L’EDITORIALE. NICOLA COSENTINO. Ecco perché dopo le due assoluzioni, rischia qualcosa in più nel processo ECO4. Il concorso esterno, la giurisprudenza, la sociologia e…

1 Ottobre 2020 - 19:18

Non a caso, forse, i suoi difensori hanno utilizzato tutti i mezzi che la legge pone a loro disposizione per capovolgere l’ordine cronologico dei pronunciamenti della corte d’Appello di Napoli

di Gianluigi Guarino

CASAL DI PRINCIPE – Le vicissitudini giudiziarie più gravi che Nicola Cosentino ha attraversato fino ad oggi sono iniziate, almeno nella loro versione più cruda, il giorno 6 dicembre dell’anno 2011 quando anche lui fu raggiunto da un provvedimento di arresto, non eseguito poiché al tempo Cosentino era parlamentare e la Camera dei Deputati non votò l’autorizzazione. Ma quando Angelino Alfano, in quel periodo coordinatore nazionale di Forza Italia, chiese, anzi, pretese e ottenne da Silvio Berlusconi che la candidatura di Cosentino saltasse all’ultimo secondo alle elezioni politiche 2013, si capì che le porte del carcere si sarebbero aperte a breve. E infatti, il 17 marzo successivo si insediò il nuovo Parlamento e colui che aveva governato il partito quell’anno e negli anni precedenti, costruendo la lista per le elezioni, si presentò al carcere di Secondigliano, consegnandosi accompagnato dai suoi avvocati.

Il 6 dicembre 2011 si sviluppò una delle più grandi retate della storia casertana. Il Principe e la “scheda ballerina”: così chiamarono quell’operazione, che anticipò di solo 24 ore la cattura di Michele Zagaria,

in cui furono coinvolte politici, dipendenti comunali di Casal Di Principe ed altri colletti bianchi. Quell’accidente, però, andava ad aggiungersi ad un altro procedimento molto pesante sempre istruito dalla Dda di Napoli e che aveva come bersaglio le presunte attività malavitose sviluppatesi e consumatesi all’interno del consorzio rifiuti CE4, che aveva sede a Mondragone, e del suo braccio operativo, ECO4, con Sergio e Michele Orsi della Flora Ambiente divenuti soci al 49% del consorzio pubblico. In questo caso, a Cosentino fu contestato il reato di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso. Queste indagini, le conclusioni, le strutture dei titoli cautelari, hanno sempre anticipato temporalmente le medesime questioni riguardanti l’ordinanza Il principe e la “scheda ballerina” e ancor di più l’ultima della serie, quella sui distributori di carburante per la quale Nicola Cosentino fu arrestato di nuovo nell’aprile 2014, dopo essere stato scarcerato per alcuni mesi durante i quali, a nostro avviso improvvidamente, come scrivemmo e come ci è capitato di dirgli al tempo di persona, organizzò un movimento civico con tanto di super convention alla Stazione Marittima di Napoli che (forse, anzi, a questo punto, visti gli sviluppi giudiziari di questi giorni, niente forse) gli costò molto cara. Ed è proprio durante questa fase di reclusione che si svolsero i fatti che hanno portato sempre Cosentino, qualche suo congiunto e alcuni agenti della Penitenziaria ad essere processati per corruzione, dato che qualche regalo era passato per le tasche e per la dotazione dei secondini coinvolti nell’inchiesta, che poi ha terminato tutto il suo iter fino alla sentenza definitiva di Cassazione che in pratica ha condannato Cosentino a 4 anni (tutti già scontati) per un reato commesso durante una reclusione che la stessa Cassazione ha dichiarato implicitamente ingiusta nel momento in cui ha assolto in via definita l’ex coordinatore regionale di Forza Italia e il fratello Giovanni, con tanto di dissequestro dei beni all’Aversana Petroli. Insomma, dal 2011 in poi, scludendo le due sentenze favorevoli in Appello, si sono registrati una serie di coincidenze giudiziarie, di incroci tutti risoltisi a scapito del politico forzista, in pratica azzerato, annichilito, epurato dalla sua attività politica.

L’assoluzione per non aver commesso il fatto dell’altro giorno per l’inchiesta Il principe e la “scheda ballerina” segna un altro passo per la riabilitazione di Cosentino e spiega che quel vantaggio temporale legato al processo Eco4 si è definitivamente rovesciato. Il procedimento iniziato dopo di tutti, cioè quello sulla corruzione in carcere, si è chiuso da tantissimo tempo con la condanna già scontata ma sostanzialmente frutto di una detenzione che non doveva esserci, per effetto dell’assoluzione definitiva conquistata nel processo sulle pompe di benzina; parte offesa l’imprenditore Gallo, trattato male, anzi malissimo, dai giudici della Cassazione nelle motivazioni della loro sentenza finale.

