CASERTA. Adinolfi batte Caianiello 3-0, che becca però la parcella. Il Tar chiude la storia del BIODIGESTORE: “Revoca del finanziamento non è di nostra competenza”

17 Ottobre 2022 - 14:04

CASERTA (g.g.) – Più che una sconfitta, una disfatta. Ma sicuramente, il sindaco Carlo Marino e il suo storico socio professionale, l’avvocato aversano Francesco Maria Caianiello non si dorranno più di tanto, visto che l’obiettivo principale di questo ricorso, rovinosamente perso davanti ai giudici del Tar della Campania, era quello di attribuire un incarico professionale ad un amico e ad un socio di sempre del primo cittadino.

Un’affermazione, questa, tutt’altro che apodittica, bensì poggiata sulla secca, perentoria modalità con cui il Tar ha accolto le tesi dell’avvocato casertano Luigi Adinolfi, costituito in rappresentanza del comitato Emergenza Rifiuti, decidendo che questo ricorso presentato da Caianiello, in nome e per conto dell’amministrazione comunale di Caserta fosse del tutto inammissibile.

Rimandandovi alla lettura delle otto pagine della sentenza del Tar (tutto sommato poche rispetto alle abitudini del tribunale), vi sintetizziamo la linea dei giudici, che poi è quella segnalata alla corte anche dallo stesso Adinolfi, la revoca del finanziamento disposta dalla Regione Campania per svariati milioni di euro, linea di credito relativa al progetto e alla realizzazione dell’ormai famigeratissimo Biodigestore di via Ponteselice, quello vicino alla Reggia, per intenderci con quei pochi che non conoscono il tema, non può essere impugnata davanti al tribunale amministrativo.

Non esiste, infatti, un “interesse legittimo” che rappresenta la condizione necessaria affinché un tribunale di diritto pubblico qual è il Tar possa pronunciarsi su un atto, a quel punto totalmente amministrativo, impugnato.

In questo caso, così leggiamo testualmente dalle otto pagine del dispositivo, che quello del comune di Caserta, in buona sostanza, sarebbe un diritto soggettivo perfetto e che quindi la revoca della revoca, diciamo così, va gestita dai giudici ordinari, quindi Santa Maria Capua Vetere o, al massimo, Napoli, essendo la revoca firmata a Palazzo Santa Lucia.

Questo ricorso è stato sempre – ai nostri occhi – apparentemente senza senso, perchè, ammesso e non concesso che il Tar avesse accolto il ricorso di Marino e Caianiello, nulla sarebbe successo all’atto pratico, visto che la regione Campania quei soldi li deve obbligatoriamente ritirare alla mezzanotte del prossimo 31 dicembre, non potendo disporne come meglio le aggradi, visto che si tratta di finanziamenti di origine europea strutturalmente vincolati sia dal punto di vista della qualità e della quantità delle procedure, sia dal punto di vista temporale.

Chi non apre il cantiere entro il 31 dicembre, cioè chi non ha svolto l’intera procedura fino all’aggiudicazione definitiva, compresi i passaggi conseguenti e successivi entro il 2022 perde il finanziamento.

I giudici del Tar hanno sicuramente analizzato il ricorso di Caianiello, ma considerano l’operazione prognostica, ovvero facilmente deduttiva, compiuta dalla Regione per revocare il finanziamento 7/8 mesi prima della scadenza del 31 dicembre come un elemento non fondamentale, come evidentemente non è per i motivi esplicitati, rispetto alle ragioni di inammissibilità.

Questa è materia del giudice ordinario. E i tempi della giustizia civile ed ordinaria ci fanno dire già oggi con certezza matematica che non c’è alcuna possibilità che questo giudizio venga anche solo entro il 31 dicembre, benché meno potrà essere risolto.

Si chiude così, ingloriosamente, una vicenda che noi avevamo già sotterrato da un anno a questa parte, quando era del tutto evidente, al di là delle polemiche elettorali, che le disastrose modalità, emerse clamorosamente nella lettera della regione in cui si segnalavano ben 61 problematiche sul progetto a 10 mesi dalla scadenza del finanziamento, delle non avrebbero mai consentito