CASERTA. Ci tocca romperci(vi) le scatole di domenica: con il cucchiaino vi spieghiamo perché Gianni Comunale rischia di finire davanti alla Corte dei Conti per la sua carica nel Comitato Direttivo dell’ASI

5 Dicembre 2021 - 20:34

Costretti perché domattina quell’amabile faccia di bronzo del sindaco Carlo Marino ha fatto mettere all’ordine del giorno del Consiglio comunale una non precisata ricognizione delle partecipazioni in enti pubblici e strumentali

CASERTA (g.g.) – Avremmo volentieri fatto a meno di tornare su una vicenda che sancisce l’ennesimo caso di illegittimità di atti amministrativi erogati in provincia di Caserta. Un caso che noi, in tutta franchezza, abbiamo sempre considerato un caso di illegalità. In altre terre, quando si usano espressioni come questa, che mettono insieme ciò che è considerato illegale dai portatori di una tesi e le persone le quali, direttamente o indirettamente, sono artefici o beneficiari di queste situazioni, succede il pandemonio. Se da una parte c’è un giornalista e un giornale che denuncia un caso o più casi definendoli come illegali, dall’altra parte i diretti o indiretti interessati replicano, chiariscono, confutano o, eventualmente, querelano.

Se a Caserta dovesse svilupparsi questo tipo di dialettica, il terreno del confronto si trasformerebbe in una qualsiasi delle spiagge della Normandia su cui il il 6 giugno del 1944 misero piede le truppe Alleate.

Siccome, invece, a Caserta l’illegalità è endemica e alcuni dei protagonisti sono rei, a nostro avviso, di un reato colposo, in quanto, come si suol dire, sono nati così, con la cappa endemica ad impedirgli di capire, anche semplicemente a percepire l’esistenza di un confine che discrimina quello che legale dall’illegale, attraverso il codice penale, il codice civile, le leggi, le norme e le varie giurisprudenze, allora, figuriamoci, se di fronte ad una politica che fa quello che stanno facendo in questi giorni il

consigliere regionale Giovanni Zannini e il presidente della Provincia Giorgio Magliocca alla Gisec, producendo azioni che noi abbiamo definito come Metodo Al Capone, possa essere rilevante, possa anche solo impressionare qualcuno il fatto che Gianni Comunale, consigliere comunale a Caserta per il Partito Democratico in questa consiliatura come in quella precedente, occupi illegittimamente – per noi illegalmente, come già abbiamo scritto nel 2018 – la poltrona di componente del Comitato Direttivo dell’ASI di Caserta.

Che poi, pensando a questa storia, cominciamo a capire perché statutariamente l’organo di indirizzo e quello amministrativo si chiamino curiosamente Consiglio Generale e non Assemblea, Comitato Direttivo (manco fosse una festa patronale) e non CdA, Consiglio di Amministrazione. Perché, magari, in queste definizione si può annidare la giustificazione sul fatto che a guardar bene lo Statuto dell’ASI Caserta non è che questo chiarisca la natura, in realtà assolutamente amministrativa, del tal Comitato Direttivo.

ANDIAMO PER ORDINE E PARTIALO DAL DECRETO 39/2013

Quando nel 2018 scrivemmo l’articolo appena citato fummo piuttosto sbrigativi. Lo ricordiamo, era di sera, eravamo stanchi e onestamente sembrava in quel momento una punizione corporale occuparsi delle vicende relative all’Asi, al suo legale rappresentante, la presidente Raffaela Pignetti, e al sindaco di Caserta, Carlo Marino.

Stavolta, invece, vogliamo ragionarci un po’ in più, per fornire un’analisi, uno spunto di riflessione al consiglio comunale del capoluogo che domani in prima convocazione o prossimamente in seconda, ha messo all’ordine del giorno una non meglio precisata “ricognizione dei rapporti tra il comune di Caserta e gli enti giuridici” ai quali partecipa nella veste di socio.

Gianno Comunale entra nell’Asi a fine 2018. Carlo Marino, per mantenere buono lui e quelli del gruppo del PD ha appena fatto fuori Carmine Bevilacqua che, da esterno al consiglio comunale, aveva rappresentato il capoluogo in Consiglio Generale e anche (ci pare di no) nel Comitato Direttivo. D’altronde, lui avrebbe potuto farlo, avrebbe potuto essere membro del Comitato Direttivo perché Bevilacqua non aveva ricoperto cariche amministrative o negli organi di indirizzo nei due anni precedenti alla sua nomina.

