CASERTA. Che guerra a colpi di sentenze tra la pellicceria Scialla e il condominio Via Colombo. E non finisce qui, perchè la Corte di Cassazione…
30 Agosto 2023 - 20:11
Un decreto ingiuntivo del 2010, un incredibile errore del giudice di pace di Caserta che fa due sentenze relative allo stesso giudizio, poi la decisione del giudice di Santa Maria Capua Vetere annullata con una certa durezza dai giudici supremi. Ora la palla torna …
CASERTA – (g.g.) E’ una guerra giudiziaria lunghissima, ma nonostante ciò, tutt’altro che giunta al suo traguardo, quella ingaggiata tra i titolari della pellicceria Scialla di Via Colombo e il condominio, evidentemete rapresentatto da uno o dai diversi amministratori, incardinato o avvicendatisi in questi anni. Giuridicamente, la causa è tra la società Scially Furs di Scialla Francesco & C. snc e il citato condominio denominato Via Colombo utilizzando dunque proprio il nome della strada in cui questo palazzo è sorto ed insiste.
La questione nasce probabilmente negli anni precedenti al 2010. Uno scontro su soldi che ognuno dei condomini avrebbe dovuto versare a titolo di quote straordinarie per la ristrutturazione del fabbricato. Per motivi non noti Scialla attraverso la Scially snc, decide di non versarle. Conseguentemente nell’anno 2010 il condominio e chi legalmente lo rappresenta gli notificano un decreto ingiuntivo, contrassegnato con il numero 549.
class="has-text-align-center wp-block-heading">IL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
A questo decreto la Scially snc si oppone provvedendo, come si fa di solito in casi del genere, a iscrivere il procedimento a ruolo. Ed è la stessa Scially a costituirsi il 6 settembre 2010 ed era la stessa a chiedere contestualmente l’iscrizione a ruolo n 2531/12010. Un sorprendentemente solerte giudice di pace emetteva sentenza sempre nell’anno 2010. Un provvedimento contrassegnato dal n 2212/2012 e che dunque fu pronunciato ad ottobre, a novembre oppure a dicembre, fuori da questo periodo temporale è impossibile essendo contrassegnata la detta sentenza con l’indicazione dell’anno 2010. E qui avviene il primo fatto strano. L’ingiungente, cioè il condominio, non si presenta in giudizio, rendendosi dunque tecnicamente, giuridicamente “contumace”. Questa assenza anomala è spiegata dal fatto che il citato ingiungente, cioè sempre il condominio “Via Colombo” ricevuta al notifica dell’opposizione aveva già provveduto in data 7 giugno 2010 all’iscrizione a ruolo della causa di opposizione iscritto al n1866/2010 che come si vede è più giovane rispetto al numero del ruolo ottenuto dalla parte costituita, cioè dalla Scially snc. D’altronde il mese di giugno del 2010 è evidentemente anteriore a settembre dello stesso anno. Però, mentre Scially ottiene in contumacia nel condominio sempre all’interno dell’anno 2010, quella relativa al ruolo ottenuto dall’ingiungente arriva nell’anno 2011 contrassegnata con il n 3881. In pratica il condominio si avvia prima di Scially, cioè del destinatario del decreto ingiuntivo, ma arriva dopo alla sentenza. Naturalmente, l’ufficio del giudice di pace si comporta come se al suo interno ci fossero delle sezioni, una collocata in Italia e un’altra in Svezia e non si rende conto che sta decidendo due volte in pratica sullo stesso procedimento. Contro la sentenza, presumiamo la seconda, anche se la ricostruzione contenuta nel materiale di narrativa contenuto nella successiva decisione della Corte di Cassazione, non è chiarissimo presenta appello la Scially snc che ricordiamo non si era costituita in questo secondo giudizio chiusosi nell’anno 2011, al tribunale di Santa Maria Capua Vetere che in prima battuta, scopriva ci permettiamo di scriverlo, l’acqua calda e cioè scopriva che c’era una duplice iscrizione a ruolo del medesimo procedimento. Avendo assodato, dunque, che l’ufficio del giudice di pace non aveva funzionato, il giudice di appello si spingeva più avanti attraverso le proprie osservazioni. Prima di tutto certificava che nel giudizio incardinato dal condominio davanti al giudice di pace, la Scially doveva essere considerata semplicemente non costituita e non invece contumace così come era considerata il condominio nel giudizio incardinato sempre davanti al giudice di pace dalla Scially. Attenzione il condominio non si costituiva rispetto ad una procedura il cui ruolo era stato attivato a settembre del 2010 essendo tranquillamente persuasa del fatto che la partita si sarebbe giocata con il proprio ruolo, iscritto a giugno, cioè 3 mesi prima. Ed è stata proprio questa convinzione che ha reso inspiegabilmente contumace il condominio nella inaspettata seconda immissione in ruolo effettuata dalla Scially. Santa Maria si limitava a rilevare questo particolare aspetto ed era in base a questo aspetto che portava il tribunale, una volta considerate le due iscrizioni al ruolo entrambe presentate nei tempi giuridicamente validi. Anche quelli della seconda sentenza del giudice di pace. Oltre a questo sempre il giudice di Santa Maria Capua Vetere istaurando il dibattimento, osservava che la tesi dell’opponente cioè di Scially snc si basava su una considerazione di un pieno passaggio in giudicato della sentenza emessa dal giudice di pace e relativa alla propria iscrizione al ruolo, quella, per intenderci, aggiungiamo noi, il 6 settembre 2010. Una tesi pienamente condivisa dal giudice di Santa Maria Capua Vetere con questa motivazione: ” posto che nella specie parte appellante ha dedotto, mentre sul punto nulla ha contestato parte appellata che il procedimento insorto per effetto della seconda iscrizione è stato con sentenza in giudicato n 2212/2012 (quella frutto della iscrizione a ruolo di Scially n.d.d.) Ed è proprio questo il fatto che, secondo il giudice di Santa Maria Capua Vetere, rende pacifica la validità della sentenza, evidentemente favorevole a Scialla, emessa dal giudice di pace. In poche parole la prima sentenza è un giudicato e la seconda sentenza che presumibilmente essendo in questo caso Scially non costituito, è stata favorevole al condominio in quanto emessa riteniamo da un giudice di pace diverso dal primo, non conta, aggiungiamo sempre noi, un tubo, in quanto arrivata nel 2011.
LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
A questa sentenza del giudice civile di Santa Maria Capua Vetere si è opposto il condominio Via Colombo che ha presentato ricorso alla corte di cassazione. Intanto i giudici supremi dicono chiaro e tondo di avere piena legittimità di accedere direttamente agli atti, “in considerazione della natura di error in procedendo del vizio denunciato”. In poche parole, la Cassazione si fa le croci, come si suol dire, con la mano sinistra e assume un potere di merito che rarissimamente utilizza. Ma lo fa a causa della follia del l’ufficio del giudice di pace di Caserta che, lo ripetiamo, produce due sentenze diverse sullo stesso procedimento. La Cassazione riconosce, a differenza di quanto non è stato neppure affrontato dal giudice di Santa Maria Capua Vetere resistenza di una prova oggettiva che attestava il contrario di tutto ciò che ha costituito il presupposto della sentenza sammaritana. In pratica il giudice di terzo grado considera, in piena concordanza con ciò che asserisce il procuratore generale permesso la Corte di Cassazione assolutamente necessario una riapertura di questa causa in quelle che sono le sue connotazioni di merito. In poche parole in questo caso il giudice della legittimità, cioè il giudice della cassazione è costretto ad assumere anche una funzione aggiuntiva proprio a causa di quell’error che, sicocme a noi piace fare le batture, CasertaCe definisce horror. In poche parole secondo la cassazione, ci sono prove che sanciscono un presupposto contrario da quello stabilito dal giudice ma le stesse non sono mai state offerte, ricorrendo dunque la fattispecie regolata dall’art 115 del codice di procedura civile.
La Cassazione afferma che la “non contestazione” da parte del condominio Via Colombo non contestazione non attenua l’errore commesso dal giudice di appello . Questa Corte, infatti, ha chiarito che alla mera “non contestazione” diversamente dalla esplicitata ammissione non può attribuirsi il significato di ammissione della definitività della decisione. Di fronte a una “non contestazione” aggiungiamo noi in sintesi non è che la parte può chiudere la partita in questo modo. Dovrà, invece, eccepisce la Corte di Cassazione, esibire la definitività resa dalla sentenza in altro giudizio”. Piccola traduzione per i non addetti ai lavori: se tu, Scialla presenti un ricorso di appello su una sentenza del giudice di pace che ti ha visto soccombente, sarebbe quella determinata dall’immissione in ruolo del giugno 2010, operata dal condominio via Colombo, e basi questo riscorso sull’esito di un altro giudizio quello velocissimo che hai ottenuto nonostante tu abbia immesso in ruolo il tuo ricorso tre mesi dopo nel momento in cui lo ha fatto chi ti ha spedito il decreto ingiuntivo, non puoi solamente asserire che in questo giudizio, in quel caso a te favorevole, ci sono le condizioni che lo rendono passato in giudicato e dunque in quanto arrivato prima del secondo giudizio a te sfavorevole escludente quest’ultimo. Lo devi dimostrare presentando la decisione munita della certificazione dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta a impugnazione” dunque rappresenti quel “giudicato” così considerato dal giudice di Santa Maria Capua Vetere e che dunque dia prova reale, concreta e inconfutabile di quel giudicato, diciamocela tutta, il giudice di Santa Maria Capua Vetere ha accettato, come si suol dire, sulla parola. Tutto ciò fa decidere alla Corte di Cassazione di annullare la sentenza del giudice di Santa Maria Capua Vetere con rinvio allo stesso tribunale, ma naturalmente ad un giudice diverso, da quello che , un po’ sbrigativamente ha dato riscontro alle ragioni di Scialla, rappresentato formalmente dalla Scilaly Fours snc. In sostanza, la partita dell’esecuzione di questo decreto ingiuntivo resta ancora aperta.
Comunque, se qualcuno soprattutto gli addetti ai lavori vogliono avere un quadro ancora più deciso e dettagliato mettiamo a disposizione come facciamo quasi sempre, il testo integrale della copia della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione.