S.MARIA C.V. Un’altra grande battaglia, condotta in solitaria, vinta da Casertace: il Tar respinge il ricorso per la pompa di benzina di Giovanni Cosentino

22 Dicembre 2015 - 18:53

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Nell’agosto del 2013 Casertace ha fortemente criticato la scelta tecnica dell’ing. Di Tommaso di rilasciare un permesso a costruire per una pompa di benzina alla IP Service ( che fa riferimento ai Cosentino) in piena curva in area destinata a verde e attrezzature in pieno parco urbano.

In quell’occasione Casertace ha appoggiato e perorato con forza la richiesta dell’allora consigliere Comunale Gaetano Rauso, spinto dalle associazioni, di annullare in autotutela il permesso illegittimo rilasciato.

Gli articoli di Casertace indussero l’ing. Di Tommaso a rivedere il permesso a costruire rilasciato e ad annullarlo, scelta approvata in toto dal Tar Campania al quale si era rivolta la ip service per far ripristinare il permesso a costruire annullatogli.

In particolare il Tar ha così chiarito : ” Sulla base di tali premesse, osserva il Collegio che la peculiare tipologia dell’impianto distributore di carburanti assentito col titolo abilitativo edilizio annullato d’ufficio impedisce di predicarne la compatibilità con la destinazione a verde attrezzato dell’area di intervento, la quale è stata esclusa col provvedimento impugnato ed è, invece, infondatamente propugnata col ricorso in epigrafe.”

Il Tar Campania, quindi, ancora una volta non fa altro che ricalcare quanto detto e denunciato da Casertace che, nonostante le continue minacce di querele e a volte anche personali, continua a dimostrarsi una delle poche fonti giornalistiche serie in grado di svolgere inchieste

 G.G.

 

 

QUI SOTTO IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA

 

N. 05709/2015 REG.PROV.COLL.

N. 05095/2013 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5095 del 2013, proposto da:
IP Service S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Romano, Alessandro Romano, Eduardo Romano, con domicilio eletto presso Antonio Romano in Napoli, p.zza Trieste e Trento, 48;

contro

Comune di Santa Maria Capua Vetere in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale Fiorillo, con domicilio eletto presso Studio legale Pietropaolo Di Matteo in Napoli, c.so Umberto I, 23;

 

per l’annullamento

PROVVEDIMENTO PROT. N. 35006/2013: ANNULLAMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 89/2013.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Santa Maria Capua Vetere in persona del Sindaco p.t.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2015 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. Col ricorso in epigrafe, la IP Service s.r.l. impugnava, chiedendone l’annullamento: – il provvedimento del 3 ottobre 2013, prot. n. 35006, col quale il dirigente del Settore tecnico Territorio – Urbanistica – Edilizia privata del Comune di Santa Maria Capua Vetere aveva annullato d’ufficio il permesso di costruire n. 89 del 28 giugno 2013, avente per oggetto la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti liquidi e gassosi per autotrazione ad uso pubblico sul suolo ubicato in Santa Maria Capua Vetere, alla via Romani, e censito in catasto al foglio 1, particelle 314, 330 e 357; – la nota del Comune di Santa Maria Capua Vetere, prot. n. 31197, del 4 settembre 2013, recante la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d’ufficio del permesso di costruire n. 89 del 28 giugno 2013, nonché l’ordine di sospensione dei lavori assentiti; – tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali.

2. Il gravato provvedimento in autotutela, preannunciato con nota del 4 settembre 2013, prot. n. 31197, risultava incentrato sulle seguenti argomentazioni: – “l’intervento assentito con il permesso di costruire n. 89 del 28 giugno 2013 ricade in area gravata dal vincolo n. 032 – parco urbano con piscina – di cui alla zonizzazione della tavola 8 del vigente p.r.g., contenente l’elenco delle attrezzature pubbliche e ad uso pubblico … anche a carattere privato, a mente della disciplina di cui all’art. 38 (verde pubblico, gioco e sport) delle vigenti n.t.a.”; – “detto vincolo imposto dalla pianificazione del vigente p.r.g. si connota, pertanto, quale vincolo di natura conformativa … e, in quanto tale, non soggetto a scadenza”; – “né, per altro verso, la controdedotta zonizzazione di cui al regolamento della razionalizzazione del sistema di distribuzione di carburanti su aree private, approvato con delibera del consiglio comunale n. 84 del 7 dicembre 1999, è idonea a scalfire l’efficacia e l’esecutività delle disposizioni vincolistiche dettate dal p.r.g. vigente, attesa la evidente diversità, sia sotto il profilo funzionale che sotto quello strutturale, dei rispettivi procedimenti di adozione”.