E qui irrompe sulla scena il decreto legislativo 39 dell’8 aprile 2013, una legge delegata al governo dal Parlamento e che fu definita comunemente legge anti-corruzione. All’articolo 11, comma tre il decreto si occupa dell’incompatibilità tra le cariche in regione, province e comune, sia di tipo amministrativo (sindaco e assessori), sia di organi di indirizzo (consiglieri comunali) e le funzioni amministrative degli enti pubblici o degli enti di diritto privato controllati o finanziati da regione, province e comuni, cerchiamo di sintetizzare, offrendovi poi l’intero articolo 11 in calce.

La lettera b del comma 3 dell’articolo 11 così recita: “Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili: […] b: con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell’amministrazione locale che ha conferito l’incarico.

IL DISCRIMINE TERRITORIALE (CHE NON CONTA) E IL CASO GIANNI COMUNALE REGOLATO DA QUATTRO RIGHE

In effetti ci sarebbe anche la lettera a, e nel caso nostro è quella che conta, che sancisce l’incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e quella di componente di un organo amministrativo di un ente pubblico di livello provinciale o comunale. Anche in questo caso, badate bene, si fa riferimento al “comune che ha conferito l’incarico“.

Mentre nella lettera c’è un discrimine territoriale che rende incompatibile l’ingresso in organismi amministrativi di enti pubblici o degli enti di diritto privato controllati o finanziati da ecc.. anche a sindaci, presidenti di provincia, assessori comunali, consiglieri provinciali e comunali di province e comuni, anche estranei alla partecipazione diretta all’interno dell’ente pubblico, considerando l’unico requisito dei 15 mila abitanti residenti, la lettera a è proprio quella relativa a Comunale, consigliere a Caserta e componente del Comitato direttivo dell’Asi Caserta.

Attenzione, però, quando si parla di “comune che ha conferito l’incarico”, il d.lgs. 39/2013 sembra riferirsi all’incarico amministrativo assunto nell’ente pubblico dal sindaco, dall’assessore o dal consigliere comunale per effetto del citato conferimento. Per cui, se ci fermiamo alla formulazione del decreto, ci rendiamo che, come tantissime leggi italiane, questo presenta un buco significativo. A Gianni Comunale, infatti, non è stato conferito dal comune di Caserta, attenzione, componente dell’Asi (lettera a), l’incarico di membro del Comitato direttivo, cioè dell’organo amministrativo dell’Asi, bensì quello di componente delegato del sindaco all’interno dell’organo assembleare, cioè nel Consiglio Generale.

Fermandoci dunque solo alla formulazione delle lettere a e b, del comma tre nell’articolo 11 del d.lgs 39/2013 ci rendiamo conto che esiste una speculare ambiguità tra il principio dell’incompatibilità e quello dell’incoferibilità, sovrapponibile nei primi articoli dello stesso decreto.

IL BALLETTO TRA ASSEMBLEA E COMITATO DIRETTIVO (CdA)

Essendo stato Comunale nominato nel Consiglio Generale e non nell’organo amministrativo, abbiamo impacchettato e messa da parte la questione dell’inconferibilità. Quello dell’incompatibilità sarebbe discutibile, non offrirebbe certezze valutative se non fosse che, a cavallo dell’anno 2017/2018, l’ANAC, facendo riferimento al d.lgs 39/2013 ha dichiarato l’incompatibilità dell’allora sindaco di Brusciano Giuseppe Giosy Romano, un altro globetrotter tra centrodestra e centrosinistra, nella carica dell’organismo amministrativo dell’Asi di Napoli, di cui Romano diventa anche presidente, mantenendo la poltrona di primo cittadino.

Ora, noi non sappiamo come sia lo statuto dell’Asi di Napoli, ma ci sembra logico pensare che anche lì i comuni nominino il loro rappresentante in assemblea, nel Consiglio Generale che, a sua volta, elegge il Comitato Direttivo che, a sua volta ancora, elegge il presidente, esattamente come succede a Caserta.

