CLAN E POLITICA. Scioglimento di SPARANISE: il Tar rigetta il ricorso, ma inchioda con la camorra solo l’ex vicensindaco Vitaliano Ferrara e non Martiello

6 Marzo 2024 - 17:29

In calce all’articolo, con il quale sintetizziamo e proviamo a interpretare le 4 pagine delle motivazioni, il testo integrale delle stesse

SPARANISE – Salvatore Martiello, ex sindaco di Sparanise, non è affatto uno stupido e ben conosce le tendenze giurisprudenziali degli organismi giudiziari del diritto amministrativo.

Sapeva e sa molto bene che, su 100 ricorsi presentati al Tar per chiedere la revoca dello scioglimento del comune per infiltrazioni malavitose, ne vengono accolti 2, massimo 3.

Quando ciò accade è solo perché il Tar ha ravvisato qualche errore marchiano di tipo procedurale.

Ma mai e poi mai il Tribunale Amministrativo, pur potendolo fare almeno in parte allo scopo di capire se nella formulazione delle motivazioni che conducono a uno scioglimento esista qualche elemento che suscita, ancor più a monte, il dubbio di una procedura non corretta, lo fa.

Si tratta di una sorta di diritto materiale, non scritto, che si contrappone tutto sommato al diritto formale.

Della serie: figuriamoci se un Tar si mette a far le pulci a un decreto che, seppur scritto dal governo, assume l’identità di fonte del diritto con le insegne del Quirinale, diventando decreto del Presidente della Repubblica con tanto di firma autografa.

Nonostante il fatto che Martiello ben conoscesse questa forma di diritto materiale, ha voluto lo stesso spendere soldi suoi per mettere nero su bianco, in ben 100 pagine, l’impugnazione dello scioglimento del suo Comune proprio in conseguenza di un Dpr del 19 dicembre 2022.

Vitaliano Ferrara, ex vicesindaco di Sparanise, ha deciso invece di non presentare un suo ricordo al Tar né di unirsi a quello di Salvatore Martiello.

Qualcuno che ben conosce fatti, uomini e cose di Sparanise potrebbe dire: Salvatore Martiello ha un carattere diverso da quello di Ferrara.

È più emotivo, forse addirittura romantico, mentre il Ferrara bada al sodo perché è un imprenditore di una certa tipologia, uno che vive con la calcolatrice conficcata nel cervello.

Per cui, non avendo alcuna speranza di vedersi accogliere il ricorso, non ha speso i 2mila e passa euro che servono per presentarlo.

Per quella che è la mentalità di Casertace, questa differenza è, invece, tutt’altro che irrilevante.

Per noi, infatti, i principi contano e, come abbiamo detto più volte, citando o parafrasando l’antico adagio “dove c’è gusto, non c’è perdenza”, sosteniamo che dove c’è principio, non c’è perdenza.

Ognuno spende i soldi come gli pare e se 2mila euro ti fanno dormire meglio la notte, soddisfano la tua coscienza, è giusto spenderli, perché non si vive solo di vil denaro.

Leggendo le 8 pagine con le quali, ovviamente, come ben sapeva lo stesso Martiello, il Tar ha rigettato il suo ricorso, abbiamo notato, da vecchi bucanieri di questi documenti giudiziari, un’anomalia.

Premettiamo, però, che il Tar si è mostrato molto rispettoso nei confronti di Martiello nel momento in cui ha dimostrato – e fidatevi che il fatto per non è per nulla scontato – di aver letto per intero e attentamente le 100 pagine del suo ricorso.

Chi, come noi, ha assistito ad “arronzamenti”, a pronunciamenti usa e getta, sbrigativi, sommari, dei Tar, al cospetto di ricorsi di questo genere, non può non valorizzare le modalità attraverso cui il Tar della Campania ha esposto la prima classica parte di ogni sua sentenza. Queste sono come un frutto che si mangia in due parti: la prima parte è costituita dal “Fatto”, la seconda parte dal “Diritto”.

