ASI. Non vogliono essere controllati dal popolo. Vi dimostriamo, legge alla mano, che la censura delle delibere e delle determine nel sito vìola la legge

19 Settembre 2019 - 18:38

CASERTA (g.g.) – All’intimidazione, alla volontà pervicacemente e perniciosamente reiterata di bloccare l’esercizio pieno della democrazia, la quale è anche, anzi, è soprattutto, diritto dei cittadini, di ogni cittadino, di controllare il modo con cui vengono spesi i soldi che escono dai contribuenti tartassati, si risponde con la conoscenza, con la cultura di un vivere civile che ogni giorno impone a chi crede in queste cose un improba lotta contro la strage del pubblico danaro.

Quelli dell’Asi di Caserta, il Rizzieri da Mondragone, il Tamburrino da Villa Literno e compagnia ritengono di potermi spaventare. Probabilmente, questi qua, a differenza della presidente Pignetti che ha avuto conoscenza del nostro lavoro da meno tempo sanno di non avere alcuna possibilità di riuscirci. Ma chi se ne frega, siccome i soldi non escono dalle loro tasche, ma da quelle dell’Asi, avvallano ogni decisione della presidente Pignetti, che, ad oggi, ha speso (l’abbiamo già scritto e non smetteremo mai di farlo perché si tratta di un caso unico al mondo su cui la Corte dei Conti avrebbe il dovere di intervenire) più di 60 mila euro per remunerare le tasche di avvocati, l’ultimo della serie lo pseudo-Radicale Giuseppe Rossodivita (CLICCA QUI PER LEGGERE IL MOTIVO DELLO “PSEUDO”), assoldati per presentar querela o citazione in sede civile contro l’attività di un giornalista che non ha mai pubblicato un articolo che non fosse accompagnato da una documentazione in grado di dare pieno riscontro alle tesi e alle argomentazioni in esso espresse. A loro e a ciò bisogna rispondere con la cristiana e/o laica sopportazione, con la perseveranza, ma soprattutto con la cultura. Perché solo una lotta per la cultura, per la conoscenza, può battere l’imperio dell’ignoranza, dell’analfabetismo da cui nascono solo arroganza, prevaricazione, sopruso.

Per cui, oggi passiamo dall’indignazione per quella che è stata l’incredibile decisione di privare il sito dell’Asi del corpo degli atti, presa all’indomani di un nostro articolo che raccontava cose da pazzi, come l’incarico affidato ad un avvocato, precisamente Saverio Griffo, che si trovava e si trova ancora oggi agli arresti domiciliari.

Nascondono le delibere perché hanno qualcosa, anzi molto, da nascondere. Chi, infatti, non teme, chi è convinto di agire nel rispetto delle leggi e delle norme in queste contenute, non può mai aver paura di mostrare la propria attività. Non può aver paura di pubblicare una delibera che reca la propria firma, come non può aver paura di un telefonino intercettato, circostanza, quest’ultima che al sottoscritto entusiasma, pensando nel momento in cui penso, traendone vera soddisfazione e vero piacere, che lo possa essere qualche volta anche il mio. Domanda: in quali delle due categorie appena esplicate s’inserisce, secondo voi, cari lettori di CasertaCe, l’Asi, nel momento in cui nasconde le delibere e fa sopravvivere solo i titoli, gli oggetti delle stesse? (CLICCA QUI PER LEGGERE L’APPROFONDIMENTO)

Ma l’indignazione, la nostra indignazione, non basta. Anzi, è un lusso che ci possiamo consentire solo nel momento in cui riusciamo a dimostrare con i fatti, carta alla mano  e non con le chiacchiere, che questa decisione che ha attuato una censura netta e indiscutibile, ha provocato una violazione della legge. L’Asi è un ente pubblico economico, categoria che in passato godeva di una disciplina più blanda in termini di trasparenza. Ma dal 2016 non è più così. Tre anni fa, infatti, il Decreto legislativo n°97 ha modificato una parte fondamentale di un altro Decreto legislativo, il numero 33 del 2013. Ed è proprio questa modifica ad aver ha equiparato totalmente le pubbliche amministrazioni agli enti pubblici economici.

Recita così l’articolo 1, comma 1 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: “La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

Dunque, presidente Pignetti, ha letto bene? Accessibilità totale. Non parziale, selettiva ma accessibilità totale. Vuol dire che un atto amministrativo di un ente pubblico (Do you understandPubblico“?) dev’essere messo a disposizione totalmente di ogni cittadino, per cui occorre pubblicarlo integralmente. Se ci sono dei dati sensibili che possano prefigurare qualche nocumento al diritto di privacy si cancellano certe parole e certi nomi, come succede negli altri enti pubblici o pubblici economici, che rendono, nel rispetto della legge (che voi all’Asi non rispettate), pienamente accessibili delibere, determine e altre fonti della potestà amministrativa. Che se si chiama, sottolineamo, non per esercitare la retorica ma per esercitare la piena cognizione di fatti e circostanze, “am-mi-ni-stra-ti-va” e glielo spieghiamo noi perché, dottoressa, lei può darci lezioni in tema di Beni Culturali, di bellezze paesaggistiche, grazie agli studi che ha brillantemente portato avanti, ma noi possiamo darle una mano, magari facendo staffetta con il suo massimo riferimento politico, cioè il consigliere regionale Stefano Graziano, a comprendere certe cose.

Allora, riprendiamo il filo: dicevamo, se si chiama amministrativa vuol dire che appartiene alla sfera del diritto pubblico e non del diritto privato, che, per dirlo alla Giusy Ferreri, “non è un piccolo particolare”.

Modificando il Decreto n°33 del 2013 con l’altro Decreto, il 97 del 2016, il legislatore ha voluto, dunque, chiaramente e-qui-pa-ra-re gli enti pubblici economici, del cui novero fanno parte i consorzi intercomunali di gestione delle aree industriali, alle pubbliche amministrazioni.
L’ente che deve sorvegliare su queste cose è l’Anac, cioè l’Authority nazionale anti corruzione, presieduta ancora oggi, nonostante le dimissioni già date e in attesa della nomina del nuovo presidente, dal magistrato, con anni d’esperienza nella Dda di Napoli, Raffaele Cantone. Insomma, non è possibile che non ci sia una persona, un cittadino di questa provincia il quale, facendo il suo dovere, segnali all’Anac una violazione tanto evidente.

Noi continueremo a combattere con il coltello tra i denti. L’unica cosa che ci dispiace è che questi dell’Asi, la presidente, il comitato direttivo Rizzieri, Tamburrino, Gianni Comunale eccetera, giocano con il danaro del popolo per sfamare il livore che hanno nei confronti di un giornalista e di un giornale, colpevoli solo di svolgere un’attenta attività di controllo nei confronti di chi non vuole essere controllato come dimostra, veramente in maniera inconfutabile, la decisione incredibile di censurare i testi di delibere, determine e degli altri atti amministrativi.

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 – Articolo introdotto dall’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 97 del 2016

Art. 2-bis. Ambito soggettivo di applicazione

1. Ai fini del presente decreto, per “pubbliche amministrazioni” si intendono tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:

a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
b) alle società in controllo pubblico come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;
(lettera così sostituita dall’art. 27, comma 2-ter, d.lgs. n. 175 del 2016, introdotto dall’art. 27 del d.lgs. n. 100 del 2017)
c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.