente all’interno del proprio comune senza giustificarne il motivo. Per venire incontro a comuni fino a 5000 abitanti fino a 30 km ma non nei capoluoghi di provincia. Rimangono chiusi bar e ristoranti tranne che per asporto e consegne a domicilio. I negozi saranno aperti fino alle 21“, ha spiegato Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi.
Durante i giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Sono complessivamente 10 i giorni in cui sarà estesa a tutta Italia la zona rossa: 24-25-26-27 e 31 dicembre, 1-2-3-5 e 6 gennaio. In tutto il Paese valgono dunque le regole finora adottate nelle regioni rosse: sarà “vietato ogni spostamento in entrata e in uscita” sia tra le regioni sia tra comuni e all’interno degli stessi “salvo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”. È sempre possibile rientrare alla propria abitazione o domicilio. Nei giorni da zona rossa saranno chiusi i centri estetici, bar e ristoranti. Saranno invece aperti supermercati, negozi di alimentari, di prima necessità, farmacie e parafarmacie, parrucchieri e barbieri. Fino alle 22 sono possibili le funzioni religiose. Nel decreto non è previsto alcun anticipo del coprifuoco, rispetto a quello stabilito finora alle ore 22 dall’ultimo Dpcm.
L’Italia sarà invece tutta arancione nei giorni “lavorativi” all’interno delle due settimane delle vacanze natalizie: il 28, 29 e 30 dicembre e il 4 gennaio. Rispetto alla zona rossa, due sono le differenze principali: sono aperti i negozi ed è sempre consentito lo spostamento all’interno del proprio comune di residenza.
Le regole della Zona Gialla
Spostamenti
È consentito spostarsi dalle 5 alle 22 senza necessità di giustificane il motivo. Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli dovuti a comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Nelle abitazioni private è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
Sono consentiti gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere tra le ore 5 e le ore 22.
Si può andare a fare la spesa in un Comune diverso da quello in cui si abita.
Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi.
È possibile raggiungere la seconda casa se è ubicata in un Comune dell’area gialla. Se la seconda casa si trova in un Comune di area arancione o rossa è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.
Dalle 5 alle 22 è consentito fare una passeggiata, uscire con il proprio animale da compagnia e fare attività motoria.
È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone. È inoltre consentito utilizzarla dalle 5 alle 22 per svolgere attività motoria all’aperto, sempre nel rispetto del distanziamento di almeno un metro, e per svolgere attività sportiva, nel qual caso il distanziamento deve essere di 2 metri.
Attività commerciali
I ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti con possibilità di consumo all’interno dalle 5 alle 18. Dalle 5 alle 22 è consentita anche la vendita da asporto. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
Negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali, l’ingresso e la permanenza dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.
Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
Scuola
In teoria, lezioni in presenza per materne, elementari e prima media, mentre permane la didattica a distanza per seconde e terze medie e superiori, ma ci aspettiamo ulteriori restrizioni comunali volta per volta.
Università e istituzioni di Alta formazione
Le attività formative e curriculari si svolgono a distanza, fatta eccezione per quelle relative al primo anno dei corsi di studio e per i laboratori, che possono svolgersi in presenza.
I tirocini, le attività di laboratorio sperimentale o didattico o le esercitazioni possono essere svolte in presenza laddove previste dai piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari predisposti dai singoli Atenei, sentito il Comitato universitario regionale; resta fermo che, laddove previste, esse dovranno svolgersi nel rispetto dei protocolli, specificamente dedicati alle università e allegati al dpcm del 3 novembre.
Le lezioni di musica, canto, teatro o danza o delle altre attività di tipo artistico presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica si svolgono prevalentemente a distanza. Possono svolgersi in presenza quelle del primo anno dei corsi di studi, i laboratori o assimilabili
Si possono tenere le sessioni d’esame e le sedute di laurea.
Eventi, cerimonie e riunioni
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni.
Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica e a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.
Sono vietate tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale.
L’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è sospesa.
Tumulazioni e sepolture sono consentite rispettando la distanza interpersonale di un metro tra le persone che vi assistono ed evitando ogni forma di assembramento.
Attività motoria e sportiva
È possibile praticare l’attività venatoria o la pesca dilettantistica o sportiva.
Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del Coni o del Cip.
È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale. Tuttavia, è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti, nonché gli allenamenti per sport di squadra, che potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e nel rispetto del distanziamento.
Caccia
L’attività venatoria è consentita senza alcuna limitazione di luogo o di specie, fatto salvo il rispetto delle norme di settore e del calendario venatorio vigente.