Quando leggi il Fatto, capisci se il Tar abbia o meno preso sul serio le ragioni esposte dal ricorrente. 100 pagine sono 100 pagine, e per leggerle attentamente occorre un po’ di tempo. Ma la sintesi raccolta in una pagina e mezza contiene realmente il succo di quelle 100 pagine.

E siccome le argomentazioni utilizzate da Martiello, al di là della loro fondatezza, che è questione libera di punti di vista, possiedono un fondamento logico nella loro esposizione, il fatto che questo sia stato colto anche dai giudici amministrativi è un dato importante come potrete eventualmente verificare nel testo integrale della sentenza che pubblichiamo qui in calce.

Dunque il Tar non si pone in maniera distruttiva rispetto alle ragioni esposte da Martiello.

E mai, come in questa occasione, passando alla seconda parte, ossia quella del Diritto, lo si capisce bene con un rigetto che, per quanto riguarda Martiello, è puramente assertivo, in pratica difensivo, in quanto fondato su un sostanziale copi-incolla di stralci del provvedimento di scioglimento e di qualcosa della relazione che lo ha preceduto.

In pratica il Tar non si mette in mezzo e siccome non esistono – ciò lo scrive testualmente – quei vizi di carattere procedurale, si limita ad affermare che il contenuto del Dpr contiene elementi idonei a giustificare l’atto di scioglimento e conseguentemente il rigetto del ricorso.

Manca, perché probabilmente il Tar ha voluto così, qualsiasi forma di argomentazione autonoma.

Ma il dato sorprendente di cui scrivevamo prima condisce la coda della sentenza. Forse il Tar si rende conto di dover estrapolare qualcosa dal Dpr che gli consenta di mostrare l’evidenza di fatti realmente gravi.

E dove li va a trovare questi fatti? Nella vita e nelle opere del signor Vitaliano Ferrara, determinando di fatto una linea di demarcazione che distingue in maniera piuttosto chiara le responsabilità dell’ex sindaco Salvatore Martiello da quelle del Ferrara.

Sono le ragioni riguardanti i rapporti, le amicizie, le cointeressenze di Ferrara che il Tar sbandiera come elementi costitutivi delle sue ragioni e dei motivi per cui queste collimano con quelle del decreto di scioglimento.

Chi vuole avere un quadro preciso di ciò che abbiamo scritto adesso può leggere la pagina 3 della sentenza del Tar, ma siccome complessivamente questa si esprime in sole 4 pagine, magari potete fare uno sforzo anche per concedere a voi stessi la soddisfazione di una conoscenza su un fatto.

Noi ci limitiamo ad anticiparvi un paio di passaggi:

Con particolare riferimento alla posizione dell’ex vicesindaco – scrive il Tar – la commissione di accesso ha acclarato (sic!) che lo stesso è legato da cointeressenze affaristiche con la famiglia di Albino Vitale e che quest’ultimo, sulla base delle risultanze dell’accesso ispettivo, ove sono state richiamate le dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia nell’ambito di taluni procedimenti penali, può essere definito come la propaggine imprenditoriale del clan Papa”.

E ancora: “Sulla base delle circostanze sopra riportate (quelle relative ai rapporti di Vitaliano Ferrara, ndd) la valutazione della permeabilità dell’attività dell’ente rispetto a possibili ingerenze e pressioni da parte della criminalità organizzata specificamente individuata (clan Papa e connessione con Vitale, ndd) senza che emerga alcun vizio logico o incongruità di tale valutazione”.

Chiudiamo invitandovi a riflettere su questa ultima locuzione, “senza alcun vizio logico“. In pratica, solo per quanto riguarda Ferrara, il Tar avendo ben capito che quello è un terreno praticabile per esporre una tesi forte, robusta, a supporto dell’atto di scioglimento, vi entra e pure a piedi giunti.

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