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REGGIA DI CASERTA. Sospeso l’insediamento di Tiziana Maffei. Il Tar del Lazio accoglie il ricorso di Tarasco

12 Giugno 2019 - 20:35

CASERTA – Dovrebbe insediarsi il 20 giugno, e ieri ha firmato un atto formale propedeutico a questo, ma il 25 giugno il Tar del Lazio, sezione Seconda Quater, presidente Leonardo Pasanisi, potrebbe dare un finale diverso alla tormentata vicenda della nomina del direttore della Reggia di Caserta, accogliendo il ricorso di Antonio Tarasco, dirigente di seconda fascia del Mibact e docente universitario, che aveva partecipato alla selezione per il nuovo manager.

Il suo ricorso, presentato dagli avvocati Federico Dinelli, Giuliano Gruner, Maria Eugenia Albe’, contro il Ministero dei Beni e delle Attivita’ Culturali e nei confronti di Tiziana Maffei, entrambi non costituitosi in giudizio, e’ relativo alla “procedura di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di livello dirigenziale generale di Direttore delle Gallerie dell’Accademia di Venezia, della Reggia di Caserta e del Parco archeologico di Pompei, di cui al Decreto del Direttore generale Organizzazione 23 novembre 2018, rep. 1804”, nella parte in cui non individua il ricorrente nelle terne dei candidati da sottoporre al Ministro ai fini del conferimento dell’incarico di direttore degli istituti oggetto di selezione, e per tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi.

Tarasco nel ricorso chiede l’intervento della magistratura amministrativa non solo per il decreto del presidente del Consiglio dei ministri che nomina Tiziana Maffei direttore generale della Reggia di Caserta, ma anche per il comunicato dell’Ufficio Stampa Mibact del 27 maggio 2019, intitolato “Selezione Direttore Reggia di Caserta, nessuna criticita’ o errore materiale” e della risposta del ministro Alberto Bonisoli all’interrogazione parlamentare alla Camera del 29 maggio scorso, quando ribadi’ che “non e’ stata rilevata criticita’ o errore materiale di calcolo” nei punteggi attribuiti ai partecipanti alla selezione, e che la procedura non prevedeva di sommare i punteggi delle tre diverse fasi in cui si era svolta.

Il Tar decide che, “nelle more della trattazione dell’istanza cautelare nei modi ordinari gia’ fissata per il 25 giugno, sussiste il prospettato danno grave ed irreparabile, per cui e’ opportuno accogliere la suindicata istanza di misure cautelari monocratiche (fermi restando i necessari approfondimenti – nel contraddittorio tra le parti – sulla giurisdizione e sulle questioni di merito dedotte)”. Dunque, la procedura di insediamento per ora e’ bloccata da una sospensiva del Tar.