CORONAVIRUS. Scuole chiuse. Dopo Mirra, il coordinamento Terra di Lavoro diffida anche il sindaco di CAPUA Branco

19 Febbraio 2021 - 19:04

Riceviamo e pubblichiamo:

 

CAPUA – LETTA l’ordinanza a sua firma n.50 del 16/02/2021, con la quale è stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole pubbliche e paritarie relative al primo e al secondo ciclo (primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado) dal 17 al 27 febbraio 2021, i cui studenti svolgeranno l’attività didattica a distanza (DAD).

RICHIAMATO l’art. 1, lett. S, del DPCM del 14.01.2021.

RICHIAMATO il decreto del Tar Campania Napoli, V sezione, n. 142/2021, come confermato dall’ordinanza collegiale n. 228/2021 del 02.02.2021, i cui principi generali, per espressa previsione del decreto cautelare n.153/2021 del medesimo organo, riguardante gli istituti di istruzione primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado, il quale, nel fare salve le competenze di Sindaci e Dirigenti Scolastici con riguardo alla eventuale chiusura degli istituti scolastici, stabilisce che la stessa potrebbe essere presa in considerazione solo quale misura determinata da specifiche e peculiari difficoltà operative locali.

CONSIDERATO, che la suddetta chiusura è stata basata sic et simpliciter sul Report della Regione Campania del 09.02.2021, che si basa sul sistema degli alert, a cui non può essere riconosciuta alcuna valenza normativa Cit.“Sulla base delle evidenze ivi contenute, che dimostrano una diffusione del virus nelle fasce d’età anche riconducibili alla popolazione scolastica in preoccupante aumento, e tenuto conto delle indicazioni rinvenienti dai provvedimenti giurisdizionali che si sono, ad oggi, pronunciati sulle ordinanze regionali n.2/2021 e n.3/2021, relative all’attività didattica a distanza – che rimarcano la necessità di provvedimenti fondati attuali, pertinenti e rilevanti e su motivate ed ineludibili evidenze scientifiche, riferite a specifici contesti territoriali o a specifici settori di attività – è stato elaborato un sistema previsionale di “alert” al fine di individuare quei Comuni, Province o Macro-aree soggette ad un incremento di contagi idonee ad impattare in maniera particolarmente significativa sull’incidenza della malattia stessa a livello regionale. Tali “alert” dovranno orientare le decisioni a livello locale, sulla base di dati epidemiologici aggiornati e contestualizzati, con relativi provvedimenti per fascia di età.”

D’altra parte è la stessa relazione dell’Unità di Crisi Regionale a dire che “Appare evidente ed utile sottolineare che in tutti gli scenari l’analisi per età viene raccomandata in quanto fornisce valore aggiunto nel percorso strategico da adottare con misure di chiusura di tutte quelle attività che possano determinare incremento dei contagi in quei comuni che abbiano tendenza ad incremento dell’incidenza.” Ed aggiunge “Di seguito un esempio del perché sia necessario sempre effettuare anche un’analisi per fasce di età. Esempio: Comune X mostra una incidenza 2x incidenza media regionale, ad analisi per fascia di età emerge che tale incremento si concentra in fascia di età compresa tra 80-89 anni per dei cluster in RSA. Appare evidente che la chiusura di esercizi commerciali o didattica in presenza non avrebbe alcun impatto nel contenimento dell’infezione che si gioverebbe invece di altre misure più specifiche per quella fascia.” Si deduce, dunque, in modo chiaro, che ci troviamo di fronte ad una interpretazione distorta a livello locale, a maggior ragione se i dati, i medesimi inviati alla Cabina di regìa del Ministero della Salute, pongono la nostra regione in zona gialla, secondo i criteri ministeriali.

CONSIDERATO che il cd. Sistema degli alert si basa: 1) sull’incidenza locale rispetto alla media regionale; 2) la percentuale dei tamponi positivi rispetto alla media regionale; 3) la densità abitativa e che in relazione alla chiusura dei suddetti plessi scolastici non è stata indicato alcun dato relativo ai contagi in relazione alle varie fasce di età scolastica, ma viene individuata solo la percentuale nella settimana dal’8 al 14 febbraio pari al 13,40 % (50 positivi su 400 tamponi effettuati)

CONSIDERATO che, quindi le scuole non possono essere chiuse in via ‘prudenziale’, ma esclusivamente in relazione a ‘specifiche e peculiari difficoltà operative locali’ e ad un’emergenza acclarata nelle aule, circostanze che sarebbero dovute emergere dall’ordinanza stessa, pena l’illegittimità della stessa per carenza di motivazione e che, pertanto, la sospensione delle attività didattiche in presenza non risulta in alcun modo giustificata, non essendosi, peraltro, neppure tenuto conto dell’andamento dei contagi nelle singole scuole, ma chiudendole tutte indistintamente e indiscriminatamente e su base meramente prudenziale.

CONSIDERATO altresì il primario e costituzionale diritto all’istruzione che non può essere completamente tutelato con la Dad e la pari dignità del predetto diritto rispetto a quello della salute e che il Dpcm prevede con chiarezza qual è l’iter da seguire nel caso in cui nelle scuole ci siano casi di contagio, nonché il protocollo (utilizzo delle mascherine, giusta aerazione dei locali, distanziamento sociale, ecc.) da seguire per evitare che il contagio si estenda e, quindi, impedire che si verifichi un cluster (un focolaio).

POSTO che nei detti ambienti scolastici vengono rigorosamente rispettati tutti i protocolli prescritti e, quindi, che le scuole risultano essere i luoghi a più basso contagio e di conseguenza gli eventuali bambini e/o ragazzi che dovessero risultare contagiati difficilmente si sarebbero contagiati nelle aule scolastiche, durante la breve permanenza tra i banchi.

RISCONTRATO che dall’ordinanza in questione non emerge quali siano le specifiche e peculiari difficoltà operative locali, diverse cioè da quelle di tutti gli altri comuni italiani sul cui territorio sono presenti istituti di istruzione secondaria superiore, che determinano per forza di cose maggiore movimento di mezzi di trasporto e persone, che hanno indotto ad un così grave provvedimento;

RISCONTRATO altresì che, sempre dal contenuto del provvedimento, non è dato rilevare dati relativi alla situazione epidemiologica nel Comune di Capua e stabilire dunque se essi siano più gravi rispetto al resto del territorio regionale e nazionale, tali quindi da giustificare misure in contrasto con quanto disposto con il sopra richiamato DPCM del 14.01.2021;

CONSTATATO che la durata dell’ordinanza n.50 del 16/02/2021, fino a tutto il 27/02/2021, è del tutto irragionevole e sproporzionata rispetto alla situazione di fatto esistente;

CONSIDERATO pertanto che dalle motivazioni ivi riportate emerge in maniera chiara che tale provvedimento è illegittimo, essendo stati oltrepassati i poteri che l’art. 50, comma 5, del D.lgs 267/2000 concede al Sindaco “…in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale”, non palesandosi nel caso di specie alcuna situazione peculiare sul territorio che giustifichi un discostamento da quanto previsto dal DPCM del 14.01.2021;

Per tutto quanto sopra considerato, avanzano formale

DIFFIDA

nei confronti del Sindaco, legale rappresentante p.t. del Comune di Capua, affinché annulli o comunque revochi la propria ordinanza n.50 del 16/02/2021, avvertendo sin d’ora che, in caso contrario, ricorreranno nelle sedi opportune, ivi compresa la competente Autorità Giudiziaria, per il ripristino della legittimità e della legalità violate.

Tanto a tutti gli effetti di Legge

Coordinamento Scuole Aperte Terra di Lavoro