S. MARIA C.V. Che figuraccia gli uffici tecnici del comune: quello di Ramicaf non è un vincolo che può scadere. Buttati via quattrini a palate, vi spieghiamo il perché

4 Luglio 2018 - 16:55

SANTA MARIA CAPUA VETERE (g.g.) – La vicenda dei 7 vincoli decaduti di cui abbiamo già scritto continua a stimolare la nostra attenzione, soprattutto per gli ingenti costi delle procedure azionate per le casse del Comune di Santa Maria Capua Vetere e quindi per le tasche dei sammaritani (CLICCA QUI PER LEGGERE L’ARTICOLO CON TUTTE LE CIFRE)

Abbiamo compreso da tempo che a Santa Maria Capua Vetere noi di CasertaCe dobbiamo sopperire
all’azione dell’opposizione che, a parte rari ed eccezionali casi, è alquanto insussistente, quindi, ci siamo
presi la briga di approfondire la natura dei vincoli e sostituirci a quella istruttoria che avrebbe dovuto fare
l’Ufficio Tecnico del Comune di Santa Maria Capua Vetere e che avrebbe permesso di risparmiare i certi 66.000,00
euro già impegnati ai quali dovranno aggiungersi i compensi dei Commissari ad acta nominati dalla
Provincia.La nostra indomabile curiosità ci ha portati a scoprire che le particelle per le quali Ramicaf chiede la
rideterminazione della destinazione urbanistica coincidono (con le dovute precisazioni da fare in relazione
ad una delocalizzazione fatta dalla stessa Ramicaf, amministratore D’Angelo, molto stimato dal presidente del consiglio comunale Danilo Feola quando ha chiesto il permesso a costruire) con il Vincolo n. 78 del Piano Regolatore che

consiste in vincolo a “parcheggio”.

E’ doveroso quindi spiegare ai nostri lettori ma – probabilmente – soprattutto ai dirigenti della Provincia di
Caserta e del Comune di Santa Maria Capua Vetere che vi sono diverse tipologie di vincoli: quelli
espropriativi e quelli conformativi, il vincolo a parcheggio è un vincolo conformativo.

I vincoli conformativi si differenziano dai vincoli preordinati all’espropriazione in quanto non svuotano il
contenuto del diritto di proprietà, incidendo sul godimento del bene in modo da renderlo inutilizzabile
rispetto alla sua destinazione naturale, o diminuendone significativamente il valore di scambio: costituendo
espressione della volontà conformativa del pianificatore.

In poche parole si tratta di terreno che vale meno.

I vincoli di questo tipo non sono soggetti a decadenza ed hanno validità a tempo indeterminato.
A riprova che ciò che scriviamo non è una nostra invenzione, ci sembra utile riportare, anche e soprattutto a
beneficio di chi avrebbe dovuto intervenire per evitare sprechi e procedure illegittime, una delle tantissime
pronunce che è facilissimo rinvenire in rete che chiarisce come “Il vincolo a parcheggio non può
considerarsi vincolo preordinato all’espropriazione (e quindi soggetto a decadenza quinquennale) e ciò perché la destinazione a parcheggio può essere attuata anche dal titolare dell’area.” – T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, 31-05-2006, n. 1554.
La procedura posta in essere dalla Provincia di Caserta e non opposta dal Comune di Santa Maria Capua
Vetere è quindi illegittima e inapplicabile al caso della Ramicaf ed in tal senso, a rafforzare la nosrra tesi
richiamiamo ancora una volta il giudice amministrativo: il Tar dell’Emilia-Romagna, nel 2017, chiarisce che: “Costituisce vincolo (meramente) conformativo quello impresso sull’area a sede
viaria e (o)parcheggio dal PRG e quindi è insussistente (stante la mai avvenuta decadenza ratione
temporis del relativo vincolo) alcun obbligo dell’amministrazione di dar risposta, per manifesta
infondatezza della stessa, alla istanza di attribuzione di una nuova destinazione urbanistica all’area stessa (L. n. 1150/1942, Legge urbanistica).

E sono due.