IL FOCUS. Violenze al carcere di S. MARIA. Pagina per pagina il dettaglio dell’ordinanza con cui la Corte d’Assise ha respinto tutte le eccezioni “blocca processo” presentate dai difensori

6 Febbraio 2023 - 13:05

In calce al nostro articolo con il quale approfondiamo una vicenda di cui ci siamo già diffusamente occupati nelle scorse settimane, le prime 5 pagine delle 18 firmate dal Presidente Roberto Donatiello

SANTA MARIA CAPUA VETERE (g.g.) Fino ad oggi , abbiamo trattato la vicenda relativa alla strategia difensiva di alcuni avvocati, che assistono una parte dei 105 imputati nel maxi processo per i presunti atti di violenza perpetrati ai danni di diversi detenuti del carcere di Santa Maria Capua Vetere nei primi giorni dell’aprile 2020, dunque in pieno lockdown da Covid, affrontando solo alcuni aspetti della questione di costituzionalità, sollevata dal noto avvocato di Santa Maria Capua Vetere, Giuseppe Stellato e confutata dall’altro importante avvocato, Franco Piccirillo, che in questo processo rappresenta la parte civile costituita dal Garante regionale per i diritti dei detenuti Samuele Ciambriello.

Chi volesse riannodare i fili della nostra trattazione precedente lo può fare CLICCANDO QUI e accedendo all’articolo principale da noi dedicato alla citata questione. Siccome ci siamo appassionati abbiamo cercato di acquisire l’atto con cui la prima sezione della Corte d’Assise insediata presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha rigettato sia l’eccezione di costituzionalità appena declinata, sia altri ricorsi preliminari presentati da altri avvocati difensori, ugualmente finalizzati ad azzerare il processo facendo ripartire il tutto dalla fase molto antecedente di una nuova notifica di conclusione delle indagini.

Il provvedimento a firma del Presidente Roberto Donatiello è arrivato finalmente nelle nostre mani e oggi cominciamo a esaminarne la prima parte. Chi vorrà dettagliatamente conoscere le ragione della Corte d’Assise potrà consultare in calce a questo articolo le prime 5 pagine dell’ordinanza. In sintesi possiamo già affermare che la Corte non ritiene che esista un problema di mancato deposito dei mezzi di prova da parte del Pubblico Ministero, inerentemente alla questione sollevata dall’avvocato Stellato. Il P.M. titolare dell’indagine, già Procuratore della Repubblica aggiunto oggi trasferitosi a Napoli, Alessandro Milita, ha rivendicato la piena correttezza delle sue azioni. Riguardo ai salti da un’immagine e l’altra delle video telecamere, contrassegnati da un’espressione nera del video, non si tratterebbe di elementi investigativi sottratti al fascicolo, bensì di fasi in cui le video telecamere del carcere sarebbero state rese inutilizzabili dagli stessi detenuti i quali li avrebbero coperte con delle asciugamani o magliette. D’altronde il giudice non può sindacare, nelle fasi preliminari su quello che un pubblico ministero deposita negli atti messi a disposizione della difesa in quanto la decisione sui contenuti riguarda solamente la potestà dello stesso P.M. Sarà poi eventualmente la fase dibattimentale la sede appropriata per la difesa, che potrà ben utilizzare eventualmente, nella sua strategia, la mancanza di quelle immagini oscurate.

Per quanto riguarda poi la seconda questione sollevata da altri avvocati, precisamente da Botti e Coppola per i quali il diritto alla difesa sarebbe stato compresso dal mancato deposito materiale di alcuni atti dell’accusa nel fascicolo notificato ai difensori, la Corte d’Assise sviluppa un’articolata trattazione per arrivare alla conclusione che non esiste una norma la quale renda obbligatoria questa ulteriore trasmissione degli atti agli avvocati, dato che tutti i mezzi di prova, tutto il lavoro dei tre o quattro periti i quali hanno lavorato sulle immagini delle telecamere interne al carcere, sulle intercettazioni telefoniche, sulla ricognizione dei pc di alcuni indagati, era agevolmente nella disponibilità della difesa che attraverso una semplice istanza, formulata alla Procura, vi avrebbe potuto accedere cosa che, al contrario, i difensori non hanno mai fatto, dimostrando in tal modo che non rappresentava un elemento così cruciale del loro agire l’acquisizione immediata di questi mezzi di prova di cui oggi affermano di essere stati privati.