Poi è stata la volta del secondo procedimento in ordine di tempo, Il principe e la “scheda ballerina”, attivato con la retata dei cento arresti del dicembre 2011. E il CE4? E l’ECO4? Questo processo, tra primo e secondo grado, ha subito un pesante rallentamento che lo ha messo in coda rispetto agli altri. Noi non conosciamo i motivi di questo fatto e non sappiamo se gli avvocati difensori di Cosentino abbiano ritenuto, utilizzando gli strumenti che la legge gli mette a disposizione, di fare in modo di celebrare prima in Appello tutti gli altri processi e poi quello sui rifiuti. La cosa potrebbe essere accaduta in considerazione del fatto che, mentre Il Principe e la “scheda ballerina” e il procedimento sulle pompe di benzina si sono concretizzati, riguardo al ruolo di Nicola Cosentino, con delle imputazioni formulate per reati specifici (corruzione, falso in concorso ecc.), aggravate dall’articolo 7, cioè dall’aver finito per favorire, commettendo quei reati, gli interessi della malavita organizzata, nel caso del processo ECO4 non viene contestato a Cosentino nessun reato specifico, ma, come abbiamo scritto all’inizio, quello di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso. La distinzione tipologica è tutt’altro che irrilevante.

A nostro avviso, per quello che abbiamo visto, constatato e studiato negli anni in cui ci siamo occupati seriamente di cronaca giudiziaria, il concorso esterno è un reato figlio di una fase di pesante emergenza legato ai momenti più brutti e cruenti dell’attività criminale della mafia siciliana, quando questa ha mosso un vero e proprio attacco organico e costante al cuore dello Stato, compiendo omicidi di figure di enorme importanza, dal procuratore Scaglione a Ninni Cassarà e ancora il giudice Rosario Livatino, Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro, Pio La Torre, al tempo parlamentare e segretario regionale del PCI, del democristiano Piersanti Mattarella, fratello dell’attuale presidente della Repubblica e all’epoca dell’omicidio presidente della Regione Sicilia, ovviamente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e le bombe fatte esplodere a Roma, a Firenze, nei pressi di fondamentali monumenti e luoghi simbolo della Nazione. Ci aggiungiamo anche il fallito attentato a Maurizio Costanzo e abbiamo un quadro dei casi più emblematici, dato che la strategia della tensione, l’attacco allo Stato era cominciato già, proseguendo poi in maniera non costante, nel 1963 con la storica strage di Ciaculli, in cui morirono a causa di una bomba 7 carabinieri e che portò alla costituzione della commissione interparlamentare antimafia.

Dunque, il concorso esterno è stato giustificato da una condizione di straordinaria emergenza, difficile pensare che in uno stato di diritto di democrazia liberale possa resistere così com’è oggi nei secoli dei secoli. Perché già la definizione “concorso esterno” è frutto di un arrampicamento, di un compromesso lessicale di due parole, di un sostantivo e un aggettivo che di per sé non stanno proprio benissimo insieme da un punto di vista del loro significato letterale. Se è vero, infatti, che si può concorrere a degli obiettivi, stando comunque all’esterno del gruppo o del consesso che direttamente si coagula in un accordo politico-economico o malavitoso, come in questo caso (l’appoggio esterno ad un governo, una maggioranza o un’amministrazione comunale è una modalità esistente e lecita, per esempio), è anche vero che nel caso di un reato che può comportare durissime nell’ordine di decine di anni, non c’è in ballo una giunta locale o un governo nazionale, ma una causa di gran lunga più importante: la libertà personale di un cittadino che, entrando in carcere o venendo comunque accusato di aver brigato insieme alle mafie, cambia completamente il registro della propria esistenza. Una contestazione di questo tipo, insomma, cambia i connotati, i punti di riferimento quotidiani, i comportamenti, i modi con cui ci si rapporta agli altri. E se per un reo questo ci sta ed è stato anche messo in conto nel momento in cui è diventato un collaboratore esterno della criminalità, per un non reo siamo di fronte ad una condizione non molto lontana dalla condanna a morte.

