CLAMOROSO: il Consiglio di Stato, dopo due anni di chiusura sanciti dalla Regione su dritta dell’Asl di Caserta, restituisce l’accreditamento al Centro diabetico Abetaia di Casagiove
8 Maggio 2023 - 20:08
Siamo alle solite: i giudici di Palazzo Spada spernacchiano idealmente la sentenza di un Tar campano. Tanto assurda e paradossale da far pensare che quella subita dal titolare Giuseppe Marotta sia stata una decisione politica e non effettivamente fondata su motivazioni tecnico-giuridiche convincenti. IN CALCE ALL’ARTICOLO IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO.
CASERTA (g.g.) Quanto meno l’Asl di Caserta, pur nell’abnormità della sua formale determinazione, ha trasmesso alla Regione Campania un’istruttoria, alla fine della quale prevedeva un’opzione tra la sospensione e la revoca dell’accreditamento all’Istituto per lo studio e la cura del diabete srl, per intenderci quello operante per diversi anni nella cosiddetta Abetaia di Casagiove, di cui è titolare Giuseppe Marotta, medico e imprenditore, figliolo di Domenico Marotta, oculista.
Quanto meno, perché, a dimostrazione che l’Istituto per lo Studio e la cura del diabete di Casagiove fosse al centro di una roba molto, ma proprio molto prossima ad un complotto, è dimostrato dalla decisione, una sorta di carica di ariete, violenta e, alla verifica dei fatti, anche ottusa assunta dalla Regione che quell’opzione tra sospensione e revoca non l’ha presa neppure in considerazione, procedendo all’immediata cancellazione dell’accreditamento, con la conseguenza della chiusura e di un pesantissimo danno economico per l’impresa, occupazionale per i tanti lavoratori che hanno perso il posto, sanitario per le migliaia e migliaia di diabetici che hanno usufruito fino al marzo di due anni fa, cioè fino al momento della revoca dell’accreditamento, dell’assistenza e dei servizi dell’Istituto per lo studio e la cura del diabete.
Quando parliamo di ottusità, invitiamo chi legge questa parola a focalizzare il suo significato letterale. L’ottusità, infatti, non è necessariamente frutto di un limite biologico, di base culturale, ma può essere costituita anche da un atteggiamento di estrema sufficienza, di superficialità, di presunzione, di sicumera. Per cui, se l’Asl ha cominciato “il lavoretto” ai tempi della direzione generale di Ferdinando Russo, la Regione l’ha completato l’opera con un provvedimento ottuso, salvo poi passare di fatto la palla al Tar dei Salerno che, per l’ennesima volta, per la millesima volta, viene in pratica sbugiardato, parimenti a quello che succede al suo cugino territoriale, cioè il Tar di Napoli, dal Consiglio di Stato per una decisione che rubrichiamo in un’altra categoria: non quella della tendenziosità in cui sta benissimo l’esito dell’istruttoria compiuta dall’Asl di Caserta, né in quella dell’ottusità, che connota il provvedimento draconiano assunto dalla Regione Campania, bensì in quella della superficialità, della faciloneria. Perché se non fosse superficialità e faciloneria, sarebbe peggio. Cos’altro, infatti, bisognerebbe pensare di un Tar della Campania che ha tirato fuori due decisioni totalmente incoerenti, antitetiche, affermando tutto e poi il contrario di tutto?
Noi siamo piuttosto abituati a queste cose del Tar e già da tempo abbiamo cessato di leggere con rispetto eccessivo i dispositivi dei due Tribunali amministrativi regionali campani. Questo rispetto ce l’ha fatto perdere proprio il Consiglio di Stato, che se il bon ton istituzionale glielo consentisse, aprirebbe e chiuderebbe ogni sua sentenza di radicale riforma di quelle dei Tar nostrani, con due solenni pernacchie.
Eh già, le pernacchie servono a evidenziare degli strafalcioni che un giudice della Repubblica, il quale guadagna 10mila euro netti al mese, non dovrebbe permettersi di fare. Però le pernacchie ideali del Consiglio di Stato servono a salvare in qualche modo, la buona fede di certe sentenze che, onestamente, sono contestabili per la loro rozza, basica illogicità, anche da un ragazzino di seconda media.
