CASERTA Ipermercato Md in via Borsellino, i lavori vanno avanti. Il Tar respinge il ricorso, pronto l’appello in Consiglio di Stato

16 Settembre 2021 - 17:45

Nessuno stop al cantiere che prevede la realizzazione di due medie strutture commerciali, di un’area a verde pubblico attrezzato, di una pista di atletica e di un’area di svago. L’avvocato Adinolfi ha già preannunciato il ricorso in appello.

 

CASERTA Con ordinanza n. 1571/2021, pubblicata oggi, la sezione ottava del Tar Campania ha respinto la domanda cautelare proposta dal ricorrente Luigi Adinolfi (che ha presentato ricorso nella qualità di cittadino, residente nelle vicinanze della suddetta area) e accolto le argomentazioni  difensive di Pasquale Marotta, difensore del Comune di Caserta e di Felice Laudadio, difensore della Società M.D. spa. In pratica il Tar ha respinto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della procedura con la quale è stata permessa la realizzazione di un parco commerciale e/o ipermercato in via Borsellino, atti e provvedimenti di cui non si conoscono i contenuti, tramite l’autorizzazione di due medie strutture di vendita nella stessa area.

Per effetto di tale decisione, i lavori potranno, quindi, proseguire. Il progetto presentato dalla Società Md spa e autorizzato dal Comune di Caserta, prevede, appunto, la realizzazione di un’area a verde pubblico attrezzato, una pista di atletica e un’area di svago, giochi e per il tempo libero, nonché la realizzazione di due medie strutture commerciali autonome e distinti.

“Ritenuto insussistente il periculum in mora – è scritto nell’ordinanza del Tar – peraltro rappresentato in termini potenziali e non attuali; ritenute, altresì, di poter differire al merito la delibazione delle preliminari eccezioni di irricevibilità per tardività ed inammissibilità per carenza di interesse sollevate dalla difesa del Comune di Caserta; considerato, quanto al merito della questione, che non risulta, prima
facie, dimostrata la sussistenza contestuale e convergente del legame fisico tra le due strutture e la comunanza della gestione, utili a configurare la dimensione giuridica unitaria delle due medie strutture di vendita la cui realizzazione appare, hic et nunc, giustificata dalle previsioni del Siad, rimasto inoppugnato. Ritenuto, infine, di poter differire al merito la definizione delle spese della presente fase”.
Per tutte queste ragioni il Tribunale amministrativo regionale della Campania (Sezione Ottava), respinge l’istanza cautelare Differisce al merito la definizione delle spese della presente fase.