Infermiere trasferito dalle strutture del carcere a quelle dell’Asl. Chiede molti più quattrini. Leggete com’ è andata a finire
12 Ottobre 2025 - 10:00

Si chiude definitivamente una lunga vicenda giudiziari iniziata diversi anni fa con pronunciamenti non univoci da parte dei vari organi giudiziari poi, in conclusione la Corte di Cassazione …
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CASERTA – La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha rigettato il ricorso presentato da Michele Parisi, infermiere professionale già in servizio presso l’Amministrazione Penitenziaria, che contestava il proprio inquadramento economico a seguito del passaggio nei ruoli del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), presso la ASL Caserta.
Parisi, transitato dal Ministero della Giustizia alla sanità penitenziaria del SSN in forza del D.L. n. 230/1999 e del DPCM 1 aprile 2008, lamentava un erroneo inquadramento nel livello economico D2 del contratto collettivo del comparto Sanità, ritenendo di avere diritto al superiore livello D5. Da qui la richiesta di riconoscimento giuridico ed economico del trattamento più favorevole, comprensivo delle differenze retributive.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere gli aveva dato inizialmente ragione, accogliendo il ricorso. Tuttavia, la Corte d’Appello di Napoli ha successivamente ribaltato la decisione, affermando che il passaggio al SSN non comportava automaticamente l’attribuzione di fasce retributive superiori, poiché tali progressioni sono regolate da criteri selettivi stabiliti dalla contrattazione collettiva.
La Cassazione, nella camera di consiglio del 10 settembre 2025, ha confermato l’impostazione della Corte territoriale, chiarendo che l’anzianità di servizio maturata presso il Ministero non legittima di per sé il riconoscimento di un livello retributivo più elevato nel nuovo comparto. Il CCNL Sanità, infatti, prevede che le progressioni economiche orizzontali non siano basate unicamente sull’anzianità, ma su procedure selettive e valutazioni di merito.
Di conseguenza, il ricorso è stato respinto, con condanna al pagamento delle spese processuali oltre accessori e contributo unificato