CLAMOROSO AL LICEO GIANNONE. Esame di maturità illegale: il Tar annulla il voto dato ad una studentessa

27 Agosto 2023 - 17:33

Il Tribunale ha sanzionato il comportamento della commissione d’esame che ha applicato un criterio discrezionale per i punti a sua disposizione, senza motivare la decisione di abbassare pesantemente il voto all’alunna casertana. Accolte le tesi dell’avvocato Renato Labriola. In calce all’articolo il testo integrale della sentenza.

CASERTA (gianluigi guarino) Ci piacerebbe conoscere il presidente (esterno) e ognuno dei componenti (tutti interni, ancora sull’onda del Covid) della sottocommissione che ha tenuto gli Esami di Stato, tra il giugno e il luglio del 2022, cioè dell’anno scolastico precedente a quello appena terminato, in un comparto del liceo classico Pietro Giannone di Caserta.

Guardate, non c’è né spavalderia e né arroganza in un’affermazione del genere. Tanto lo scriviamo perché i fatti capitati e provocati da quella sottocommissione d’esame integrano, in tutto e per tutto, ciò per cui questo giornale lotta e si rappresenta, nel suo profilo identitario, da anni e anni. Noi pensiamo, infatti, che la conoscenza, che parte, inizia, prende le mosse semplicemente da un’applicazione finalizzata al solo introito cognitivo, propedeutica ad ogni altro strumento utile alla crescita del proprio bagaglio di conoscenze, rappresenti lo strumento irrinunciabile per far crescere un sistema territoriale, che da noi sta combinato nella maniera in cui sta combinato, proprio a causa di una cifra media di ignoranza, nel senso letterale di questo termine, ampiamente superiore a quella che si registra in ogni altra parte dell’Italia e, purtroppo, anche in ogni altra parte del Sud dell’Italia.

Scriviamo queste cose da una vita e le consideriamo un approccio generale di tipo sistemico a questa pesantissima problematica. Naturalmente, ci arrabbiamo ancora di più quando vediamo che queste carenze si sviluppano nei settori della società che dovrebbero di per sé trainare i processi della crescita cognitiva. E ci fermiamo solamente alla cognizione sic et simpliciter – ci accontentiamo di questo, senza mettere in mezzo la categoria molto più ampia, articolata e complessa della cultura individuale e sociale che sta dentro ad un processo successivo perché prima dell’università viene la scuola superiore, prim’ancora la scuola media e, ancor prima, la scuola elementare, dove bisogna imparare bene l’alfabeto italiano e le quattro operazioni per poter poi approdare ad un sapere più intenso, attraverso la solidificazione di quelle che una volta venivano chiamate “le basi”.

L’argomentazione appena esposta fornisce, dunque, a nostro avviso, un senso compiuto, libero da ogni possibile marchio apodittico, al nostro desiderio espresso nell’incipit di questo articolo di conoscere i nomi e i cognomi di una data commissione d’esame operante al liceo Giannone all’inizio dell’estate scorsa.

L’Ordinanza ministeriale, questa sconosciuta.

Benedetto Iddio, ogni anno, a marzo, il ministero della Pubblica istruzione, oggi integrato nominalisticamente con il riferimento al Merito scolastico, dirama un’ordinanza che in ottemperanza, cioè dentro alla cornice legislativa costituita dal Dpr n. 323 del 1998, stabilisce delle modalità attraverso cui dovranno svolgersi gli Esami di Stato, prescrizioni vincolanti che chiamare semplicemente linee guida sarebbe riduttivo. Non è che dovete leggervi, cari docenti, la Summa Theologiae di San Tommaso D’Aquino che, trattandosi per altro di un liceo classico, dovrebbe costituire comunque una conoscenza solida, in quanto programma del quarto anno, cioè del secondo liceo. Pensate un po’ che noi di Casertace, tra giurisprudenza dei Tribunali amministrativi, norme in vigore, ordinanze di diritto penale firmate dai gip dei tribunali, circolari, delibere e chi più ne ha più ne metta, leggiamo ogni giorno dalle 100 alle 150 pagine. Mo’, voi siete professori. E’ mai possibile che dal momento in cui vi siete insediati come commissione fino a quello in cui avete erogato i voti definitivi agli alunni coinvolti dall’esame di Stato, non abbiate letto con attenzione quello che era vostro dovere leggere, cioè l’ordinanza del ministero nell’occasione contrassegnata dal n.65 del 2022?

E non lo avete fatto nemmeno quando il Tar della Campania – quarta sezione, presidente Alfonso Graziano – ha sospeso il vostro atto di amministrazione con cui avete deciso di assegnare all’alunna R.A. il punteggio di 98/100, limitandovi a ribadire, come degli asini orientati da un paraocchi, l’attribuzione dei 2 punti discrezionali che la sottocommissione o commissione, che dir si voglia, può dare ai candidati dell’esame di Stato se ricorrono certe condizioni.

