S.MARIA C.V. Il permesso a costruire all’area di servizio di Giovanni Cosentino non convince ancora. Norma elusa e vi spieghiamo il perché

20 Dicembre 2019 - 18:32

SANTA MARIA CAPUA VETERE (g.g.) – Nei giorni scorsi abbiamo scritto del rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione di un impianto di distribuzione di carburanti alla via dei Romani, conferito alla Ip Service di Giovanni Cosentino, imprenditore fratello del ben più noto Nicola. La peculiarità di tale permesso riguarda la ripetizione della domanda, perché già nel 2013 la Ip provò a costruire una pompa di benzina nella zona, concessione prima data dal comune, poi negata, dopo lunghe e velenose polemiche, culminate nella sentenza del 2015 del Tar che dava ragione all’amministrazione comunale e alle nostre tesi (LEGGI LA SENTENZA DEL 2015). Il giudizio amministrativo è ancora aperto innanzi al Consiglio di Stato che non si è pronunciato sulla fondatezza delle motivazioni della sentenza del Tar Campania. E ciò che significa? Significa che, ad oggi, è a tutti gli effetti valida e lo si ribadisce dichiara la illegittimità di un impianto di carburanti in quell’aria. Un giudizio atteso da tanti ma non dal comune di Santa Maria Capua Vetere, almeno così pare, visto che l’ente non si è difeso, non costituendosi in giudizio. Abbiamo già riportato brevemente che, tra i motivi della decisione del Tar, vi è un vincolo imposto dal decreto ministeriale del 1998, il quale impone nell’area circostante l’Anfiteatro una procedura specifica per il rilascio dei permessi a costruire in quella zona.

Si legge nel decreto ministeriale che “il Sovrintendente archeologico per la Provincia di Napoli e Caserta vigilerà mediante il preventivo esame, per approvazione, dei progetti dei lavori da eseguire negli immobili citati.” La Sovrintendenza, anche sulla scorta delle proprie osservazioni che entrarono ad essere parte integrante del Piano Regolatore vigente, ha un diritto decisionale preminente sulla tipologia di interventi edilizi approvabili in quelle aree adibite a verde attrezzato. Per dirlo in parole povere, il procedimento per il rilascio di autorizzazioni in quelle specifiche zone è capovolto. Nel senso che prima deve decidere la Soprintendenza cosa può essere inserito in quelle aree e poi il Comune, sulla scorta degli indirizzi posti dalla Soprintendenza, può esaminare i progetti. La Sovrintendenza, quindi, è responsabile di ciò che verrà costruito, in questo caso intorno all’Anfiteatro Romano e di ciò che potrebbe potenzialmente disturbarne la veduta. Ma questo problema è stato bypassato perché la Sovrintendenza ha dato il suo parere favorevole alla costruzione della pompa di benzina nell’area. Ma non solo. Questo intervento edilizio non riguarda solo l’installazione di una semplice pompa di benzina, ma prevede diverse attività. Chiosco, cassa, negozio e bar per circa 200mq. Inoltre c’è da aggiungere un autolavaggio a portale e autolavaggio self-service, costruzione che ha oggettivamente un notevole impatto, basti considerare che gli autolavaggi possono essere insediati solo nelle aree Industriali.

L’altro ostacolo al distributore, rilevato dal Tar, riguarda la zona di insediamento, “032 – parco urbano con piscina“, che nel vigente piano regolatore generale sono rintracciabili nelle aree dedicate al verde pubblico, al gioco e allo sport. Come sottolineava il tribunale amministrativo, gli impianti di distribuzione stradale di Gpl e Metano (gas definibili “moderni”) non possono sorgere proprio in queste aree. Come nella pubblicità dell’olio Cuore, anche questa staccionata è stata saltata nel nuovo progetto, che prevede solo impianti di distribuzione “tradizionali”. Ma il comune e la Ip di Cosentino, evitato questo ostacolo, forse non si sono resi conto di averne trovato un altro. La normativa vigente, regionale e nazionale, prevede l’obbligo per i nuovi distributori e quelli completamente restaurati, l’installazione di pompe anche per i gas moderni (che ormai più tanto moderni non sono più), per favorire il consumo di materiali meno inquinanti, come Gpl e Metano. A seguito dell’emanazione del D.LGS. 16-12-2016 N. 257, con l’art. 18:  “Misure per la diffusione dell’utilizzo del GNC, del GNL e dell’elettricità nel trasporto stradale 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, comma 1, e 6, comma 8, le regioni, nel caso di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di ristrutturazione totale degli impianti di distribuzione carburanti esistenti, prevedono l’obbligo di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1, nonché di rifornimento di GNC o GNL anche in esclusiva modalità self service. Non sono soggetti a tale obbligo gli impianti di distribuzione carburanti localizzati nelle aree svantaggiate già individuate dalle disposizioni regionali di settore, oppure da individuare entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto. Ove ricorrono contemporaneamente le impossibilità tecniche di cui al comma 6, lettere a), b) e c), le regioni con densità superficiale di numero di impianti di distribuzione di GPL al di sotto della media nazionale, indicata in prima applicazione nella tabella III della sezione D dell’allegato III, prevedono l’obbligo di impianti di distribuzione del GPL. “