La Corte d’Appello, non Casertace, sentenzia: “La nomina di Adele Vairo a preside del Liceo Manzoni è stata illegittima”. Collega raggirata, va risarcita

8 Luglio 2020 - 19:28

Accolte le tesi dell’avvocato Luigi Adinolfi. In calce al nostro articolo, il link con il testo integrale della sentenza di 8 pagine che accoglie il ricorso presentato da Rosa Maria Clemente

 

CASERTA (Gianluigi Guarino) – Di fronte alle provocazioni, alle repliche fuori tema, scomposte, sconclusionate, con cui la dottoressa Adele Vairo, maestra di asilo e di scuola elementare, commentava certi articoli pubblicati dal sottoscritto, noi non abbiamo mai reagito.

Non perché ci manchi lo spirito fumantino per contrapporre reazione ad insulto per lavare qualsiasi affronto, ripagando l’autore o l’autrice dello stesso con i sensi di uno speculare e irriguardoso diprezzo.

Non abbiamo reagito, in tutti questi anni, perché un nostro intervento avrebbe dato visibilità a quel ciarpame, a quella bagarre da cortile attivata sui social, dove addirittura, in qualche serata, è nata una sorta di santa alleanza anti-Guarino tra queste due fondamentali donne manager: la maestra di asilo e di scuola elementare Adele Vairo, divenuta poi per concorso, dirigente scolastico, e nientepopodimenoche Raffaela Pignetti, presidente dell’Asi, che per fare le cause al sottoscritto, tutte perse fuorché una civile solo perché non mi sono mai presentato, ha fatto deliberare al comitato direttivo del consorzio una somma prossima o superiore ai 60mila euro.

Guarino, ma soprattutto Casertace, avrebbe legittimato l’illegittimabile, mai visto in Itala e nel mondo. Avremmo dovuto rispondere per dire poi cosa?

Il solito concetto che chi non ha orecchie per sentire non accetterà mai, in quanto frutto di un ragionamento colmo di argomentazioni, e cioè che nessuno degli articoli pubblicati su Adele Vairo e Raffaela Pignetti partiva dalle loro persone per arrivare alla notizia o all’argomento, entrambi meramente strumentali rispetto a un nostro presunto interesse a colpire le carte di identità.

Era perfettamente e culturalmente inutile spiegare ad entrambe che il nostro percorso era esattamente quello opposto, dato che prendeva le mosse da considerazioni che, giuste o sbagliate che fossero, erano sempre accompagnate da uno sforzo dimostrativo che avrebbe meritato ben altre confutazioni, ben altre repliche rispetto al pettegolume da comari, dato che si riferiva alle azioni di due funzioni prima ancora che di due persone che, pro tempore, quelle funzioni ricoprivano e ricoprono ancora.

Finanche lo spirito fumantino ha trovato quiete e mai, dico mai, il sottoscritto e questo giornale hanno utilizzato notizie fuori sacco riguardanti queste due professioniste, che avrebbero potuto metterle in cattiva luce. Si trattava di coinvolgere altre persone, altre storie, gravi e penose.

Siccome il sottoscritto non si chiama né Raffaela Pignetti, né Adele Vairo, sono andato avanti confrontandomi con loro direttamente, o meglio con le loro funzioni,  e non con debolezze di tipo familiare che pur avrei potuto usare come legittima difesa davanti agli attacchi volgari, gratuiti, ricevuti da entrambe.

Succede oggi che una delle sezioni civili della Corte di Appello di Napoli, precisamente quella che si occupa di controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, presieduta dal giudice Carla Musella, a latere Maria Gallo e Carmen Lombardi, ha scritto a chiare lettere, in una sentenza, ciò che è sempre stato patrimonio della nostra conoscenza e che mai abbiamo inteso utilizzare, anche di fronte ad una strana e opinabilissima, oggi totalmente demolita, decisione di un giudice del Tribunale di S.Maria C.V. che aveva rigettato sommariamente, in malo modo, il ricorso presentato dalla preside Rosa Maria Clemente dopo che questa si era sentita raggirata, fregata, messa in mezzo, da un gioco troppo più grande di lei, che l’aveva indotta a non presentare domanda per occupare la carica di dirigente scolastico del Liceo Manzoni, una delle scuole più popolate di Caserta.

Vi invitiamo caldamente a compiere un sacrificio di cultura e legalità. Leggetele, queste pagine in calce, e vi renderete conto che la Corte di Appello di Napoli sposa totalmente la tesi della ricorrente, definendo testualmente illegittima la nomina della Vairo a preside del Manzoni.

All’interno di questo documento sono ribadite le tesi della ricorrente, sostenute dall’avvocato Luigi Adinolfi, vero vincitore di questa vergognosa vicenda, e quelle del Ministero dell’Istruzione, chiamato in giudizio attraverso l’ufficio scolastico regionale.

