De Luca, invece di pensare al comitato d’affari che i suoi amici hanno creato a Caserta e a quello di Salerno, vieta le feste di Natale e i veglioni di Capodanno

15 Dicembre 2021 - 20:31

REGIONALE – Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, così come aveva già annunciato in televisione ieri sera ha firmato l’ordinanza numero 27  con la quale si dispone il divieto  delle feste di piazza a Capodanno, no alla vendita di alcol da asporto nei giorni clou e divieto di consumo in aree pubbliche di cibo e bevande, esclusa l’acqua  a decorrere dal 23 dicembre 2021 e fino al 1 gennaio 2022.

In sintesi ecco cosa prevede il provvedimento:

1. Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, fermo restando l’obbligo di rispetto delle disposizioni nazionali vigenti, su tutto il territorio regionale:

1.1 a decorrere dal 23 dicembre 2021 e fino al 1 gennaio 2022:
– per l’intero arco della giornata è fatto divieto di consumo di cibo e bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell’acqua, nelle aree pubbliche, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali. Resta consentito il consumo ai tavoli all’aperto, nel rispetto del distanziamento previsto;

– nei luoghi pubblici all’aperto è fatto divieto di svolgimento di eventi, feste o altre manifestazioni che possano dar luogo a fenomeni di assembramento o affollamento;

– è confermato l’obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale, anche all’aperto, in ogni luogo non isolato (ad es., centri urbani, piazze, lungomari nelle ore e situazioni di affollamento, code, file, mercati, fiere, contesti di trasporto pubblico all’aperto);

1.2. nei giorni 23, 24, 25, 31 dicembre 2021 e 1 gennaio 2022:
– dalle ore 11:00 e fino alle ore 05:00 del giorno successivo, ai bar e agli altri esercizi di ristorazione è fatto divieto di vendita con asporto di bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell’acqua.

2. E’ fatta raccomandazione ai Comuni ai fini dell’adozione, laddove necessario, di provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale ai sensi delle disposizioni vigenti

 

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