L’ASI DELLE MERAVIGLIE. Ormai è il caos. Ecco perchè per legge, presidente, comitato direttivo e consiglio generale sono illegalmente operanti

24 Gennaio 2020 - 14:12

CASERTA(g.g.) In attesa di capire se il corona-virus abbia avuto una propagazione all’interno della sede dell’Asi, al punto da impedire l’effettuazione della seduta del consiglio generale, riteniamo importante, per la conoscenza dei fatti da parte dei nostri lettori, andare avanti con il ragionamento sulle modalità di procedura che hanno connotato il funzionamento (si fa per dire) del consorzio negli anni della gestione della presidente Raffaela Pignetti.

Facciamo subito una premessa: l’autore di questo articolo è, come afferma sicuramente la presidente, un pennivendolo, un camorrista, un estorsore e un sessista. Siamo d’accordo tutti? Anche se non siete d’accordo, cari lettori, dite di esserlo, altrimenti perdiamo solo tempo con quella che è una vera e propria arma di “distrazione” di massa. Mi autoaccuso in modo da poterci occupare di un principio di civiltà.

Domanda: il fatto che un camorrista, un estorsore, un delinquente abituale, un sessista esprima un’idea, un punto di vista, una tesi su un qualsiasi argomento, porta questa tesi ad essere considerata nulla, errata, addirittura a sua volta criminale come chi l’ha erogata? In poche parole, se il camorrista, l’estorsore, il sessista afferma

che la mattina il sole sorge ad est e la sera tramonta ad ovest, demolisce e nega questa evidenza astronomica solo perchè ad affermarlo è stato Francesco Schiavone Sandokan, Bidognetti, il mostro di Firenze Piero Pacciani, Barbablu o il peggiore di tutti, cioè Gianluigi Guarino? L’interrogativo è questo e l’accento retorico con cui lo stiamo formulando, non è una perdita di tempo, ma un’essenza di civiltà.

Senza scomodare filosofi e situazioni un pò difficili da comprendere, la verità, soprattutto quella positivista, non dipende da chi la esprime, ma da una identità fattuale della stessa che viene stabilita attraverso riscontri, verifiche. Da un vaglio da realizzare al di la e senza considerare l’identità dell’erogatore dei concetti.

Dunque, il camorrista, il sessista, l’estorsore, il diffamatore, il pennivendolo espone questo suo punto di vista, partendo da concetti basilari e cioè che il sole sorge ad est e tramonta ad ovest: capiamo pure che la dottoressa Pignetti non abbia compiuto studi giuridici e magari sull’argomento non riesce ad essere ferratissima ma negli ordinamenti dei diritti di matrice indoeuropea, quelli a cui noi ci richiamiamo, esiste il principio della gerarchia delle fonti. Già in terza ragioneria, i docenti di diritto raccontano agli studenti che esiste.

Raccontano che una norma costituzionale supera tutte quante le altre norme di rango inferiore, cioè quelle dell’ordinamento statale, i sottoprodotti, cioè i vari atti di potestà amministrativa come può essere un’ordinanza, una delibera, una circolare. E, ancor di più, scendendo di grado, una legge regionale che non a caso molto spesso viene impugnata dal governo nazionale davanti alla corte costituzionale, in quanto considerata in conflitto con l’ordinamento statale. E via via fino all’ultima delibera della più sperduta assemblea di condominio che esprime, a sua volta, un atto di potestà a cui bisogna uniformarsi per non violare la legge, ma che non potrà essere confliggente con nessuna delle norme di rango superiore.

Stiamo facendo i disegnini con santa pazienza, proprio allo scopo di evitare che la dottoressa Pignetti mescoli quella che è un’evidenza e cioè che il sottoscritto sia di sicuro un camorrista, un estorsore, un pennivendolo eccetera, con la realtà positivista del diritto, che forse è una cosina un pò più seria ed importante. Cosa facciamo, per il solo fatto che lo sostenga il sottoscritto, la aboliamo la legge regionale numero 19 del 6 dicembre 2013 sull’assetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale? Se lo facessimo, dovremmo anche dire che il sole sorge ad ovest e tramonta ad est. E non lo possiamo dire.

