Il consigliere regionale di Fdi condannato. Abbiamo letto il ricorso della Procura generale e il dispositivo della Cassazione. Non ci piove: i due anni sono definitivi e la decadenza matematica

27 Maggio 2023 - 17:59

Siamo stati stimolati a chiedere ulteriore documentazione dopo aver appreso di una strana convocazione della giunta per le elezioni del consiglio regionale, che a poco serve visto che il caso di Marco Nonno è già al vaglio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, unica istituzione che può decretare l’atto di decadenza ai sensi della Legge Severino

CASERTA (g.g.) – Si tratta di una vicenda napoletana e non casertana. Ma siccome riguarda la struttura e anche il futuro del partito di maggioranza relativa in Italia e in Campania, questo giornale considera anche fatto extraprovinciale che riguardino un tema importante, quello dei pericoli che il partito del presidente del consiglio corre in questo tempo di scarso presidio e controllo dei percorsi di formazione della classe dirigente.

Torniamo, dunque, a discutere del caso di Marco Nonno, consigliere eletto nella lista di Fratelli d’Italia ad esito delle elezioni regionali del 2020, circoscrizione di Napoli e provincia o area metropolitana che dir si voglia.

Chi si è perso l’ultima puntata e l’ampia trattazione del citato caso in tutte le sue implicazioni giuridiche può CLICCARE QUI per leggere un nostro articolo pubblicato qualche giorno fa e suddiviso in paragrafi concettuali.

Oggi torniamo a scrivere per due motivi: a quanto ci risulta, il presidente del consiglio regionale Gennaro Oliviero ha convocato ancora una volta la giunta per le elezioni che, sulla carta, avrebbe dovuto fornire un suo input a quello che a noi è apparso come un vero e proprio biscotto rappresentato dal ritorno in consiglio regionale di Marco Nonno ad esito della recente sentenza della Corte di Cassazione che ha annullato con rinvio, badate bene, non l’intera sentenza con la quale la Corte di Appello di Napoli lo aveva condannato a due anni di reclusione per i reati di danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale aggravata, bensì solo la parte relativa al capo G, cioè al reato più grave di devastazione, che ai sensi dell’ articolo 419 del Codice Penale erano costati a Marco Nonno una condanna in primo grado ad 8 anni e 6 mesi di reclusione, pronunciata dal Tribunale di Napoli, ma riformata drasticamente da quella stessa Corte d’Appello che, separatamente dal giudizio dato sul capo di imputazione G, aveva deciso di condannare Nonno per i già citati reati di resistenza a pubblico ufficiale e di danneggiamento.

Il secondo motivo per cui oggi ritorniamo sull’argomento è costituito dalla crescita del nostro bagaglio cognitivo sulla vicenda. Siamo infatti riusciti ad entrare in possesso delle 7 pagine in cui la Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli ha impugnato davanti alla Corte di Cassazione la sentenza relativa al capo G, cioè l’assoluzione di secondo grado per il reato di devastazione.

Nell’economia relativa all’urgenza cronistica, serve a poco dar notizia, oggi, dei motivi, in verità molto solidi, che hanno costituito la sostanza del ricorso della Procura Generale.

Molto solidi per noi ma soprattutto, ed è questo quel che conta, molto solidi per la Corte di Cassazione, la quale ha ritenuto superficiale ed omissivo il lavoro della Corte di Appello nella definizione degli elementi che l’hanno portata ad assolvere Nonno.

Ed è questa la parte della sentenza la parte oggetto dell’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello. Il capo di imputazione G è solo quello.

Qualcuno ora potrebbe dire: ma questa cosa Casertace già l’ha scritta. Sì, è vero, l’abbiamo scritta e anche argomentata in un articolo brevissimo di circa 200 righe.

Però, giustifichiamo il lettore che quell’articolo non l’ha letto o si è rifiutato di leggerlo considerandolo troppo prolisso.

Questo lettore dirà a noi la stessa cosa che la Procura della Corte di Appello di Napoli ha detto nel suo ricorso sulla sentenza di assoluzione, nel momento in cui ha considerato apodittiche le strutture principali della motivazione.

Oggi, rispetto all’articolo di 200 righe, vi forniamo un ulteriore elemento. Mettete un attimo a confronto le prime righe del ricorso della Procura Generale con il contenuto del breve dispositivo pubblicato, in attesa delle motivazioni, dalla Corte di Cassazione.

