VACCINI IN FABBRICA, che topica la Jabil: chiede ai suoi dipendenti se si sono vaccinati. Chiara violazione della privacy

25 Giugno 2021 - 17:48

Il parere, erogato dal Garante della Privacy, non lascia adito a dubbi

 

 

MARCIANISE – Con una nota interna, la Jabil ha invitato tutti i lavoratori a dare comunicazione all’Ufficio del Personale sullo stato di completamento del proprio ciclo vaccinale attraverso l’invio di una email nella quale “si specifichi se si è avuta la prima, la seconda o entrambe le dosi”.

Lo scopo della Jabil, dichiara la Direzione Risorse Umane, è quello di monitorare e mappare lo stato di completamento del ciclo vaccinale di tutta la fabbrica.

Può la Jabil chiedere ai propri dipendenti di comunicare queste informazioni?

Il Garante della Privacy dice chiaramente di no.

Il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l‘avvenuta vaccinazione anti Covid-19. Ciò non è consentito dalle disposizioni dell’emergenza e dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

“Il datore di lavoro non può considerare lecito il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione sulla base del consenso dei dipendenti, non potendo il consenso costituire in tal caso una valida condizione di liceità in ragione dello squilibrio del rapporto tra titolare e interessato nel contesto lavorativo (cioè considerando che il rapporto tra dipendente di lavoro e titolare non è paritario, proprio in ragione della dipendenza del primo, quindi il consenso potrebbe non essere espresso in piena libertà, ndr).

Allo stesso modo, il datore di lavoro non può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati.

“Solo il medico competente può trattare i dati sanitari dei lavoratori – continua il Garante – e tra questi, se del caso, le informazioni relative alla vaccinazione, nell’ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell’idoneità alla mansione specifica (artt. 25, 39, comma 5, e 41, comma 4, d.lgs. n. 81/2008)”.

Il datore di lavoro, dunque – il cui unico interlocutore è il medico – può soltanto acquisire un giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e limitazioni in essi riportati.