Giovane casertano rischia di essere licenziato: pilota di aerei militari ma parla male l’inglese

26 Luglio 2025 - 10:00

CASERTA – Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ha pronunciato una sentenza di rilevante interesse nel settore della giustizia militare, chiudendo un contenzioso avviato nel 2022 da un Sergente Pilota di Complemento dell’Aeronautica Militare nato a Caserta 28 anni fa.

Il ricorrente aveva impugnato un provvedimento del Ministero della Difesa che ne disponeva l’espulsione dal 126° corso di pilotaggio e il proscioglimento dal vincolo di ferma di 12 anni, motivato da presunte inadempienze durante l’addestramento.

L’allievo pilota, ammesso al corso nel 2020, aveva superato le prime fasi di formazione in Italia prima di essere inviato negli Stati Uniti, presso la Sheppard Air Force Base, per completare l’addestramento. Tuttavia, durante il periodo di addestramento, emersero difficoltà legate alla conoscenza della lingua inglese, ritenuta insufficiente per interagire efficacemente con gli istruttori americani. Una commissione valutativa (Training Review Board) ne dichiarò l’inidoneità al volo, portando alla decisione di espellerlo dal corso nel 2022.

Il ricorrente contestò la legittimità del provvedimento, sostenendo che le carenze linguistiche non erano state adeguatamente considerate prima dell’invio all’estero, nonostante i voti non eccellenti in inglese durante la fase iniziale del corso. Inoltre, la valutazione degli istruttori statunitensi era eccessivamente severa, essendo abituati a standard più elevati rispetto a quelli richiesti per gli allievi stranieri. Secondo i giudici, mancava un’applicazione corretta delle direttive italiane in materia di valutazione degli allievi piloti, in particolare le circolari CSAM-100 e CSAM-341.

Nel 2022, il Tribunale aveva concesso una misura cautelare, ordinando la riammissione dell’allievo alla Fase 2 dell’addestramento, questa volta in Italia, presso la Scuola di Volo di Galatina (LE). Al termine del percorso, il ricorrente ha superato con successo la formazione, dimostrando piena idoneità e ottenendo l’ammissione alla Fase 3 per il conseguimento del brevetto di pilota militare.

Alla luce di questi sviluppi, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l’interesse del ricorrente fosse ormai soddisfatto. Tuttavia, è stata respinta la richiesta di risarcimento per il periodo di sospensione dallo stipendio, poiché il ritardo nell’organizzazione del nuovo corso è stato considerato giustificato da esigenze amministrative.

La decisione conferma l’importanza di una valutazione equa e proporzionata nelle procedure di espulsione dai corsi militari, soprattutto quando coinvolgono fattori come la lingua straniera. Inoltre, ribadisce che le amministrazioni devono garantire il rispetto delle norme procedurali interne, anche in contesti internazionali.

Conclusa la vicenda giudiziaria, l’allievo potrà ora completare il suo percorso formativo, mentre il Ministero della Difesa dovrà valutare con maggiore attenzione l’assegnazione dei corsi all’estero, specie in presenza di criticità linguistiche.