Gli articoli di giornale del tempo, Il Mattino e compagnia, fanno un gran casino, citando sia l’inconferibilità sia l’incompatibilità nel caso di Romano, ma si tratta di due principi giuridici differenti. Il decreto parla di incoferibilità dell’incarico amministrativo, per questo avrebbe avuto un senso ciò se i comuni del napoletano nominassero direttamente i membri del CdA dell’ASI, al contrario, siccome la prima nomina è nell’organo assembleare, non ci pare di aver letto nel supercitato decreto passaggi relativi all’assemblea.

Giosy Romano non era dunque a nostro avviso inconferibile, perché Brusciano è nell’Asi di Napoli e il sindaco o un suo delegato, in questo caso il sindaco direttamente, è a rappresentarlo in Assemblea/Consiglio Generale. Quello sollevato dall’Anac è dunque in tutta evidenza un problema di incompatibilità e riguarda l’elezione di Romano nel Comitato Direttivo che lo elegge a sua volta come presidente. C’è un’estensione interpretativa di quello che il decreto legislativo, al contrario, non definisce, nel momento in cui chiude ogni suo periodo, anche la lettera a, quella che ci interessa, con la solita locuzione “che ha conferito l’incarico“.

E torniamo alla questione della natura dell’incarico. Il decreto legislativo racchiude il meccanismo dell’inconferibilità e dell’incompatibilità nella relazione tra la natura dell’incarico amministrativo dell’ente pubblico e il fatto che questo, perché solo di questo si parla nel decreto, sia stato conferito dal comune. Per cui, il Gianni Comunale di turno, essendo stato delegato dal sindaco Carlo Marino a rappresentarlo nel Consiglio generale, non sembra incorrere né nella fattispecie di incompatibilità, né di inconferibilità.

“SOCCORSO ANAC” E LA SENTENZA TOMBALE DEL CONSIGLIO DI STATO

Il buco normativo è riempito dall’Anac che, ovviamente, sottolinea un principio chiaro: se tu sei un amministratore provinciale o comunale, non puoi essere anche amministratore di un ente pubblico a cui il comune partecipa direttamente oppure si collega indirettamente in quanto insiste ne territorio della regione in cui l’ente opera (lettera b).

Ma Gianni Comunale non era al tempo e non lo è diventato neppure ora amministratore del comune di Caserta. Non è né sindaco, né assessore. Occhio, però: l’Anac sviluppa, analizza e interpreta il principio sancito dal decreto dell’aprile 2013 e non da riferimenti relativi ad altre leggi e altri decreti. Per cui è chiaro che la struttura dell’incompatibilità non riguarda solamente le due cariche amministrative (sindaco, assessore e contemporaneamente membro dell’organo amministrativo dell’Asi), ma anche la carica di consigliere del comune con quella di componente del Comitato Direttivo.

E d’altronde, nel momento in cui Romano, rimosso dalla regione, che nomina un commissario ad acta, dopo aver vinto al Tar del Lazio, anche grazie ad una costituzione molto blanda dell’ente di via Santa Lucia, perde definitivamente al Consiglio di Stato, che ripristina la decisione dell’Anac, che stavolta ha ben pensato di costituirsi in proprio, negando solo la possibilità all’Authority di sviluppare l’intero arco della potestà, riconoscendo che il provvedimento di revoca era di competenza del responsabile anticorruzione dell’ASI Napoli, un tal Puca.

Dopo quella sentenza, la regione revocò una seconda volta Giosy Romano, rientrato in carica dopo l’allegro pronunciamento del Tar Lazio, con conseguente rinomina del commissario ad acta.

Si dirà: ma Giosy Romano non è oggi il presidente dell’ASI? Sì, ma non è più il sindaco di Brusciano. Non sappiamo se l’attuale primo cittadino Giacomo Romano sia un suo congiunto, come spesso capita nei regimi feudali di tanti comuni meridionali, ma è certo che lui, Giosy Romano, rappresenta il comune di Brusciano in assemblea e stavolta è andato più o meno regolarmente, almeno sul piano dell’incompatibilità se no su quello dell’inconferibilità, sulla quale torneremo nei prossimi giorni, nell’organo direttivo e poi alla presidenza.

In pratica, Giosy Romano ha assunto gli stessi requisiti che a Caserta furono di Carmine Bevilacqua.