STALKING. Revocati tesserino e porto d’armi ad una guardia giurata

4 Novembre 2024 - 11:34

Respinto il ricorso presentato dalla guardia giurata avverso il provvedimento emesso dalla Prefettura di Caserta

CASERTA – La Quinta Sezione del Tar della Campania, presieduta da Paolo Severini, si è pronunciata sul ricorso presentato da una guardia giurata a seguito di un provvedimento emesso dalla Prefettura di Caserta, che ha riguardato la revoca del decreto di guardia particolare giurata e del relativo libretto per la licenza di porto d’arma per difesa personale.

Al ricorrente, nel giugno 2020, era stato attribuito il decreto di guardia particolare giurata alle dipendenze di un istituto di vigilanza privato casertano nonchè l’autorizzazione a portare per esclusiva difesa personale la pistola con il conseguente rilascio del libretto. Tali atti sono stati poi revocati dalla Prefettura a seguito di un provvedimento di ammonimento e di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti emessi dal questore sulla scorta di una valutazione di una sopravvenuta inaffidabilità.

Il provvedimento è risultato necessario a causa di comportamenti persecutori posti in essere dalla guardia giurata nei confronti dell’ex fidanzata, consistite in continue minacce e appostamenti nei pressi dell’abitazione della donna al fine di farle interrompere la nuova relazione intrapresa, iniziati a decorrere dalla fine della loro relazione sentimentale. Le condotte persecutorie si sostanziavano anche nelle minacce continue alla donna di toglierle i due figli minori e tartassandola di messaggi e chiamate al fine di controllare la vita della vittima.

Avverso tale misura la guardia giurata ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania lamentando il vizio di motivazione del provvedimento impugnato in quanto “la revoca sarebbe discesa acriticamente dalla sola diffida della vittima senza che la questura abbia dato adeguata contezza dell’esistenza di elementi e circostanze tali da porre in dubbio l’affidabilità e la buona condotta del ricorrente ove invece sussisterebbero elementi che farebbero propendere per l’inesistenza del pericolo di abuso delle armi“.

Per il Tar il ricorso non può essere accolto. A parere dei giudici “le condotte persecutorie realizzate dal ricorrente sono indicative di un comportamento incompatibile con la completa sicurezza del buon uso dell’arma e rivelatrici di una personalità incline a condotte intimidatorie nonchè a rilevanti comportamenti antigiuridici“.