3. Avverso siffatta determinazione, la ricorrente, beneficiaria del permesso di costruire n. 89 del 28 giugno 2013, annullato d’ufficio, nonché proprietaria della relativa area di intervento, rassegnava censure così rubricate: – violazione e falsa applicazione della l. r. Campania n. 6/2006 e del r. r. Campania n. 1/2012; carenza assoluta di presupposti; travisamento; difetto di motivazione; – violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 5, della l. r. Campania n. 16/2004; erroneità nei presupposti; – violazione del criterio di ragionevolezza degli atti amministrativi e del principio di buon andamento e di affidabilità della pubblica amministrazione; violazione dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990; eccesso di potere per carenza di motivazione; contrasto con i precedenti; sviamento; omessa ponderazione degli interessi coinvolti e dell’interesse pubblico all’annullamento; – violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 9 e 10 della l. n. 241/1990; vizio del procedimento; carenza di motivazione.

In estrema sintesi, lamentava che: – a dispetto di quanto ritenuto dall’amministrazione comunale intimata, ai sensi degli artt. 16 della l. r. Campania n. 6/2006 e 3 del r. r. Campania n. 1/2012, la localizzazione di un impianto distributore di carburante sarebbe vietata nelle sole zone A, mentre sarebbe consentita in tutte le altre zone territoriali omogenee, ivi comprese quelle destinate a verde attrezzato, quale, appunto, l’area di intervento contemplata dal permesso di costruire n. 89 del 28 giugno 2013; – in ogni caso, il vincolo gravante su quest’ultima non avrebbe rivestito carattere conformativo, bensì espropriativo, cosicché sarebbe decaduto in forza dell’art. 38 della l. r. Campania n. 16/2004; – l’amministrazione comunale intimata non avrebbe fornito un’adeguata motivazione circa la prevalenza dell’interesse pubblico al ritiro dell’emesso titolo abilitativo edilizio rispetto all’interesse privato alla sua conservazione; – inoltre, non avrebbe tenuto debitamente conto delle osservazioni presentate dall’interessata in sede di contraddittorio procedimentale.

4. Costituitosi in giudizio, il Comune di Santa Maria Capua Vetere eccepiva l’infondatezza del gravame esperito ex adverso, del quale richiedeva, quindi, il rigetto.

5. All’udienza pubblica del 7 ottobre 2015, la causa era trattenuta in decisione.

6. Venendo ora a scrutinare il ricorso nel merito, esso si rivela infondato per le ragioni illustrate in appresso.

7. Innanzitutto, giova premettere che:

– il fondo in proprietà della IP Service ricade in zona assoggettata a vincolo “032 – parco urbano con piscina” dal vigente piano regolatore generale (in appresso, p.r.g.) di Santa Maria Capua Vetere (cfr. tav. 8);

– esso è, quindi, riconducibile alla zona “verde pubblico, gioco e sport”, destinata, tra l’altro, dall’art. 38, comma 1, lett. c, delle norme tecniche di attuazione (in appresso, n.t.a.) del p.r.g. “a campi ed attrezzature per lo sport dilettantistico o professionale, anche di carattere privato, purché convenzionato col Comune”;

– sul medesimo, siccome ricompreso nella fascia territoriale retrostante l’anfiteatro campano di Santa Maria Capua Vetere, risulta imposto anche un vincolo archeologico di rispetto con d.d.g. del Ministero per i beni culturali e ambientali del 30 giugno 1998 (cfr. relazione storico-artistica allegata, ove si rileva “l’opportunità … di continuare ad apprezzare il monumento, con lo sfondo del Monte Tifata, senza l’interposizione di architetture moderne, le cui caratteristiche contrasterebbero fortemente con quelle dell’edificio antico”, e si propone, conseguentemente, di vietare costruzioni pubbliche e private sull’area, “che potrà essere destinata a verde attrezzato”);

– come dedotto dall’amministrazione resistente e non contestato ex adverso, l’impianto progettato dalla IP Service si configura a guisa di impianto distributore di carburanti di c.d. tipo misto, ossia adibito alla distribuzione non solo di benzina senza piombo e di gasolio, ma anche di gas naturale metano e di gas di petrolio liquefatto (GPL).

8. Sulla base di tali premesse, osserva il Collegio che la peculiare tipologia dell’impianto distributore di carburanti assentito col titolo abilitativo edilizio annullato d’ufficio impedisce di predicarne la compatibilità con la destinazione a verde attrezzato dell’area di intervento, la quale è stata esclusa col provvedimento impugnato ed è, invece, infondatamente propugnata col ricorso in epigrafe.