Allora, veniamo al punto: il Tar di Salerno con sentenza n. 5357 del 2022 ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo che l’Istituto per lo Studio e la cura del diabete aveva presentato impugnando la delibera 1112 dell’8 settembre 2020 dell’Asl di Caserta, che proponeva la sospensione o, in alternativa, la revoca dell’accreditamento. L’inammissibilità del Tar era chiaramente e, a nostro avviso fondatissimamente sancita, in quanto, come nota il Consiglio di Stato, a cui poi successivamente Marotta si è rivolto, non si può chiedere l’annullamento di un atto endoprocedimentale, cioè che rappresenta solamente una componente interlocutoria, in pratica un pezzo della procedura di formazione dell’atto. Un qualcosa di interno, per l’appunto di endogena, di endoprocedimentale destinata ad essere perfezionata con l’espressione formale, quella sì impugnabile, di una potestà amministrativa, nel caso specifico quella espressa da un decreto della Regione Campania.
E fin qui nulla questio. Ma il 27 maggio del 2021, sempre l’Istituto per lo Studio e la cura del diabete punto il mirino contro il bersaglio giusto, ammissibile, presentando un ricorso finalizzato a ottenere l’annullamento dell’appena menzionato decreto della Regione Campania che meglio definiamo con numero e data, il 104 del marzo 2021, con il quale veniva letteralmente staccata la corrente ad una struttura sanitaria con decine e decine di dipendenti e usufruita da migliaia di pazienti afflitti dalla patologia del diabete. E qui il Tar della Campania, se vogliamo fare una battuta, ha dato il meglio di sé; se, invece, vogliamo parlare sul serio diciamo che ha tirato fuori una sorta di aborto che va di fatto a sconfessare anche l’impianto della sua prima decisione, con la quale aveva sancito l’inammissibilità del ricorso presentato contro la delibera di proposta dell’Asl di Caserta.
I motivi fondamentali addotti dall’Istituto erano quelli già messi nero su bianco nel ricorso introduttivo dichiarato inammissibile, ma con un motivo aggiunto molto importante: la presunta violazione delle garanzie procedimentali. Una questione su cui l’Istituto ha puntato molto, tanto da presentare un ulteriore ricorso per motivi aggiunti con ulteriori censure relative sempre al tema delle garanzie procedimentali.
L’impianto concettuale degli avvocati dell’Istituto, Lorenzo Lentini e Filippo Lattanzi, è, tutto sommato, molto chiaro e comprensibile: la violazione di queste garanzie si è verificata, secondo i due legali, nel momento in cui la Regione Campania non avrebbe consentito al Centro diabetologico di Casagiove di difendersi, visto che all’appellante non sarebbe stato mai comunicato l’inizio del procedimento di revoca dell’accreditamento. In effetti, e qui arriviamo al punto della lunare e cervellotica decisione del Tar della Campania, l’unica comunicazione fatta all’Istituto è stata quella precedente l’inizio della fase istruttoria da parte dell’Asl che alla Regione, lo diciamo per inciso, ha portato una serie di argomentazioni ,tra le quali una in particolare: il centro avrebbe erogato servizi in convenzione anche in un giorno festivo, precisamente quello dell’Epifania. Il Tar ha respinto il ricorso finalizzato ad ottenere l’annullamento, attraverso sospensiva, del decreto di revoca dell’accreditamento. Lo ha fatto con poche e scarne motivazioni. Secondo il Tar di Salerno il fatto che all’Istituto sia stato comunicato l’inizio dell’istruttoria da parte dell’Asl, sarebbe assorbente e, dunque, sufficiente perché sia considerato pienamente e debitamente rispettato il diritto al contraddittorio. Lo stesso Tar entra anche nel merito delle contestazioni, formulate dalla Regione Campania all’istituto casagiovese, definendole chiare. Non ci sarebbe solo la storia già citata del 6 gennaio, ma pure quella, sulla carta piuttosto seria, di presunte rendicontazioni presentate dall’Istituto agli uffici amministrativi Asl, anche di prestazioni mai eseguite.
Il Consiglio di Stato, però, non entra nel merito, essendo l’errore di valutazione dei fatti da parte del Tar assolutamente marchiano. Come si fa, infatti, ritornando al discorso iniziale, a sancire l’inammissibilità del ricorso introduttivo, in quanto riguardante un atto amministrativo endoprocedimentale, dunque, per dirla in parole povere, importante ma non decisivo e sicuramente non vincolante rispetto all’altro atto, il decreto 104 della Regione Campania, unica istituzione, unico organo che può decidere di sospendere o addirittura, come è successo in questo caso, di revocare un accreditamento?
