CASERTA. Lorenzo Gentile ineleggibile? Secondo il consigliere regionale Nappi sì. Ecco come la vede, invece, CasertaCe

7 Gennaio 2022 - 13:44

Prima e durante l’ultima campagna elettorale delle comunali abbiamo assunto posizioni durissime sullo status di gentile, da un lato coordinatore del centro per l’impiego della Regione Campania sezione di Caserta, dall’altro consigliere comunale in carica, poi candidato al consiglio comunale, poi ancora consigliere comunale rieletto e poi ancora presidente del consiglio. Non ne pensiamo male, ne pensiamo malissimo. Lo consideriamo una vergogna.. Detto questo, però, la formulazione del commi 1 e 5 dell’articolo 60 non garantisce certo l’inoppugnabilità della tesi che Nappi espone

 

CASERTA(g.g.) Il consigliere regionale della Lega Severino Nappi ha presentato una interrogazione a risposta scritta all’assessore regionale al lavoro Antonio Marchiello, il cui testo integrale pubblichiamo in calce. In proposito, un primo tentativo andò a vuoto durante le settimane della campagna elettorale per comunali di Caserta. A Nappi fu risposto dagli uffici della presidenza del consiglio regionale che quell’interrogazione si era persa. Poco meno di due mesi fa, sempre Nappi l’ha ripresentata.

Riguarda la posizione viziata, ad avviso del consigliere regionale, da un difetto di ineleggibilità, dell’attuale presidente del consiglio comunale di Caserta Lorenzo Gentile che, apprendiamo proprio dal testo dell’interrogazione, possiede la qualifica di geometra e dunque, verrebbe da dire, cosa c’azzecca con la funzione ricoperta nel Centro per l’impiego di Caserta, di cui, al tempo per volere dell’assessora Sonia

Palmeri, in piena campagna elettorale per le elezioni regionali, è diventato coordinatore, leader; insomma, comanda lui.

Facciamo una breve premessa: noi di CasertaCe abbiamo più volte scritto che la coesistenza, in Lorenzo Gentile, delle cariche di consigliere comunale, di funzionario e oggi di dirigente del Centro per l’impiego, ex collocamento, è a dir poco inopportuna. Ma a dir poco, perchè poi tra qualche riga non mancheremo di utilizzare aggettivi qualificativi più robusti. E’ grave che Lorenzo Gentile, nel rispetto dell’istituzione che rappresenta in nome e per conto della Regione Campania, non vada ad operare in un Centro per l’impiego che non abbia competenza e potestà nel perimetro della città capoluogo.

Una posizione, la nostra, talmente ovvia da non necessitare di ulteriori argomentazioni. Perchè se un funzionario può esprimere anche una micro capacità, una micro possibilità, una micro potestà, un micro potere di determinare qualcosa o, semplicemente, di ratificare, certificare ancora una volta qualcosa riguardante la vita di un cittadino di Caserta, il quale, essendo tale, è anche un elettore della città di Caserta e quindi un potenziale elettore di Lorenzo Gentile, questi dovrebbe occuparsi di un Centro per l’impiego quantomeno fuori dal perimetro della città capoluogo. Meglio ancora fuori dal perimetro della provincia di Caserta.

Questo lo abbiamo scritto, riscritto e sacramentato al tempo in cui ci siamo occupati di quelle buffe graduatorie (CLIKKA E LEGGI), costituite proprio dal Centro per l’impiego di Caserta, e grazie alle quali il figlio di Mimmo Guida, ex consigliere comunale, si trovava manco a dirlo in cima a quella che dovrebbe portare o ha già portato all’assunzione da impiegato all’interno di uno degli uffici del comune capoluogo e, sempre per effetto delle quali, il figlio dell’ex consigliere comunale Nicola Garofalo è stato collocato al secondo posto, quando poi con la candidatura di Zinzi era già chiaro che Garofalo si sarebbe presentato o avrebbe fatto presentare il figlio col centrodestra e non, come si era ipotizzato in un primo momento, in una delle liste di appoggio a Marino.

Lo scrivemmo e lo ribadiamo. Senza offesa per la persona di Lorenzo Gentile che ci risulta pure simpatico, riteniamo vergognoso (ecco l’aggettivo qualificativo più robusto) che un funzionario di un ente pubblico che esprime un’attività in grado di incidere direttamente o indirettamente sulla vita di residenti della città di Caserta faccia convivere questo status, prima con quello di candidato al consiglio comunale, poi con quello di consigliere comunale, infine, è storia di oggi, con quello di presidente del consiglio comunale.

Diverso, però, il discorso relativo al punto di diritto, che interessa non tanto noi che per esporre le appena citate considerazioni, non dobbiamo trovare un lasciapassare dentro alle norme che regolano la questione dell’ineleggibilità negli enti locali elettivi, quanto i politici che, legittimamente, svolgono la loro funzione di minoranza, di opposizione democratica.

Severino Nappi che se non andiamo errati ha fatto anche l’assessore regionale al lavoro ed è un docente universitario di questa materia, cita, al riguardo, l’articolo 60, commi 1 e 5 del testo unico sugli enti locali: “Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull’amministrazione del comune o della provincia nonchè i dipendenti che dirigono e coordinano i rispettivi uffici“.