Non vi siete letti neppure le ragioni per cui il Tar, nel novembre del 2022, aveva accolto il ricorso presentato dall’avvocato amministrativista casertano Renato Labriola, legale di quest’alunna del Giannone.

Il racconto preciso è condensato nelle 8 pagine della sentenza con cui in questi giorni il Tar è entrato nel merito, annullando la parte specifica dei vostri verbali con cui avete attribuito solo 2 punti.

Ecco come è andato quello strano esame di maturità al liceo Giannone.

In sintesi, vi raccontiamo cosa è successo: R.A. è arrivata all’Esame di Stato con un punteggio di 96, frutto di 48 punti dei cosiddetti crediti determinati dal merito scolastico, dal comportamento tenuto durante i 5 anni e, probabilmente, anche da qualche microcredito legato ad attività specifiche (viaggi studio, laboratori, ecc.). A questi 48 punti, se ne sono aggiunti 13 sui 15 attribuibili per la prova scritta di italiano e 10 su 10 per la seconda prova scritta, che non ricordiamo se l’anno scorso sia stata di latino o di greco. Agli orali la candidata ha ottenuto addirittura 25 su 25. Ora, 48 più 13, più 10, più 25, fa esattamente 96.

I punti in mano alla commissione: la parte oggettivo-aritmetica e quella soggettivo-discrezionale.

In base all’Ordinanza del ministero, evidentemente letta superficialmente a pezzi sulla scrivania in sede di riunione della sottocommissione, sono stati stabiliti un criterio che potremmo definire oggettivo-aritmetico e un altro soggettivo-discrezionale, per l’utilizzo del mini plafond che la sottocommissione deve aggiungere in alcune circostanze, stabilite sempre dall’ordinanza, al voto con cui il candidato ha chiuso la fase attiva dell’esame, la quale parte da lontano, in quanto raccoglie con i crediti, prima di tutto, la sua storia scolastica dei 5 anni, più gli esiti, singolarmente valutati, delle varie fasi dell’esame di Stato.

Partiamo dal criterio oggettivo-aritmetico, non prima di aver ricordato, però, che la sottocommissione ha nella sua disponibilità un range di punteggio variabile da 2 a 5. Per i candidati che hanno ottenuto una valutazione finale tra gli 80 e gli 84 punti, la sottocommissione deve, almeno in partenza, attribuire altri 2 punti; agli alunni che hanno ottenuto un punteggio variante tra gli 85 e gli 89, vengono messi a disposizione 3 punti aggiuntivi; a quelli che hanno ottenuto un punteggio tra 90 e 94 vengono attribuiti altri 4 punti aggiuntivi; infine, agli alunni che hanno ottenuto dai 95 punti in su, vengo dati ulteriori 5 punti. in poche parole, chi ha preso 95, ha la possibilità di arrivare al punteggio massimo possibile, cioè all’agognato 100.

Se parliamo di possibilità e non di certezza, come accadrebbe nel caso in cui l’ordinamento prevedesse la sola applicazione del criterio oggettivo-aritmetico, è perché, come abbiamo già detto, l’ordinanza ministeriale prevede anche la possibilità di adottare il criterio soggettivo-discrezionale. In poche parole, questi cluster, queste griglie, che collegano il punteggio ottenuto dagli studenti, nella combinazione tra crediti e rendimento nelle diverse prove degli Esami di Stato, può essere derogato rispetto alle griglie oggettivo-aritmetiche. Ma la discrezionalità, proprio perché è tale, deve essere associata ad elementi espressivi che ne garantiscano la serietà e la indiscutibilità. Applicare strumenti discrezionali è, infatti, possibile. Ma si tratta di un momento molto delicato di attribuzione di un potere al pubblico ufficiale, in questo caso, al docente, che in un sistema democratico deve trovare necessariamente un contrappeso. E il contrappeso lo prevede quella parte dell’ordinanza ministeriale che i buontemponi della sottocommissione del liceo Giannone, non hanno letto, in tutta evidenza. Della serie, Casertace, cari professori, vi appioppa un bel 4. Bocciati, ginocchia sui ceci e poi a casa ancora in castigo.

I criteri e i vincoli per rendere discrezionale l’assegnazione dei punti della commissione.

