L’officina trasformata in un negozio: ma per il comune non si può fare: LA SENTENZA DEI GIUDICI
19 Luglio 2026 - 13:30
Secondo il Comune, il progetto avrebbe comportato un aumento del carico urbanistico e non rispettava i requisiti previsti dalla legge regionale
SANTA MARIA CAPUA VETERE – Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha respinto il ricorso presentato da Antonio Nazzaro e dalla società Ramicaf S.r.l. contro il Comune di Santa Maria Capua Vetere, confermando il diniego al rilascio del permesso di costruire richiesto per il cambio di destinazione d’uso di alcuni locali situati in via Eugenio Della Valle.
La vicenda riguarda una porzione del piano terra di un fabbricato, identificata come autorimessa, che i ricorrenti intendevano trasformare in locali commerciali ai sensi della normativa regionale sul recupero delle volumetrie esistenti.
Secondo il Comune, il progetto avrebbe comportato un aumento del carico urbanistico e non rispettava i requisiti previsti dalla legge regionale. Un primo diniego era già stato annullato dal Tar nel 2023 per carenza di motivazione, imponendo all’amministrazione di riesaminare la pratica.
Dopo un nuovo procedimento, il Comune ha però confermato il diniego con motivazioni più dettagliate. I ricorrenti hanno quindi impugnato nuovamente il provvedimento, sostenendo che l’ente avesse violato il precedente giudicato del Tar e che non potesse riproporre le stesse ragioni già censurate.
I giudici amministrativi hanno respinto questa tesi, chiarendo che la precedente sentenza obbligava il Comune soltanto a motivare in modo adeguato il nuovo provvedimento e non imponeva il rilascio del permesso di costruire.
Nel merito, il Tar ha ritenuto corretta la ricostruzione del Comune. Le autorimesse interessate, infatti, non erano state conteggiate nella volumetria edilizia al momento del rilascio dei precedenti titoli abilitativi, in quanto escluse dal calcolo urbanistico secondo le norme tecniche del Piano regolatore.
La loro trasformazione in locali commerciali avrebbe quindi determinato, di fatto, la legittimazione di nuovi volumi edilizi, circostanza che non rientra tra le ipotesi consentite dall’articolo 1, comma 144, della legge regionale, che riguarda esclusivamente volumetrie già esistenti e computate.
Per queste ragioni il Tar ha respinto definitivamente il ricorso, confermando la legittimità del diniego opposto dal Comune di Santa Maria Capua Vetere. I giudici hanno inoltre disposto la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