Insomma, è giusto dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo dell’istituto casagiovese ma, nel momento in cui lo si fa, non puoi, tu Tar, se non vuoi incorrere in una stridente contraddizione, respingere la sostanza dei motivi aggiunti con cui il ricorrente denuncia la violazione del diritto al contraddittorio procedimentale, di nuovo, in parole povere, al diritto alla difesa.
La partita vera, dirimente, decisiva si gioca, in tutta evidenza alla Regione Campania ed è li che il soggetto che subisce il procedimento deve avere la possibilità di controdedurre, di osservare, di contestare. Al contrario, il Tar ha considerato sufficiente il fatto che l’Asl abbia ritenuto, per di più genericamente, senza addurre motivazioni dettagliate, infondate le osservazioni presentate dall’Istituto di Casagiove.
E allora, Tar di Salerno, se tu dici che il primo ricorso è inammissibile, perché la delibera dell’Asl e, quindi, la stessa Asl non è l’organismo di potestà, come fai poi a sostenere che la procedura relativa al fondamentale diritto al contraddittorio difensivo si sia esaurita dentro ad una procedura non dirimente, non determinante, come tu stesso, Tar di Salerno, hai sancito ritenendo inammissibile il ricorso presentato per chiedere l’annullamento della delibera dell’Asl di Caserta?
Non è questione che si gioca, come si suol dire, in punto di diritto. L’enunciazione del Tar, infatti, è sommaria, raffazzonata, contraddittoria e, ci sia consentito, non propriamente degna di un Tribunale della Repubblica.
Perché, se è accettabile, anzi molto più che accettabile, una divaricazione tra la lettura e la valutazione delle procedure da parte del giudice finale, cioè del Consiglio di Stato, rispetto a quella formulata dal giudice di primo grado, cioè a uno dei Tar italiani, non è accettabile che la cancellazione, l’annullamento della sentenza del giudice di primo grado avvenga con le motivazioni esposte in questa occasione, come successo in tale altre, dal Consiglio di Stato. Qui non esiste una differente valutazione, una differente lettura, una differente interpretazione. Qui il Tar di Salerno prima dice che la delibera dell’Asl conta, ma fino a un certo punto e non è comunque determinante nella decisione relativa alla sospensione o alla revoca dell’accreditamento salvo poi dire l’esatto contrario e cioè che il diritto al contraddittorio, alla difesa sia stato validamente realizzato in una fase interlocutoria, preliminare e non derimente. Sarebbe come affermare che siccome a un imputato è stato consentito di difendersi in un procedimento penale al cospetto di un gup nel corso di un’udienza preliminare, dopo lo stesso imputato non potrà difendersi con un avvocato durante il processo, abbreviato o ordinario che sia, un’autentica bestialità Ecco perché abbiamo scritto prima che anche un ragazzino della seconda media capisce e smaschera facilmente uno strafalcione del genere che prima di attenere al diritto attiene ad una logica da test attitudinale di un concorso per soldato semplice.
Beninteso, la Regione, sempre partendo dalla delibera dell’Asl, può riattivare, secondo il Consiglio di Stato, la procedura. Ma se e quando lo farà, dovrà prima di tutto notificare formalmente all’Istituto per lo Studio e la cura del Diabete di Casagiove l’inizio della propria attività, in modo da consentire alla controparte di presentare tutte le confutazioni del mondo, da respingere eventualmente con motivazioni però, chiare, precise, doviziose e dunque, ancora una volta eventualmente, validamente impugnabili davanti ad un Tribunale amministrativo.
Per il momento, l’Istituto per lo Studio e la cura del diabete riapre perché il Consiglio di Stato ha annullato il decreto n. 104 della Regione. Ma quella sttruttura è stata chiusa per più di due anni e, dunque, non è detto che i titolari non presentino un conto salatissimo all’Asl e alla Regione, a titolo di risarcimento del danno.
Sempre per il momento, infine, dovranno riporre le bandiere dei festeggiamenti anche gli altri due centri privati, uno sicuramente convenzionato, l’altro pure ma con una procedura che andremo sicuramente a controllare con grande attenzione. Dovranno sperare in un ulteriore provvedimento, stavolta ad epilogo di una procedura corretta il Centro antidiabetico Terra di lavoro di Luigi Lampitella & c. sas con sede in via Pommella Felice ad Aversa e l’Assistenza italiana diabetici srl con sede in via Roma a Caserta.
Per ilo momento è tutto, ma chi vorrà approfondire ulteriormente i contenuti di questa sentenza del Consiglio di Stato potrà accedere alla sua versione integrale che pubblichiamo sotto a questo articolo.