Secondo Nappi che, ricordiamo, fa parte del gruppo della Lega al consiglio regionale, di cui Gianpiero Zinzi è la guida, ci sarebbero, nella posizione di Lorenzo Gentile, dei profili di ineleggibilità. In verità così appare in considerazione dell’uso dell’articolo 60 che regola proprio questa condizione. Leggendo, però, la parte successiva dell’interrogazione, cioè quella che espone la domanda specifica alla Regione Campania, si auspica un intervento della stessa per evitare il potenziale conflitto di interessi che oggi potrebbe manifestarsi.

Dunque, si ipotizza un intervento della Regione all’interno di una condizione costituita su due status già definiti, già validati: quello di consigliere comunale poi presidente del consiglio comunale e quello di coordinatore del Centro per l’impiego della Regione Campania, sede di Caserta.

Una formulazione che risente probabilmente della non sufficiente categoricità espressa dal contenuto del comma 5 dell’articolo 60 del Tuel.

In poche parole, gli “organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull’amministrazione del comune o della provincia” sono assimilabili all’organo istituzionale coordinato da Lorenzo Gentile, cioè al Centro per l’impiego? E ancora, il Centro per l’impiego esercita potere di controllo istituzionale sul comune di Caserta? Qui ovviamente è difficile dare una risposta. Secondo Nappi l’attività che il Centro per l’impiego e dunque Lorenzo Gentile hanno svolto in merito alla redazione di quelle graduatorie, integra anche a fattispecie dell’azione di controllo. Noi, al contrario, non ne siamo convinti che la norma possa essere interpretata in questo modo. Rimanendo infatti alla stretta lettera del testo del comma 5, il Centro per l’impiego non esercita un’azione di controllo nei confronti del comune di Caserta. Non è la Corte dei Conti, non è il collegio dei revisori, non è un nucleo di valutazione.

Va detto chiaramente che, in questo caso, come in tanti altri casi, il contenuto di un articolo di legge lascia più di un pertugio non risolto; in poche parole la fattispecie specifica dello status di Gentile, coordinatore del Centro per l’impiego, il quale determina, affiancando e coadiuvando l’amministrazione comunale di Caserta, graduatorie che poi portano all’assunzione a tempo indeterminato in uffici comunali, non è specificatamente compreso, non è specificatamente regolato. Ascriverlo, assorbirlo nella fattispecie dell’azione di controllo non è completamente campato in aria, ma è sicuramente un’architettura giuridica complicatamente edificabile.

Ed è molto grave perchè a nostro avviso, lo status attuale, che poi è lo stesso status, al netto della non decisiva ma comunque aggravante circostanza dell’assunzione da parte sua della carica di coordinatore, che Gentile ha avuto negli anni scorsi, crea ragioni, a nostro avviso, molto più pesanti della appartenenza ad un organo di controllo, visto e considerato che se il legislatore ha voluto ovviamente evitare che la figura di controllore e di controllato si vadano a congiungere, è anche vero che ha dimenticato di completare il meccanismo comprendendo la possibilità che atti formali, ufficiali, seppur non istituzionalmente obbligatori, vadano a creare una condizione di ineleggibilità sopravvenuta quando questi si attuino.

Insomma, se il Centro per l’impiego non è un organo di controllo stricto sensu, può svolgere in alcune circostanze un’attività di stretta interazione con il comune com’è capitato nel caso dei concorsi appena citati, un’attività dentro alla quale svolge anche una funzione di controllo. Perchè il discorso balla proprio su questo: il Centro per l’impiego non è organo di controllo ma ha svolto una funzione strettamente e istituzionalmente relazionata a quella del Comune, dentro alla quale ha anche esplicitato funzioni di controllo.

Per cui, se Lorenzo Gentile è stato il dominus di quelle due graduatorie e lo è stato nei mesi immediatamente precedenti alle comunali, è assurdo che gli si consenta di candidarsi alle elezioni nello stesso comune a cui quelle graduatorie sono attinenti. E’ un fatto di buonsenso, iper-logico, come abbiamo scritto in più occasioni, quando ci occupammo a suo tempo di questi avvenimenti, ma la legge, la norma dell’articolo 60 non è chiara. Anzi, a nostro avviso, lo è, purtroppo, dato che restringendo l’elemento di ineleggibilità solamente agli “organi di controllo” e dunque agli status istituzionale e consolidato di controllore e di controllato, e non anche alla funzione di controllo pure quando questa è esplicitata una tantum o anche in più occasioni, finisce, in qualche modo, per spuntare i contenuti dell’interrogazione di Nappi.

Bisognerebbe andare a studiare altre norme, quelle che regolano ad esempio le condizioni di inconferibilità e di incompatibilità per avere un quadro completo della situazione. Probabilmente, lo faremo trovando qualche momento di tempo da dedicare allo studio legislativo. E, ancor meglio sarebbe se riuscissimo a trovare, nella giurisprudenza del diritto pubblico-amministrativo, qualche caso di cui i Tar italiani e, meglio ancora il consiglio di stato, vieppiù con sentenze a Sezioni Riunite, siano stati chiamati ad interpretare casi simili o addirittura speculari a quelli di Lorenzo Gentile.

Vedremo.