MARCIANISE. Nuova ordinanza di De Luca e il Comune si adegua. Scacco alla movida al tempo del Coronavirus. ECCO QUELLO CHE SI POTRA’ FARE E QUANDO
30 Maggio 2020 - 12:11
MARCIANISE – Si comunica che, in conseguenza dell’entrata in vigore dell’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 53 del 29 maggio 2020 e in considerazione della necessità di armonizzare la ripresa delle attività commerciali con la riduzione delle limitazioni alla vita sociale e con l’esigenza di prevenire possibili ricadute negative sulla saluta pubblica e privata, sono state apportate le seguenti modifiche alle norme comunali riguardanti: 1) la Zona a Traffico Limitato di piazza Atella e via Marchesiello, 2) gli orari di apertura degli esercizi commerciali indicati alla lettera a) dell’Ordinanza Regionale n. 49/2020, 3) la somministrazione delle bevande alcoliche.
Tali modifiche decorrono dalla data odierna e restano in vigore fino al 15 giugno 2020.
1) Zona a Traffico Limitato di Piazza Atella e Via Marchesiello:
a. Chiusura di via Marchesiello, con istituzione della ZTL in tutta via Marchesiello, dall’angolo di via Mundo all’angolo di via Duomo, dal Lunedì al Giovedì e dalle ore 20:00 alle ore 24:00;
b. Chiusura di Piazza Atella e via Marchesiello, con istituzione della ZTL da Piazza Atella a tutta via Marchesiello, nei giorni di venerdì, sabato e Domenica, dalle ore 19:00 alle ore 24:00.
Durante la vigenza della Zona a Traffico Limitato, non sarà consentita la sosta in via Marchesiello, ma si potrà utilizzare il parcheggio di via Mundo, con accesso esclusivamente da via Petruolo ed uscita nel secondo tratto di via Mundo. I soli residenti potranno accedere a via via Marchesiello dal lato di via Duomo, in deroga al divieto di accesso ivi esistente.
2) Orari di apertura degli esercizi commerciali indicati alla lettera a) dell’Ordinanza Regionale n. 49/2020:
I bar, baretti, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante di bibite, hanno la facoltà di aprire dalle ore 5.00, l’obbligo di chiudere alle ore 1.00 e l’obbligo di somministrazione esclusiva al banco o ai tavoli a partire dalle ore 22.00.
3) Somministrazione delle bevande alcoliche:
a. dalle ore 22.00 alle ore 6.00, è vietato il consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali;
b. dopo le ore 22.00, è vietata la vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici.
Al fine di contenere l’evoluzione del contagio, si chiede a tutti di avere un comportamento responsabile, di evitare gli assembramenti, di mantenere una distanza dagli altri di almeno un metro, di curare costantemente l’igiene delle mani e si ricorda che è obbligatorio l’uso della mascherina, correttamente indossata.