Procediamo con la citazione testuale, ripetiamo, testuale, dell’articolo 3 di questa legge: “Gli organi del consorzio Asi sono:  a) il consiglio generale; b) il presidente; c) il comitato direttivo; d) il collegio dei revisori dei conti; e) l’organismo indipendente di valutazione.”

Embè, fate sempre gli scienziati voi di CasertaCe. Che avete scoperto, l’acqua calda? No, siamo costretti a reiterare la ricetta dell’acqua calda tante volte, perchè qui a Caserta vengono violati, senza che niente succeda, i fondamenti cardinali delle leggi.

Do you remember, gerarchia delle fonti. Sotto a Barbapapà, cioè alla legge regionale 19 del 2013, ci sono gli statuti dei consorzi per le aree di sviluppo industriale, cioè delle Asi. D’altronde, la leggere regionale è stata approvata proprio per questo, per ispirare e vincolare gli statuti al principio della gerarchia delle fonti.

Dunque, dicevamo, statuto dell’Asi di Caserta. Articolo 4: “Gli organi del Consorzio Asi sono: a. il consiglio generale, b. il comitato direttivo, c. il presidente, d. il collegio dei revisori dei conti, e. l’organismo indipendente di valutazione”. E fino qui, applausi allo statuto perchè ha fatto copia-incolla della legge regionale. Sempre l’articolo 4, così prosegue: “La durata degli organi previsti nel comma 1, lettere a) b) c) e d) è fissata in cinque anni ed i componenti dei medesimi organi possono essere riconfermati solo per un ulteriore quinquennio.

Già qui, registriamo qualcosa che non funziona. “Un giorno all’improvviso” la dottoressa Pignetti si innamorò, non della maglia del Napoli, ma della poltrona che occupa. Convocò un consiglio con all’ordine del giorno l’integrazione del comitato direttivo e, come se il presidente fosse un’entità astratta o comunque cementata dentro al citato comitat che invece, come specifica la legge regionale e come specifica lo statuto, è altro organo rispetto a quello presidenziale, si dimise durante la seduta e si fece, “l’amb e scamb” rieleggere, insieme ad un comitato direttivo in cui si andava a completare la lottizzazione politica del centrosinistra casertano.

Per cui, la Pignetti e il comitato direttivo non durarono 5 anni, ma meno di questo termine. Con quella elezione (che è sub iudice) dato che su quel verbale sono stati presentati ricorsi alla magistratura civile, fu azzerato il totalizzatore e ripartì, secondo l’idea della presidente e del professore Pietro Santonastaso, direttore generale, il termine di 5 anni. Ma attenzione, solo per l’organismo del presidente, ricomparso dopo non essere stato citato nell’ordine del giorno e del comitato direttivo, con buona pace di quelle 4 lettere a, b,c, e d dello statuto.

Vedete, non ci sogniamo nemmeno di ribadire concetti che attengono all’etica, alla cifra morale di certe operazioni. Rimaniamo freddamente alla lettera delle leggi e delle altre norme.

Nel momento in cui quel blitz determina una nuova vita, un secondo mandato di questa presidente, la cui figura riaffiora al momento di quella votazione, dopo essersi, ripetiamo, mimetizzata, nascosta nell’ordine del giorno, si crea automaticamente uno sfalsamento dei termini di scadenza degli altri organi. In quella seduta, infatti, il consiglio generale svolse pienamente, seppur in maniera discutibilissima, il proprio mandato, esercitando le sue funzioni. Ma il consiglio generale che stamattina la Pignetti ha convocato è poi scaduto. Ma da quel giorno il consiglio generale si è legato ad un termine temporale di scadenza, diverso da quello del presidente e del comitato direttivo, con buona pace dello statuto. Ma siccome, “panta rei” anche il consiglio generale è arrivato al suo termine di scadenza, quello dei 5 anni. E’ successo a settembre scorso. E lo statuto del consorzio sancisce che il presidente, dal momento della scadenza, ha 60 giorni di tempo per ricostituire il consiglio, interpellando tutti i soci, affinchè rinominino i loro rappresentanti. 