Alla fine, gli alti magistrati della Corte d’Appello, oltre a esprimere il duro giudizio sull’illegittimità della nomina, rimandano le carte al tribunale di Santa Maria C.V., rovesciando totalmente la decisione del primo grado che, oltre a considerare irricevibile il ricorso della preside Clemente, si era anche tolto di mezzo per difetto di giurisdizione sulla parte riguardante le istanze di risarcimento danni presentate dall’istante.

Il ragionamento dei giudici è tutto sommato veloce rispetto agli usi di questo tipo di sentenza. Cosa successe al Manzoni: il professore Saverio Tufariello arrivò in questa scuola firmando un contratto di tre anni per dirigerla.

Trascorse un anno e questi, di soppiatto, tomo tomo cacchio cacchio, si incuneò in un procedimento di mobilità lasciando il giorno 26 luglio 2010 la dirigenza del Manzoni per quella del Liceo Nevio di S.Maria C.V.

La presenza di quel contratto aveva indotto la preside Clemente, al tempo dirigente della scuola media Pascoli di Casagiove, a ritenere che il Manzoni non fosse una sede vacante. E faceva bene a crederlo perché la Corte di Appello sbugiarda la risibile tesi espressa dal Ministero, un sostanzioso combinato disposto, che parte dall’articolo 97 della Costituzione (principio solenne della meritocrazia) approda all’articolo 19 del decreto legislativo 165 del 2001, per chiudersi nella circolare esplicativa del Ministero n. 10643 del 14/06/2010.

Se leggete le ultime due pagine della sentenza fate prima.

Il concetto è uno solo e ribalta l’argomentazione utilizzata dal giudice di primo grado e ripresa, piuttosto deludentemente, dal Miur davanti alla Corte di Appello di Napoli: il Manzoni non fu sede vacante. Non lo fu perché non si verificò nessuna delle condizioni che la legittimavano giuridicamente come tale.

La circolare ministeriale stabiliva non a caso il termine del 23 giugno per la presentazione delle domande finalizzate a occupare una sede vacante di dirigenza scolastica, e il termine del 15 luglio per l’attribuzione della stessa.

Il procedimento di mobilità di Sergio Tufariello si completò il 26 luglio, cioè fuori dai termini giuridicamente sanciti.

Per di più, nessuno dei contenuti previsti nel decreto legislativo e nella circolare in cui si parla di “pubblicità continua” sulle sedi vacanti è mai stato rispettato. D’altronde, quale pubblicità continua ci poteva essere rispetto a un’operazione concepita in un tempo e poi realizzata ampiamente fuori dai termini che la legge imponeva?

In poche parole, tutta la dinamica delicatissima dell’occupazione delle sedi vacanti è connotata da un particolare zelo del legislatore che, in tutta evidenza, si pone il problema di evitare quello che la ricorrente definisce un “vecchio e collaudato trucco”, che dunque esiste nella storia delle procedure di occupazione delle sedi vacanti, al punto che lo stesso Ministero ha avvertito la necessità, nel 2010, di determinare con chiarezza i termini temporali fornendo maggiore certezza, attraverso la citata circolare, al dettato dell’articolo 19 del decreto legislativo.

Molte altre cose leggerete nella sentenza. Si capisce chiaramente anche dall’ironia che la Corte d’Appello usa per commentare questa strana mobilità attivata da Sergio Tufariello, che questi non utilizza gli unici motivi previsti dalla legge per uscire da un contratto firmato, cioè l’urgenza o comprovati motivi familiari, che dei giudici di secondo grado si siano convinti che sia stata una pastetta a determinare una nomina sancita come illegittima.

È una sentenza di secondo grado, dunque non definitiva. Il Ministero potrà eventualmente adire alla Corte di Cassazione. Se lo farà, i nostri riflettori, stavolta, rimarranno accesi.

Per il momento registriamo questa sentenza con la quale vengono riconosciuti come esistenti tutti i danni gravissimi inferti alla preside Clemente da chi fa fatto sì che con la procedura utilizzata, patentemente illegittima, la Vairo le abbia sottratto il diritto che per titoli ed anzianità la Clemente aveva per ricoprire il ruolo di preside del Manzoni. In poche parole, se quest’ultima fosse ancora in servizio, questa sentenza avrebbe potuto aprire la strada ad una totale revisione di quella procedura in modo da restituire il maltolto alla vittima di questo biscottone.

Ovviamente, la nomina della Vairo ad assessore comunale potrebbe rappresentare un modo per mettere in atto una sorta di exit strategy. Perché non vogliamo mai credere che una persona che ricopre la funzione di assessore alla Pubblica Istruzione della città di Caserta voglia contemporaneamente, impegolandosi in una mefitica situazione di inopportunità totale, rimanere alla guida del liceo Manzoni.

Questo sarebbe un ottimo modo per inchinarsi ad una sentenza chiara pronunciata da un autorevolissimo organismo giudiziario italiano.

 

Sentenza n. 1647-2020