Donna va via di casa con il figlio piccolo. Il marito la denuncia, ma il giudice la assolve

19 Luglio 2019 - 16:40

GIOIA SANNITICA – Assolta perché il fatto non sussiste da tutte le imputazioni.
Si è chiuso così, ieri pomeriggio, il delicato processo che vedeva alla sbarra una donna di Gioia Sannitica, accusata del reato previsto dall’articolo 570 del codice penale per aver abbandonato il domicilio domestico unitamente al figlio minore sottraendosi, così, agli obblighi di assistenza familiare inerenti alla qualità di coniuge.
La giovane madre era, altresì, imputata del reato punito dall’articolo 574 del codice penale perché sottraeva il figlio minore al padre esercente la potestà genitoriale.
La sentenza è stata emessa dal Giudice del tribunale di Matera che ha accolto la ricostruzione della difesa sulla correttezza dei comportamenti tenuti dalla donna.
La giovane donna era presente in aula e ha ricevuto l’abbraccio del suo avvocato affermando “Sono lieta che la giustizia abbia finito il suo percorso dichiarando la mia assoluzione in questo processo. Sono comunque trascorsi due anni di grande apprensione per me e i miei cari. Cosa dire? Felice di aver dimostrato la mia innocenza“.
I fatti, che risalgono al marzo 2017 e sono avvenuti in Grassano, comune della provincia di Matera, in Basilicata, dove la coppia aveva avuto la residenza coniugale, si inseriscono in un contesto di forti tensioni familiari tra la giovane donna e il suo ex marito, di concrete cause di impossibilità e intollerabilità della convivenza tra gli ex coniugi, – conseguenti alle difficoltà di vita coniugale, alla loro separazione di fatto e alla successiva separazione legale – che hanno avuto come epilogo l’instaurazione di numerosi procedimenti civili e penali.
“La mia assistita – commenta l’avvocato Paolo IULIANO del Foro di Santa Maria Capua Vetere – non si è mai voluta sottrarre agli obblighi inerenti alla qualità di coniuge e aveva ragioni di carattere interpersonale che non le consentivano la prosecuzione della vita in comune; inoltre non si è verificata alcuna sottrazione globale del minore alla vigilanza dell’altro genitore, tale da impedirgli di esercitare la funzione educativa ed i poteri e doveri di genitore.”