Ed invero, sia l’art. 4, comma 1, lett. c, del d.m. 24 maggio 2002 sia l’art. 3, comma 1, lett. b, del d.p.r. n. 340/2003 stabiliscono che gli impianti di distribuzione stradale, rispettivamente, di gas naturale e di gas di petrolio liquefatto per autotrazione “non possono sorgere nelle aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico”.

Le caratteristiche e l’ubicazione dell’opera, riguardate congiuntamente, si pongono, cioè, in insanabile contrasto con le condizioni di sicurezza ambientale e antincendio richieste dagli artt. 1, comma 2, del d.lgs. n. 32/1998, 9, comma 3, della l. r. Campania n. 6/2006 e 9, comma 1, del r. r. Campania n. 1/2012 ai fini dell’installazione degli impianti distributori di carburanti.

9. Neppure è fondatamente sostenibile che il vincolo gravante sul fondo in proprietà della IP Service non rivestirebbe carattere conformativo, bensì espropriativo, così da risultare decaduto in forza dell’art. 38 della l. r. Campania n. 16/2004.

La destinazione a “verde pubblico, gioco e sport” contemplata art. 38, comma 1, lett. c, delle n.t.a. del p.r.g. di Santa Maria Capua Vetere non comporta, infatti, un totale svuotamento del diritto di proprietà a carico dei titolari delle aree ad essa assoggettate, ma, semmai, ne limita e, quindi, ne conforma l’esercizio, prescrivendo, tra l’altro, l’allestimento di “campi ed attrezzature per lo sport dilettantistico o professionale, anche di carattere privato, purché convenzionato col Comune”, quale, appunto, il “parco urbano con piscina” realizzabile anche ad iniziativa privata nella zona de qua.

In argomento, Corte cost., 20 maggio 1999, n. 179 ha chiarito che: “sono al di fuori dello schema ablatorio-espropriativo … i vincoli che importano una destinazione (anche di contenuto specifico) realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, che non comportino necessariamente espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica e quindi siano attuabili anche dal soggetto privato e senza necessità di previa ablazione del bene. Ciò può essere il risultato di una scelta di politica programmatoria tutte le volte che gli obiettivi di interesse generale, di dotare il territorio di attrezzature e servizi, siano ritenuti realizzabili (e come tali specificatamente compresi nelle previsioni pianificatorie) anche attraverso l’iniziativa economica privata – pur se accompagnati da strumenti di convenzionamento. Si fa riferimento, ad esempio, ai parcheggi, impianti sportivi, mercati e complessi per la distribuzione commerciale, edifici per iniziative di cura e sanitarie o per altre utilizzazioni quali zone artigianali o industriali o residenziali; in breve, a tutte quelle iniziative suscettibili di operare in libero regime di economia di mercato”.

Nello stesso senso, Cons. Stato, sez. IV, 22 giugno 2011, n. 3797 ha statuito che: “se pure hanno carattere particolare, i vincoli di destinazione imposti dal piano regolatore per attrezzature e servizi realizzabili anche ad iniziativa privata o promiscua, in regime di economia di mercato, anche se accompagnati da strumenti di convenzionamento (ad es. parcheggi, impianti sportivi, mercati e strutture commerciali, edifici sanitari, zone artigianali, industriali o residenziali), sfuggono allo schema ablatorio … ciò, in quanto la disciplina urbanistica che ammette la realizzazione di interventi edilizi da parte di privati, seppur conformati dal perseguimento del peculiare interesse pubblico che ha determinato il vincolo, non si risolve in una sostanziale espropriazione, ma solo in una limitazione, conforme ai principi che presiedono al corretto ed ordinario esercizio del potere pianificatorio, dell’attività edilizia realizzabile sul terreno. Pertanto, siffatta categoria di vincoli, non avendo un contenuto sostanzialmente espropriativo, ma derivando dal riconoscimento delle caratteristiche intrinseche del bene, nell’ambito delle scelte di pianificazione generale, risulta determinata nell’esercizio della potestà conformativa propria dello strumento urbanistico generale, per cui ha validità a tempo indeterminato, come espressamente stabilito dall’articolo 11 della l. n. 1150/1942”.

La destinazione ad attrezzature ricreative, sportive, a verde pubblico, ecc. data dal piano regolatore ad aree di proprietà privata, non comporta, dunque, l’imposizione sulle stesse di un vincolo espropriativo, ma solo di un vincolo conformativo, che è funzionale all’interesse pubblico generale conseguente alla zonizzazione, effettuata dallo strumento urbanistico, che definisce i caratteri generali dell’edificabilità in ciascuna delle zone in cui è suddiviso il territorio comunale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 3 dicembre 2010, n. 8531; 9 gennaio 2012, n. 244).