I giudici del Tar della Campania lo dicono chiaro e tondo: voi avete attribuito 2 punti alla candidata R.A., assumendovi la responsabilità che la legge vi permette di assumervi, di derogare al criterio che Casertace ha ribattezzato, oggettivo-aritmetico. Siccome R.A. si era presentata con un 96, l’applicazione dello stesso prevedeva per lei un punteggio finale di 100/100. Voi, invece, le avete attribuito il punteggio minimo, quello che oggettivamente e aritmeticamente si dà ai candidati che hanno chiuso la loro partita dei cinque anni di studi superiori e delle prove di esame, con un punteggio tra 80 e 84. L’ordinanza ministeriale fornisce ai docenti uno strumento per applicare questo delicato potere discrezionale. Nella già citata riunione dei professori di questa commissione del Giannone, quella che ha varato i criteri concreti con cui sarebbero stati gestiti gli Esami di Stato del 2022, è stato messo nero su bianco che tali poteri discrezionali sarebbero scattati nel momento in cui non fossero stati soddisfatti almeno tre di questi cinque criteri.

Primo criterio: capacità di operare con sicurezza collegamenti interdisciplinari; secondo criterio: capacità di arricchire le conoscenze scolastiche con significativi rapporti personali; terzo criterio: padronanza linguistica, ricchezza lessicale e capacità espositiva; quarto criterio: cogliere e stabilire relazioni anche in problematiche complesse,
esprimere valutazioni critiche e personali; quinto criterio: cogliere e stabilire relazioni nelle varie problematiche, effettuare analisi e sintesi complete, coerenti e approfondite.

Sempre nell’ordinanza c’è scritto che quando la sottocommissione d’esame, avendo ravvisato il mancato approdo alla realizzazione di almeno 3 di questi cinque criteri ed essendosi dunque determinate le condizioni per poter derogare alla regola oggettivo-aritmetica, deve motivare nel dettaglio come, quando e perché questi tre criteri, oppure 4 su cinque, oppure tutti e cinque, non sono stati soddisfatti dal candidato, arrivando, attraverso una sorta di sillogismo chirurgico, preciso, dettagliato, alla conclusione che, pur avendo ottenuto, calandoci nel caso specifico che stiamo esaminando, la candidata R.A. il punteggio di 96, per lei non potranno scattare né i 5 punti di bonus, né i 4, né i 3, ma addirittura solo i 2 punti.

Le ragioni disarmanti della sentenza del Tar Campania.

Il Tar, nella sua sentenza, al cospetto della quale i componenti di quella sottocommissione dovrebbero “andarsi a nascondere”, dice proprio questo e poi, quasi esplicitamente, dice anche ai professori in questione che loro l’ordinanza del ministero non l’hanno letta, perché, all’interno della stessa, precisamente all’articolo 18, comma 9, è previsto l’obbligo di esprimere motivazioni specifiche nel contenuto di ogni deliberazione.

Peraltro, affermano giustamente i magistrati del Tribunale amministrativo regionale di Napoli, in accoglimento delle tesi esposte dall’avvocato Renato Labriola, non avendo esplicitato queste motivazioni in prima battuta e, soprattutto, fregandosene letteralmente della sentenza di sospensiva emessa dallo stesso Tar nel novembre del 2022, quei docenti si sono limitari a reiterare, senza esporre alcuna spiegazione, men che meno uno straccio di motivazione, la loro decisione di attribuire solo 2 punti ad R.A.

Va da sé che il Tar abbia poi deciso di annullare, limitatamente all’attribuzione del punteggio discrezionale, l’atto della commissione d’esame, che ora sarà obbligata, pena la nomina di un commissario ad acta, ad esporre minuziosamente i motivi della forte penalizzazione del punteggio discrezionale inflitta di questa alunna. Non averlo fatto fino ad oggi, crea un legittimo sospetto. Lo crea a noi, il che conta poco, ma lo crea anche al Tar che considera tutto ciò contraddittorio, incoerente, nel momento in cui viene a mancare, l’esposizione di una minuziosa motivazione, il fatto che a questa ragazza siano stati attribuiti 48 punti di credito, 13/15 al compito di italiano, 10/10 alla versione di latino o di greco, 25/25 alla prova orale e soli 2 punti di bonus. Punteggi da percorso quasi netto attribuiti dalla stessa commissione che poi, nel momento in cui non attribuisce i 5 punti, ma ne dà solamente 2 e dunque neppure 4 e 3, dà l’idea che i cinque parametri siano stati tutti falliti da un’alunna la quale ha svolto un esame ineccepibile. Un legittimo sospetto di un uso distratto del pallottoliere che ad una distratta commissione ha fatto apprendere solamente alla fine il fatto che l’alunna avesse raggiunto quota 96, cioè un punteggio che la proiettava direttamente ai 100/100 che per motivi differenti dalla questione dei criteri, la stessa commissione, evidentemente, non voleva dare.

Vedremo cosa succederà, perché abbiamo intenzione di continuare a seguire una vicenda, considerando inaccettabile, proprio per quella che è la nostra missione editoriale, che docenti, cioè protagonisti della formazione delle nuove classi dirigenti, si comportino in questa maniera, con questa sciatteria, per non dire altro.

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