S. MARIA C.V. Sentite cosa ha scritto Mirra in una costituzione al Tar: “Gli immobili di Enzo Natale sono frutto di titoli validi ed efficaci”. E allora Gravante vada da Amnesty International

18 Marzo 2021 - 18:30

Posizione cervellotica quella dell’amministrazione comunale, che da un lato chiede il pagamento degli oneri di costruzione, dall’altro considera aderente all’interesse collettivo una serie di operazioni attraverso cui, utilizzando una Zona F, il costruttore ha acquisito lucrosa rendite per fittare a studi professionali e addirittura a bar e altri locali

SANTA MARIA CAPUA VETERE (g.g.) – Allo scandalo senza fine di via Martiri di Nassiriya abbiamo dedicato in tanti anni di servizio centinaia e centinaia di articoli. Ormai non si contano più nemmeno le sentenze del TAR su quella che è di fatto – e non di diritto – una delle più note speculazioni edilizie sammaritane. L’ultima pubblicazione del Tribunale Amministrativo, la n. 831, risale proprio allo scorso 9 febbraio 2021.
Senza indulgere in ulteriori valutazioni introduttive, anche perché noi queste cose le scriviamo per dovere etico-professionale, avendo smesso di sperare da tempo che un caso di evidente illegalità, qual è indubbiamente quello dell’insediamento immobiliare di via Martiri di Nassirya possa incrociare un’equa valutazione delle autorità proposte. Per consentire anche a chi non ha mai letto nulla su questo autentico tormentone procediamo, prima delle novità, ad una breve sintesi delle “puntate precedenti”.

Ci troviamo nel quartiere C1Nord, zona via Consiglio d’Europa, in

un’area F, ovvero utilizzabile dal privato esclusivamente per la realizzazione di opere di interesse collettivo. Il privato è Enzo Natale, imprenditore di Casal di Principe trapiantato a Santa Maria Capua Vetere, patron di quella sala Bingo realizzata nello stesso palazzo che ospita la compagnia Carabinieri, che nel 2003 chiede ed ottiene dal comune il permesso a costruire.

Nasce così nel 2009 il Victoria Park, come immobile per servizi legati alle previsioni normative applicabili nelle zone F del Piano regolatore vigente, motivo per il quale il privato non ha dovuto versare al comune alcun onere di costruzione.

Nel 2012, con l’amministrazione Di Muro, emerse, e noi ne facemmo ampia menzione, che la destinazione dell’intero complesso era stata trasformata prevalentemente ad uffici e locali commerciali. Conseguentemente, rispetto ad una destinazione che noi ritenevamo illegale, permessa da quella che definimmo la dottrina Mazzotti, il comune disse in pratica: caro costruttore, hai fatto i locali commerciali per guadagnare quattrini importanti, quantomeno paga gli oneri di urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione non versato.

Da  lì in poi fu un susseguirsi, un vero e proprio fuoco di artificio di ricorsi e controricorsi al TAR e al Consiglio di Stato, dato che, al netto della richiesta di pagamento degli oneri di urbanizzazione, rimaneva l’abusivismo, cioè la costruzione in difformità del Victoria Park. Una condizione perentoriamente certificata da una prima sentenza del tar Campania, risalente all’anno 2013, ribadita sostanzialmente dalla decisione risalente all’anno 2016 di respingere il ricorso dell’imprenditore. Un testo di cui ve ne riportiamo un passaggio: “E’, infatti, davvero implausibile ritenere, sulla scorta dell’espressione “uffici parapubblici”, utilizzata dall’art. 39 delle n.a. del p.r.g. di Santa Maria Capua Vetere con riferimento alle “attrezzature di interesse comune”, che un esercizio commerciale, quale, appunto, quello di ristorazione, possa ricondursi ad una funzione collettiva – alla medesima stregua, ad es., di un istituto scolastico o religioso, di un centro sociale, culturale o ricreativo ovvero di un impianto sportivo –, anziché ad una funzione precipuamente imprenditoriale lucrativa, ad esso intrinsecamente connaturata”.

Passano altri 4 anni e arriviamo al 2020. L’amministrazione Mirra con ordinanza n. 49, decide di inviare al privato un’ingiunzione di pagamento per € 168.495,17 per la mancata corresponsione degli oneri di costruzione mai versati. A questo punto il privato si rivolge nuovamente al TAR, con la singolare convinzione che, pur avendo modificato platealmente la destinazione d’uso per la quale aveva ricevuto dal signor Mazzotti il permesso a costruire, non gli toccasse il peso del pagamento degli oneri. Come dire: io faccio l’abuso e ne acquisisco i ricavi e i benefici, neutralizzando i costi dello stesso nel momento in cui applico la disciplina della zona F, che esenta dal pagamento degli oneri di urbanizzazione solo, però, aggiungiamo, e solamente per un motivo: la destinazione di interesse collettivo. Perché non può essere considerato interesse collettivo la vendita o il fitto di un immobile per uno studio di commercialista o per un bar, come avvenuto in via Martiri di Nassirya. Addirittura, Enzo Natale ha chiesto di essere risarcito dei danni subiti.

Lo stralcio, che ora citeremo testualmente, della sentenza del Tar risalente a un mese fa e che da ragione al comune e alla procedura attivata a suo tempo dall’amministrazione di Muro, ci permette di fornire qualche informazione aggiuntiva: “In sede di udienza, il Comune di Santa Maria Capua Vetere ha precisato e ribadito di avere semplicemente esercitato il proprio diritto di credito – scrivono i giudici del TAR -, senza aggredire i titoli edilizi, che sono tuttora validi ed efficaci. Né è oggetto del presente giudizio il diverso profilo concernente l’esercizio dei diversi poteri in capo all’amministrazione locale resistente, volti a verificare e sanzionare, verificati i relativi presupposti, ogni destinazione diversa da quella assentita con i permessi di costruire richiamati nell’ordinanza impugnata, anche alla luce di quanto già statuito da questo Tribunale con la sentenza n. 3259 del 2013”.

In poche parole apprendiamo attraverso quest’ultima sentenza che il comune sammaritano, l’amministrazione Mirra, ha in pratica amnistiato Enzo Natale, arrivando a definire i titoli edilizi validi ed efficaci. In pratica, il sindaco Antonio Mirra ritiene che un permesso di costruire dato in zona F possa essere utilizzato per compiere operazioni di legittima speculazione economica. Dice questo, ma sostiene parimenti di avere anche il diritto di ricevere la corresponsione degli oneri di costruzione. Concetto piuttosto contraddittorio, visto e considerato che se ritiene valido ed efficace il fatto che Natale abbia costruito e poi fittato per attività totalmente private, la cui finalizzazione è esclusivamente di carattere professionale ed aziendale, come risultante dell’utilizzo di una Zona F, sarebbe interessante poi capire per quale motivo questi tipi di insediamento non sono sottoposti al regime che porta all’obbligo di corresponsione degli costi di costruzione.

Per cui, non si capisce per quale motivo l’imprenditore Gravante, della cui pretesa ci siamo occupati non poco, debba essere accontentato quando chiede di costruire immobili per far quattrini in un’area ugualmente contrassegnata come Zona F. Perché ad Enzo Natale sì? Perché ad Enzo Natale l’amministrazione comunale garantisce una copertura che dal punto di vista giuridico non ha né capa, né coda, è tiene invece fermi, incatenati i bollenti spiriti di Gravante?