Gli indirizzi giurisprudenziali sopra richiamati sono, peraltro, invalsi anche presso questa Sezione, dove si è ribadito che le destinazioni a parco urbano, a parcheggio e a viabilità non comportano automaticamente l’ablazione dei suoli ed ammettono, anzi, chiaramente la realizzazione, anche da parte di privati in regime di economia di mercato, delle relative attrezzature destinate all’uso pubblico (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 12 gennaio 2012, n. 101).

E, più in generale, si è affermato che la destinazione di un’area a verde, operata dalle previsioni dello strumento urbanistico generale, non riveste, in via di principio, natura di vincolo espropriativo o assimilabile, ma costituisce espressione del potere conformativo dell’autorità pianificatrice, cosicché non soggiace alla decadenza per inutile decorso del previsto termine quinquennale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 9372; 13 luglio 2011, n. 4242; 18 maggio 2012, n. 2919; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 10 gennaio 2013, n. 239).

Ed invero, la limitazione all’esercizio del ius aedificandi, riveniente dalla destinazione a verde, non configura, di per sé, l’imposizione di un vincolo sostanziale ed uno svuotamento incisivo del diritto di proprietà, costituzionalmente garantito, tale da rendere il suolo inutilizzabile rispetto alla sua naturale vocazione ovvero da diminuirne significativamente il valore di scambio: non inibisce, cioè, necessariamente in radice il godimento del bene da parte del proprietario, ma può circoscriverne soltanto le modalità esplicative, attuabili anche ad iniziativa del medesimo proprietario, purché in conformità alla predetta destinazione a verde (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19 marzo 2008, n. 1201; sez. V, 13 aprile 2012, n. 2116; TAR Trentino Alto Adige, Trento, 8 gennaio 2009, n. 2; TAR Abruzzo, Pescara, 12 gennaio 2009, n. 26; TAR Lazio, Roma, sez. II, 1° marzo 2010, n. 3176; 5 luglio 2011, n. 5889; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 10 gennaio 2013, n. 239).

10. Privo di pregio si rivela anche il motivo di gravame incentrato sulla pretesa carenza di motivazione circa la prevalenza dell’interesse pubblico al ritiro dell’emesso titolo abilitativo edilizio rispetto all’interesse privato alla sua conservazione.

10. Al riguardo, occorre, in primis, rimarcare che, in determinate ipotesi, l’interesse pubblico alla rimozione dell’atto illegittimo è da considerarsi in re ipsa, e non richiede, pertanto, uno specifico impegno motivazionale.

Tra queste è annoverabile l’ipotesi di annullamento d’ufficio di un titolo edilizio illegittimo a fronte dell’esigenza di garantire e tutelare l’equilibrato sviluppo del territorio e l’osservanza della vigente disciplina urbanistica, rispetto alla quale l’opera da realizzare si ponga in aperto e permanente contrasto (Cons. Stato, sez. V, 28 novembre 2005, n. 6630; sez. IV, 26 ottobre 2007, n. 5601; 23 febbraio 2012, n. 1041; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 15 giugno 2005, n. 1110; TAR Abruzzo, L’Aquila, 26 aprile 2013, n. 382).

Nel caso in esame, rileva, appunto, la circostanza della oggettiva incompatibilità del progettato impianto di distributore di carburanti (liquidi e gassosi) con la classificazione di zona (“verde pubblico, gioco e sport”) riservata all’area di intervento ed allo specifico vincolo conformativo sulla stessa gravante in forza delle previsioni di p.r.g.

10.2. Per di più, il tempo di reazione in autotutela è da reputarsi, nella specie, tanto breve da aver impedito il formarsi di qualsivoglia legittimo affidamento in capo al soggetto privato e di un connesso onere motivazionale in capo all’amministrazione procedente circa la prevalenza su di esso dell’interesse pubblico all’annullamento d’ufficio.

In particolare:

– il permesso di costruire n. 89 è stato rilasciato il 28 giugno 2013;

– la comunicazione di avvio del procedimento in autotutela e l’ordine di sospensione dei lavori risalgono alla nota del 4 settembre 2013, prot. n. 31197;

– l’annullamento d’ufficio è stato disposto provvedimento del 3 ottobre 2013, prot. n. 35006.

Fino alla comunicazione ed alla misura inibitoria di cui alla citata nota del 4 settembre 2013, prot. n. 31197, e fino all’adozione del provvedimento del 3 ottobre 2013, prot. n. 35006, risultano, dunque, trascorsi, rispettivamente, poco più di due e tre mesi dal rilascio del permesso di costruire n. 89 del 28 giugno 2013

Un periodo da ritenersi – come detto – sufficientemente ridotto, tenuto conto anche degli svariati precedenti giurisprudenziali che, in genere, attribuiscono rilevanza a intervalli temporali più consistenti (cfr. TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 07 luglio 2004 , n. 1469: circa un anno; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 9 febbraio 2004 , n. 1968: circa 16 mesi; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 24 aprile 2006, n. 422: oltre 2 anni; 24 luglio 2007, n. 1023: 6 anni; TAR Lazio, Roma, sez. II, 31 ottobre 2007, n. 10834: oltre 2 anni; TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 21 febbraio 2006, n. 426; 4 gennaio 2008, n. 1: 14 anni).

10.3. A quanto sopra si aggiunga che, come dedotto da parte resistente e non contestato ex adverso, i lavori assentiti col titolo abilitativo edilizio rimosso in autotutela non sono stati mai iniziati (in genere, la giurisprudenza postula un più intenso impegno motivazionale, allorquando le opere assentite con atto poi annullato d’ufficio siano state ultimate o abbiano raggiunto uno stato significativo e/o avanzato: cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 2003, n. 899; 12 novembre 2003, n. 7218; sez. IV, 26 ottobre 2007, n. 5601; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 7 febbraio 2002, n. 359; sez. III, 19 gennaio 2007, n. 170; sez. II, 08 giugno 2007, n. 1652; TAR Lazio, Roma, sez. II, 31 ottobre 2007, n. 10834; TAR Basilicata, Potenza, sez. I, 19 gennaio 2008, n. 15).

11. Non coglie, infine, nel segno il profilo di censura secondo cui il Comune di Santa Maria Capua Vetere non avrebbe tenuto debitamente conto delle osservazioni presentate dall’interessata in sede di contraddittorio procedimentale.

In effetti, dell’avvenuta valutazione e reiezione delle osservazioni in parola viene fornito puntuale ragguaglio nell’impugnato provvedimento del 3 ottobre 2013, prot. n. 35006 (“con nota del 23 settembre 2013 acquisita al protocollo comunale al n. 33486 del 24 settembre 2013 la IPService s.r.l. ha depositato controdeduzioni chiedendo l’archiviazione del procedimento di riesame volto all’annullamento del permesso di costruire n. 89/2013, nonché la revoca della sospensione dei lavori”), il quale legittimamente si discosta e addiviene a conclusioni diverse da quelle propugnate dalla ricorrente, sulla base di un impianto motivazionale che, per il suo tenore, non può non postulare logicamente il previo scrutinio degli elementi addotti in contrario.

D’altronde, l’obbligo di motivazione ex art. 3 della l. n. 241/1990 non avrebbe potuto tradursi – a discapito dei richiamati principi di efficacia e celerità – in un interminabile confronto dialettico e in una replica alle controdeduzioni del 24 settembre 2013, prot. n. 33486, ancora più analitica di quella allestita (cfr. TAR Abruzzo, L’Aquila, 26 luglio 2004, n. 836; sez. I, 6 giugno 2007, n. 285; TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, 14 maggio 2005, n. 459; TAR Liguria, Genova, sez. II, 7 luglio 2005, n. 1022; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 7 aprile 2006, n. 772; TAR Lazio, Roma, sez. I, 4 agosto 2006, n. 6950; 14 settembre 2007, n. 8951), avendo esso per oggetto i presupposti fattuali che, all’esito di un articolato e definito contraddittorio procedimentale, avevano evidenziato, in logica e insuperata antitesi alle anzidette controdeduzioni, nonché in senso confermativo delle preannunciate determinazioni, la legittimità del divisato annullamento d’ufficio.

12. In conclusione, stante la ravvisata infondatezza di tutte le censure proposte, così come dianzi scrutinate, il ricorso in epigrafe deve essere respinto.

13. Quanto alle spese di lite, esse devono seguire la soccombenza e, quindi, essere poste a carico della parte ricorrente.

Dette spese vanno liquidate in complessivi € 2.500,00 (oltre oneri accessori, se dovuti) in favore dell’amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna la IP Service s.r.l. al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.500,00 (oltre oneri accessori, se dovuti), in favore Comune di Santa Maria Capua Vetere.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:

Ferdinando Minichini, Presidente

Michelangelo Maria Liguori, Consigliere

Olindo Di Popolo, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/12/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)