L’assicurazione nega i soldi della polizza vita al figlio beneficiario perché pignorati presso terzi. Ma erano impignorabili. ECCO cosa ha deciso il giudice

9 Giugno 2023 - 12:05

Il sottoscrittore del contratto, poi deceduto, era sotto le grinfie dell’agenzia delle Entrate ma alla fine di una lunga battaglia, gli avvocati di Asso-Consum …

CASERTA – (Lucia Di Tella) Un giovane uomo, la cui madre, nota professionista, aveva stipulato con un’importante gruppo Assicurativo a carattere nazionale una polizza vita, designandolo come beneficiario, si è visto costretto a rivolgersi all’Asso- Consum per incassare una polizza stipulata dal genitore deceduto, e di cui gli era stato, in prima battuta, negato il rimborso.

La madre nel corso degli anni versava una cifra considerevole fin quando scopre di avere un male incurabile.

A seguito dell’infausta diagnosi, poco prima del decesso, si attivava per il riscatto della suddetta polizza, scrivendo alla compagnia assicurativa ma fino al momento del decesso non viene rimborsata.

Dopo alcuni mesi di distanza dalla morte del genitore, il figlio diventato a tutti gli effetti beneficiario come da contratto, richiedeva alla compagnia assicurativa lo svincolo. Ma anche per lui la compagnia assicurativa agisce allo stesso modo fin quando il giovane decide di rivolgersi alla Asso-Consum di Curti.

Effettuata la mediazione come condizione di procedibilità, l’associazione citava in giudizio la controparte per la tutela delle ragioni del cliente. All’atto della costituzione in giudizio la compagnia assicurativa riferiva che la polizza anni addietro sarebbe stata oggetto di pignoramento da parte di Equitalia sud spa. Pignoramento di cui il cliente non era a conoscenza e probabilmente neanche la madre deceduta. Si procedeva, allora, su autorizzazione del Giudice a chiamare in causa l’Agenzia delle Entrate già Equitalia Sud Spa, argomentando  che tali prodotti erano impignorabili ed insequestrabili ex art. 1923 c.c. perchè trattavasi di polizze vita, ben diverse dalle unit-linked, che danno vita a capitalizzazioni e sono legate alle oscillazioni del mercato azionario. La polizza vita oggetto del contenzioso dava diritto al beneficiario solo di rientrare in possesso del capitale versato dal sottoscrittore.

Importante precisare che il beneficiario di una polizza vita, non è erede ed anche in caso di rinuncia all’eredità può riscattare la polizza, senza dover poi rispondere dei debiti della de cuis.

Il Tribunale adito, nonostante la compagnia assicurativa e l’Agenzia delle Entrate avessero argomentato con alcune sentenze dalla cassazione il mutamento di orientamento dal 2008 in poi a favore della pignorabilità, accoglieva la domanda, dopo aver ammesso una ctu tecnica che riconosceva che il prodotto sottoscritto dalla madre non apparteneva alla categoria delle polizze unit linked ma a quelle vita.

Dichiarava pertanto l’illegittimità ex art. 1923 c.c. del pignoramento ed ordinava lo svincolo in favore dell’attore, con il capitale maturato, comprensivo degli interessi e di altre voci ex legge, condannando la compagnia ed Agenzia delle Entrate riscossione stessa al pagamento delle spese legali a favore degli avvocati dell’associazione consumatori Asso-consum.