CASSAZIONE: accolto il ricorso del curatore fallimentare Edilcantieri contro il Comune di S. MARIA C. V.

6 Aprile 2025 - 10:28

La somma era stata richiesta dall’ente locale a titolo di risarcimento per lavori edilizi ritenuti difettosi, eseguiti nel 2007 dalla società fallita sull’ex conservatorio “Santa Teresa”

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SANTA MARIA CAPUA VETERE – La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del curatore fallimentare della “Edilcantieri” s.r.l., Gianpiero Alfieri, annullando l’ammissione al passivo fallimentare del Comune di Santa Maria Capua Vetere per un credito di 277.676,48 euro.

La somma era stata richiesta dall’ente locale a titolo di risarcimento per lavori edilizi ritenuti difettosi, eseguiti nel 2007 dalla società fallita sull’ex conservatorio “Santa Teresa”.

In precedenza, il Tribunale di Napoli aveva ritenuto valida l’opposizione del Comune, nonostante fosse stata presentata oltre il termine di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c., sulla base della comunicazione tardiva del decreto.

La Suprema Corte, però, ha ribadito il principio dell’inderogabilità del termine “lungo” semestrale, indipendentemente dalla notifica del provvedimento, dichiarando quindi tardiva l’opposizione del Comune e cassando il decreto impugnato. Il collegio, presieduto dal dottor Francesco Terrusi e con relatore il consigliere Luigi Abete, ha richiamato i propri precedenti, chiarendo che il rispetto del termine lungo ha valore assoluto e che la notifica o la comunicazione tardiva del provvedimento non comportano la proroga del termine stesso. Di conseguenza, l’opposizione del Comune, presentata oltre i sei mesi dalla data del decreto di esecutività dello stato passivo, è stata dichiarata tardiva.

Essendo stato accolto il primo motivo, la Corte ha dichiarato assorbiti gli altri due – relativi alla legittimità dell’eccezione sui vizi e alla validità della c.t.u. disposta in primo grado – e ha cassato il decreto del Tribunale di Napoli.

Il Comune non potrà più recuperare la somma richiesta dal fallimento e con ogni probabilità dovrà sostenere le spese del giudizio.