ALIFE. Sulla carta la nuova amministrazione comunale del sindaco De Felice dovrebbe andare a casa. Ma qui da noi non si può mai sapere
1 Luglio 2023 - 14:00
La legge è chiara, perché i poteri sostitutivi non implicano lo scioglimento quando sono applicati per la mancata approvazione del rendiconto da parte della giunta comunale e non da parte del consiglio. Un’inadempienza, quest’ultima, che implica, oltre alla nomina di un commissario ad acta, anche l’avvio delle procedure di scioglimento.
ALIFE (g.g.) Di certo, in questa misteriosissima storia della mancata approvazione del rendiconto di gestione dell’anno 2022 del Comune di Alife, ci sono sicuramente i termini, ampiamente scaduti, della diffida prefettizia, arrivata lo scorso 6 giugno e il cui 20esimo giorno è scaduto il 25 giugno, senza che il diffidato, cioè il consiglio comunale della città di Alife, vi abbia dato riscontro. In pratica, ad oggi, Alife non ha ancora approvato il rendiconto di gestione, violando tutte le scadenze: quella del 31 maggio, stabilita dal Governo che già aveva concesso qualche proroga ai Comuni, ma soprattutto quella del 25 giugno, giorno della diffida ultimativa del prefetto.
Ora, siccome si tratta di una storia in cui c’è sempre qualcuno che trova una giurisprudenza creativa, noi ci possiamo solo limitare a riportare quello che la massima autorità di Governo della provincia di Caserta, ha scritto nella parte finale del suo atto di diffida, inviato al presidente del consiglio comunale di Alife e ugualmente notificato ad ognuno dei consiglieri: “Decorso infruttuosamente il termine e senza ulteriore preavviso, saranno adottati i poteri sostitutivi di cui all’art.1, comma 2, del decreto legge 22 febbraio 2022, n.13, convertito, con modificazioni della legge 24 aprile 2022, n.174, convertito con modificazioni della legge 24 aprile 2002, n.75 e avviato il procedimento per lo scioglimento del Consiglio comunale”.
Siccome queste informazioni, compresa la citazione testuale sulla normativa di riferimento citata dalla Prefettura per comunicare sia la conseguenza, in caso di mancata approvazione del rendiconto, della nomina di un commissario ad acta (poteri sostitutivi) sia l’avvio della procedura di scioglimento del consiglio comunale, le abbiamo raccolte dalla lettera, scritta al prefetto di Caserta da Salvatore Cirioli, competitor sconfitto di misura alle ultime elezioni comunali e dagli altri consiglieri d”opposizione, sarà comunque opportuno attendere anche la visione del testo integrale della lettera di diffida. Ciò perché, probabilmente in quanto CasertaCe, nonostante “tutti gli anni di bicicletta”, non è in grado di trovare una legge all’interno dei motori di ricerca, è rimasta sprovvista di ogni riferimento normativo, per quanto riguarda strane citazioni di un decreto numero 13 del 22 febbraio 2022 e della sua conversione in legge, che sarebbe avvenuta il 24 aprile 2022. Si tratta di una legge riguardante frodi e sicurezza sui luoghi di lavoro in materia edilizia. Evidentemente, l’unico elemento normativo valido è quello dell’articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 13 del 22 febbraio 2002 che sicuramente sarà stato convertito in legge entro il 24 aprile dello stesso anno. Insomma, i soliti inguacchi degli uffici della Prefettura. Però, prima di formulare questa affermazione, vogliamo capire se per caso c’è stato un errore di trascrizione da parte dei consiglieri di minoranza di Alife.
L’approvazione di un rendiconto di gestione di un Comune avviene prima in giunta e poi in consiglio. Il prefetto, ai sensi dell’art. 1, comma 2 della legge appena citata, può esercitare poteri sostitutivi di fronte alla violazione dei termini previsti dalla legge, sia per quanto riguarda la fase di approvazione in giunta, sia per quanto riguarda la fase di approvazione in Consiglio. Ma, mentre la nomina di un commissario ad acta nel caso di inadempienza della giunta è fine a se stessa, nel senso che se la giunta non approva, lo farà il commissario ad acta, ma l’amministrazione comunale resterà in carica, nel caso in cui l’inadempienza è del consiglio comunale e questa inadempienza scavalca anche i termini della diffida prefettizia, allora ricorre ciò che viene riportato testualmente dalla medesima diffida inviata al Comune di Alife e che è, in pratica, un copia-incolla dell’ultima parte del comma 2 dell’articolo 1 del decreto legge n.13 del 2002, convertito nella legge del 24 aprile dello stesso anno: “Viene avviato il procedimento per lo scioglimento del Consiglio comunale”.
Per il momento ci fermiamo qui, limitandoci a pubblicare qui sotto il testo integrale della lettera scritta dai consiglieri di opposizione al prefetto. Ma la storia è realmente stranissima e un’occhiata ce la continueremo a dare.