LA FOTO. CAPUA. Al Comune qualcuno ha commesso un reato: la De Ruvo o il sindaco e qualche dirigente? Intanto tavolini e sedie ancora li in violazione dell’articolo 20 comma 3 n.3 del codice della strada

15 Marzo 2024 - 11:41

Come al solito qui da noi le cose finiscono sempre in cavalleria. Se ci sono istituzioni distratte a CasertaCe non interessa. Questo giornale fa il suo dovere ed è intransigente. In splendida solitudine? Lo sappiamo bene che non succederà niente ma dobbiamo avere la coscienza a posto

CAPUA – La segretaria comunale Renata Gallucci non può non possedere, anche per motivi familiari, una sensibilità legalitaria. E non può non intervenire nella comprensione di qualcosa che ancora oggi non si comprende. La questione dei tavolini del bar Giacobone è stata risolta, ma a nostro avviso, solo apparentemente con la richiesta di autorizzazione presentata per altro dalla vice sindaca in persona in nome e per conto di una società di cui lei è socia, ma di cui è la signora Buglione, sua madre, legale rappresentante in quanto amministratrice unica. La questione non è risolta affatto, perchè l’autorizzazione non estingue retroattivamente eventuali reati, perchè di reati si parla computi anteriormente. Lo diciamo per la centesima volta. Il sedici febbraio l’allora comandante dei vigili urbani di Capua, Carlo Ventriglia, nel pieno esercizio delle sue funzioni, ha erogato l’ordine all’ assistente capo Patrizia De Ruvo, di verificare se il bar Giacobone violasse o meno specifiche leggi contenute nel codice della strada ancora vigente ( ancora vigente perchè il d.d.l. nuovo CDS è passato solamente alla Camera) andando poi a toccare anche il codice penale che sanziona come reati l’occupazione abusiva di suolo pubblico.

Siccome la procedura non si è sviluppata e su questo non ci sono dubbi delle due l’una, tertium non datur : o l’assistente capo De Ruvo non ha adempiuto ad un ordine di servizio e e quindi è indagabile per il reato di omissione di atti d’ufficio ai sensi dell’articolo 328 c.p. oppure lei il verbale lo ha fatto e qualcuno al Comune lo ha messo in un cassetto ossia nel dimenticatoio. E allora l’indagato o gli indagati per omissioni di atti d’ufficio bisogna cercarli altrove. Ciò lo diciamo perchè i Giacobone non hanno mai rimosso i tavoli nè il Suap ha agito attraverso gli strumenti che possiede per la loro rimozione forzata. E neppure il sindaco Adolfo Villani ha prodotto ordinanza in quanto l’occupazione totale del marciapiede, codice della strada alla mano, determinava un evidente problema di ordine pubblico impedendo ai pedoni di passare e dunque compulsando illegalmente un loro diritto.

Fino a quando non capiremo chi ha sbagliato in questa storia passeranno 10 giorni e di questo articolo faremo copia e incolla da oggi all’eternità

Secondo e anche ultimo punto. L’autorizzazione ottenuta dalla società dei Giacobone-Buglione fa riferimento a generiche norme di legge. E beh, con rispetto parlando quelli del Suap a partire dal facente funzione applicano la dottrina del paraculismo ovvero io non ti cito la lege precisa ma allo stesso tempo ti dico che devi attenerti alle leggi vigenti. Pessimo modo di stare al Suap, pessimo modo di farlo funzionare.

E allora ve la ricordiamo noi qual è la legge fondamentale. Ve lo ricordiamo per l’ennesima volta perchè a quanto ci risulta visto che queste foto le abbiamo scattate pochissimi giorni fa, i tavolini le sedie e tutti gli altri accessori del bar Giacobone là erano e là sono rimasti. Dunque la vice sindaca e sua madre signora Buglione, amministratrice unica e legale rappresentante, stanno continuando a violare, cari furbetti del Suap, una parte sostanziale dell’articolo 20 comma 3 n3 del codice della strada che recita testualmente: “Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l’occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, perchè in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all’interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all’art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, i comuni, limitatamente alle occupazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del codice, possono autorizzare l’occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del presente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.