Scrive il Procuratore Generale presso la Corte di Appello: “Ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Quarta Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli in data 11/01/2022, depositata il 28/02/22, comunicata a quest’ufficio in data 30/03/2022, con la quale, in parziale riforma della sentenza emessa il 7/05/2014 dal tribunale di Napoli nona sezione penale l’imputato Nonno Marco, nato a Napoli in data 24 marzo 1970, veniva assolto dal reato di cui al capo G della rubrica, articolo 419 C.P. con la formula del non aver commesso il fatto, ai sensi dell’art. 530 c.p.v. c.p.p.”

La Procura Generale definisce con precisione le coordinate del suo ricorso in Cassazione. Viene impugnata, infatti, la sentenza parzialmente riformata della Corte di Appello di Napoli nella parte relativa al capo di imputazione G, dunque solo ed esclusivamente nella parte che riguarda l’assoluzione di Marco Nonno per non aver commesso il fatto relativo al reato di devastazione nel corso degli scontri e della guerriglia urbana scatenatasi nel gennaio del 2008 nel quartiere napoletano complicatissimo di Pianura.

Per cui tutto quello che riguarda l’azione della Procura Generale non considera e non tocca neppure di striscio la parte della sentenza della Corte d’Appello che, se da un lato ha parzialmente riformato il verdetto di primo grado, dall’altro lato, avendolo per l’appunto parzialmente riformato, ne ha comunque e confermato un pezzo.

Per quel che riguarda l’iniziativa della Procura Generale, non c’è ricorso sulla condanna a due anni per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, per cui considerando solo questa sezione di impugnazione, questa condanna passa in giudicato senza se e senza ma.

Finita qui? Non proprio.

I difensori di Marco Nonno attrezzano ed illustrano, a loro volta, una propria sezione di impugnazione. Si tratta di una sorta di operazione ad incrocio: la P.G impugna solo l’assoluzione e non la condanna a due anni, la difesa impugna solo la condanna a due anni per danneggiamenti e resistenza a pubblico ufficiale e ovviamente non impugna il verdetto di assoluzione.

Abbiamo già detto che la Cassazione ha accolto il ricorso della Procura Generale e dunque Nonno dovrà comparire di nuovo davanti ai giudici della Corte di Appello, ma solo relativamente al capo G, perché solo su questo capo la Procura Generale ha ottenuto l’accoglimento della Cassazione.

L’unica speranza che Marco Nonno poteva avere affinché la condanna a due anni non passasse in giudicato risiedeva in un accoglimento totale del ricorso dei suoi difensori, con la conseguenza di un’assoluzione tombale e già definitiva per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento oppure nell’accoglimento parziale del ricorso, cioè incassando l’annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello rispetto a quella che ha confermato i due anni e l’ha assolto per la devastazione.

Sarebbe stata questa la situazione per effetto della quale l’intera sentenza riguardante la posizione di Marco Nonno e dunque riguardante sia il capo G che l’altro capo della resistenza a pubblico ufficiale sarebbe rimasta in bilico e dunque non passata in giudicato. Ciò avrebbe dato la possibilità al consiglio regionale di confezionare quell’aiutino con il quale, scaduti i termini della sospensione subita da Marco Nonno ai sensi della Legge Severino, questo sarebbe ritornato in consiglio e ci sarebbe rimasto anche almeno per un anno, visto e considerato che, per far scattare di nuovo la sospensione della Severino sarebbe occorsa una sentenza di condanna ad almeno due anni pronunciata di nuovo dalla Corte d’APpello.

Ma siccome la Cassazione non l’ha voluto nemmeno discutere il ricorso dei difensori di Marco Nonno, considerandolo testualmente nel dispositivo “totalmente inammissibile”, non parzialmente ma totalmente, ci chiediamo di cosa vogliono parlare i componenti della giunta per le elezioni del consiglio regionale.

Qui c’è un giudicato talmente evidente che non occorre nemmeno essere laureati in Giurisprudenza per coglierlo nella sua logica elementare. La Regione deve solo attendere la decisione sulla decadenza di Marco Nonno, che è in mano ad una sola autorità, ad una sola istituzione: la prossima residenza del Consiglio dei Ministri, che non crediamo dovrà attendere le motivazioni della sentenza di Cassazione per chiudere definitivamente questa partita, sancendo la decadenza del consigliere regionale, a questo punto ex, Marco Nonno.