CAMORRA & APPALTI. Decisione “bicolore” del Tribunale della Libertà per l’ing Francesco Greco. Niente più obbigo di firma ma sull’interdizione…VI SPIEGHIAMO TUTTO

5 Marzo 2021 - 12:05

I giudici, nella loro versione di Riesame, hanno accolto una parte del ricorso stesso, mentre per l’altra parte bisogna procedere ai sensi dell’articolo 310 del codice di procedura penale. L’avvocato difensore è ottimo, ma non, evidentemente, “ottimissimo”

 

CAPUA (Gianluigi Guarino) Un ibrido. Nella testa di un giurista è perfettamente normale che un tribunale possa decidere in maniera asimmetrica rispetto alle misure cautelari applicate a carico di un indagato. Il cittadino, al contrario, poco, anzi molto poco o addirittura nulla ci capisce quando si verificano casi come quello che ha riguardato, ieri, il già dirigente dell’Ufficio tecnico del comune di Capua successivamente super consulente a contratto del comune di Caserta Francesco Greco, colpito da un provvedimento di un gip del tribunale di Napoli che ha disposto, a suo carico, valutando la richiesta formulata dai pubblici ministeri della Dda, due misure: una che obbliga Greco a firmare un registro apposito presso un ufficio della polizia giudiziaria e la seconda consistente in una interdizione, naturalmente sempre cautelare, dai pubblici uffici per la durata di un anno.

Proviamo a semplificare cercando di svolgere una funzione divulgativa. Ci sono due articoli del codice di procedura penale, il 309 e il 310, che si occupano dell’attività dei cosiddetti

tribunali della Libertà, definiti comunemente, ma probabilmente in maniera incompleta, anche “Tribunali del Riesame“, visto e considerato che quest’ultima attività, cioè il Riesame delle misure prodotte dall’ordinanza, rappresenta una porzione, badate bene una porzione e non tutta la competenza di questo tribunale, precisamente la parte legata proprio all’articolo 309 del cpp.

Io subisco una misura cautelare e vengo arrestato, andando in carcere o ai domiciliari, oppure mi viene imposto il divieto di dimora in un certo luogo, oppure l’obbligo di abitare in un certo sito, le variabili, al riguardo, sono diverse e da indagato, insieme al mio avvocato, io impugno questa ordinanza, chiedendo che il tribunale “riesamini” la decisione assunta dal gip.

Per l’appunto, tribunale del Riesame. L’articolo 309 abbraccia la gran parte delle misure cautelari personali. Fermiamoci un attimo e precisiamo: solitamente i luoghi della discussione, dell’impugnazione e/o dell’appello relativi alle misure cautelari personali sono diversi da quelli in cui si discutono i ricorsi sulle misure cautelari patrimoniali. Nel caso specifico che stiamo trattando, Francesco Greco ha il suo giudice naturale al tribunale di Napoli perchè sulle misure personali si pronuncia un collegio che opera nel palazzo di giustizia del capoluogo di regione, dove insiste anche la corte d’appello che connota territorialmente il distretto.

Diversamente, il Riesame dei provvedimenti cautelari di tipo patrimoniale si discutono nel tribunale collegato alla Procura che ha emesso misure interdittive riguardanti beni materiali ed immateriali, come sarebbe capitato anche per Francesco Greco, qualora, oltre alle due misure cautelari di tipo personali, ne avesse subita una o più di tipo patrimoniale, dovendo attendere per questa porzione specifica il pronunciamento del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Tra le misure di carattere cautelari di tipo personale, ci sono sia l’obbligo di firma sia l’interdizione dai pubblici uffici, cioè i due titoli appioppati a Francesco Greco da un gip del tribunale di Napoli su richiesta della Dda. Ora, l’avvocato di Francesco Greco ha presentato un solo ricorso ai sensi dell’articolo 309, sia inerentemente alla misura dell’obbligo di firma, sia riguardo alla misura interdittiva. Ma mentre la misura cautelare personale dell’obbligo di firma si posiziona nell’area perimetrata dall’articolo 309, la seconda misura, cioè quella dell’interdizione, “sta dentro” all’articolo 310, intitolato “Appello”, si dice in questo caso per semplificare, in maniera non infondata, che si tratta comunque di un “appello al Riesame”.

In realtà, tornando agli arricciamenti di naso dei giuristi integrali e forse anche un pò integralisti, qui il Riesame non c’entra, perchè il tribunale della libertà assume, utilizzando gli stessi collegi che utilizza per i ricorsi di Riesame, cioè quelli presentati ai sensi dell’articolo 309 cpp, anche per gli Appelli che investono le materie, così è scritto testualmente nell’articolo 310, “fuori dai casi previsti dall’articolo 309 comma 1″.

Non è che ora uno va a leggere l’articolo 309 comma 1 e trova con semplicità i casi di misura cautelare di tipo personale regolati da quel particolare articolo, come dovrebbe accadere in un paese che pone realmente a disposizione dei cittadini, della loro comprensione, della loro fluidità, il diritto e la legge. Ma l’Italia è un’altra cosa.

E allora ti devi arrangiare, andando a consultare qualche repertorio giurisprudenziale riguardante quel “Diritto vivo” costituito dalle sentenze dei tribunali della legittimità, Cassazione in primis, ancor meglio se a Sezioni Riunite.

Per non farvela troppo lunga, è pacifico che per le misure cautelari di tipo interdittivo, la strada non è costituita dalla impugnazione di questo specifico provvedimento contenuto nell’ordinanza del gip, ma dall’attivazione dell’istituto dell’appello ai sensi dell’articolo 310. 

Per cui, cos’è successo a Francesco Greco? Il Riesame ha revocato la misura cautelare dell’obblgio di firma, in quanto questa entra nelle previsioni dell’articolo 309, ma ha dichiarato inammissibile la parte del ricorso realtiva all’interdizione cautelare dai pubblici uffici per la durata di un anno a carico di Greco che dunque non può, almeno per il momento, tornare al suo posto di lavoro. 

Se è vero che qualche possibile vizio procedurale c’è stato nell’applicazione della misura interdittiva, dato che prima di applicarla, i gip, di solito, interrogano in proposito l’indagato, è anche vero che per tagliare la testa al toro sarebbe stato utile che l’avvocato difensore Mauro Iodice avesse presentato un ricorso di impugnazione al tribunale del Riesame ai sensi dell’articolo 309 per l’obbligo di firma e un altro, sempre allo stesso tribunale, più generalmente definito in questo caso della libertà, dell’Appello e non del Riesame, ai sensi dell’articolo 310, per l’appunto “Appello”, per la misura interdittiva.

Peraltro, buon per Greco, i termini non sono ancora scaduti e dunque il legale ha dovuto o dovrà in questi minuti percorrere necessariamente la strada delle due azioni distinte. In poche parole, dovrà chiedere la revoca della misura interdittiva, producendo un ricorso di appello ai sensi dell’articolo 310 comma 1 del codice di procedura penale.

Speriamo di aver regalato il solito buon servizio di decriptazione del “giuridichese estremo“. Ovviamente, per metterci a disposizione dei nostri lettori, la testa, stamattina, sul codice, come del resto capita sempre, ce la siamo rotta noi.