Non solo questo non è stato fatto, ma si è convocato, per stamattina, il consiglio generale vecchio, cioè quello già scaduto a settembre. Il “professore” Santonastaso pare che si fosse ingegnato mettendo a punto un’idea, a dir poco fantasmagorica: invitare solo i soci, cioè i comuni, titolari di quote piene, e non invitare, in quanto decaduti, i rappresentanti dei cosiddetti ambiti, cioè quelle associazioni dei comuni più piccoli che mettendosi insieme formano un rappresentante e un voto in consiglio.

Ora, non vogliamo infierire, ma è chiaro che un consiglio generale che non abbia l’espressione del proprio plenum non è un consiglio generale.

Non sappiamo se ‘sta cazzata è stata poi realizzata stamattina, ma a questo punto, in questa orgia di illegalità, poco conta.

All’ordine del giorno del consiglio generale, c’erano anche le nomine dei nuovi revisori dei conti che, con le nuove norme di riforma regionali, aumentano di numero perchè oltre ai tre effettivi, ci sono anche i due supplenti.

Ricordate? I revisori dei conti sono uno dei 5 organi statutari e sono indicati nell’articolo 4 lettera comma 1 dello statuto o meglio degli statuti che le Asi espongono in quanto previsti dalla legge regionale numero 19.

Stamane, dunque, era prevista la nomina di questo organismo. Un anno fa, invece, avvenne l’elezione, dopo le dimissioni-barzelletta della nuova (vecchia) presidente, e del suo comitato direttivo, cioè delle lettere b e c dell’articolo 4, ormai frantumato come un vaso di porcellana urtato da una gomitata. Non ne parliamo proprio della lettera a, cioè del consiglio generale, un’altra entità anarchica, dato che è scaduto ma viene convocato lo stesso, nonostante ci sia una prescrizione temporale perentoria, cioè quella dei 60 giorni per la ricostituzione che partono dalla scadenza. Attenzione, della ricostituzione dl plenum, che non è un optional.

Chiudiamo il cerchio: scendiamo al terzo livello inferiore rispetto alla nostra gerarchia delle fonti del diritto. Regolamento degli uffici e dei servizi consortili, cioè un sotto prodotto dello statuto. Articolo 5: “Il presidente è eletto dal consiglio generale nella sua prima riunione“. Ergo, la vita della funzione presidenziale è strettamente connessa, anzi, legata indissolubilmente a quella del consiglio generale. Non c’è scampo. Quella di un anno fa, non era la prima seduta del consiglio generale. Sarebbe occorso al limite che i consiglieri si fossero dimessi in massa, che si fosse avviata una nuova procedura di ricostituzione dell’organo assembleare e magari associarci poi il blitz delle dimissioni Speed Gonzales. Sarebbe stato ugualmente irregolare, secondo noi, però almeno si creava una condizione di confusione meno leggibile, tenendo insieme i tempi di vita degli organismi fondamentali.

Conclusione: gli organismi cardinali cioè quelli che esprimono le funzione di governo (presidente e comitato direttivo) e quella di indirizzo (consiglio generale) sono assolutamente inseparabili. Per cui, al di la di tutto, un consiglio generale che oltre ad essere scaduto temporalmente non ha eletto l’attuale presidente alla sua prima seduta (violazione dell’articolo 5 del regolamento degli uffici e dei servizi), bensì durante l’esercizio del proprio termine di vita istituzionale, è semplicemente un consiglio fuorilegge, del tutto illegale.

E qui non c’entra Pignetti-Guarino. Sarò un camorrista, sarò un sessista, sarò un pennivendolo, ma la dialettica non può in eterno riguardare questo tipo di valutazioni personali, ma deve necessariamente fornire risposte nel merito sulle questioni normative che sono poste in questo articolo e che sono tali sia se le espone Cesare Beccaria, sia le espone Al Capone.

Ci siamo spiegati? Sicuramente con la dottoressa Pignetti non ci siamo spiegati e quindi attendiamo con un sorriso la prossima boutade.