Al riguardo, non per riesumare vogliano sempre riesumare, da penitenti radical-pannelliani quali ci sentiamo ancora, il caso di Enzo Tortora, ma il grande presentatore Rai, dopo quello che passò, si ammalò di cancro e morì, nonostante l’assoluzione definitiva e la riabilitazione pubblica, con tanto di ritorno in pompa magna nella Rai. Insomma, per un liberale come il sottoscritto è molto più tranquillizzante perché più ortodossa in termini di scienza giuridica, in quanto gemmata dal reato associativo esistente e fondamentale anche al di fuori delle pratiche mafiose, la contestazione di partecipazione diretta alla camorra o ad un altro clan organizzato, perché in questo caso devi trovare prove dirette relative il più delle volte a partecipazioni fisiche, a contatti quasi epidermici tra il criminale organizzato e il politico arruolato, rispetto ad un concorso esterno che, a nostro avviso e ad avviso degli studiosi di scuola liberale, amplia troppo il perimetro di quello che vogliamo definire il “sentire discrezionale” di un giudice, di un collegio di giudici o di una corte d’assise, la quale intervieni processi nei quali sono presenti imputati per omicidio o per altri reati simili contro la persona.

E se la giurisprudenza Cassazione ha significativamente delimitato questo perimetro, restringendolo e rendendolo soprattutto più visibile, più leggibile, è ancora vero che questa esternalità del concorso resta un concetto anomalo e non ancora definitivamente perimetrato, offrendosi dunque a possibili valutazioni di libero pensiero su ciò che è considerabile “concorso esterno” e su quelli che sono i limiti che lo distinguono dalla scelta di un quieto vivere operato da un politico o da un imprenditore, rispetto agli interessi che le cosche, i clan, le ‘ndrine o quelli della Sacra Corona pugliese coltivano nei territori dove operano quel politico pavido e quell’imprenditore che lo imita. Una situazione, quest’ultima, che appartiene alla sfera del giudizio politico che si può articolare anche in una critica feroce, in una denuncia concettualmente forte di un atteggiamento riprovevole, ma che tale è definibile da un punto di vista etico politico, tutt’altra cosa rispetto a quello di carattere giuridico e conseguentemente giudiziario.

Sicuramente, e per questi motivi, il processo di Appello a cui Nicola Cosentino si sottoporrà di qui a pochi mesi, per rispondere all’accusa di concorso esterno è, a nostro avviso, più rischioso. L’accusa cercherà di dimostrare che Cosentino abbia stretto un patto con un capo clan o che abbia promesso appoggio agli interessi malavitosi in cambio di voti per attivare la cosiddetta “rilevanza” del comportamento in funzione del concorso esterno. Certo, la citata giurisprudenza della Cassazione obbliga la procura generale a dimostrare che Cosentino abbia messo in opera un contenuto comportamentale casualmente rilevante, al limite del decisivo per la sopravvivenza e la perpetuazione del clan.

L’accusa all’ex leader regionale di Forza Italia è legata alla vicenda ECO4 e ai meccanismi politici che avrebbero informato tutta quella gestione, ma va pure oltre, nel senso che, a suo tempo,  la Dda e il giudice che l’ha condannato a Santa Maria Capua Vetere, lo hanno additato come “politico a disposizione del clan dei Casalesi per qualsiasi evenienza“, allargando dunque lo spettro ben al di là di un’attenzione focalizzata solamente sul contesto del Consorzio CE4 e di ECO4.

Insomma, questo reato ha un connotato sfuggente, semovente, di difficile codificazione nonostante i pronunciamenti che ne hanno costituito la giurisprudenza. Un barlume di ottimismo, Cosentino e i suoi difensori lo possono trovare nel fatto che alcuni dei pentiti, escussi in fase istruttoria e durante il dibattimento di primo grado del processo ECO4, sono stati considerati inaffidabili già nel processo dei carburanti e successivamente in quello de Il Principe e la “scheda ballerina”.

Se ciò può alimentare qualche riflessione nella testa dei giudici della corte di Appello, è anche vero che questi pentiti possono essere stati, usando un gergo tecnico, poche conferenti sui reati specifici dei due processi conclusi con altrettante assoluzioni, mentre su quella che è comunque, in partenza, una generica disponibilità del politico rispetto alle esigenze del clan, potrebbero essere valutati, stiamo parlando del processo ECO4, in chiave, diciamo così, più sociologica e più generale, perché un po’ di sociologia, un po’ di generalità, un po’, per dirla tutta, di discrezionalità, sopravviveranno sempre poiché biologicamente ed endemicamente funzionali ai tratti identitari del reato di concorso esterno.

Infine c’è la questione dei nuovi pentiti. Ne Il Principe e la “scheda ballerina, durante il dibattimento la Procura Generale ha fatto ascoltare Nicola Schiavone, cosa che potrebbe accadere anche nel processo ECO4. E queste dichiarazioni sono suscettibili di avere un altro tipo d’impatto su i giudici, perché non andranno collegate a fatti specifici, alla commissione di un preciso reato di corruzione o di falso consumatosi con una modalità e con tempi determinati e conclamati così come successo nei processi de Il Principe e delle pompe di benzina, ma con il concetto di mafiosità di Cosentino, che rappresenterà un argomento incidente se non addirittura dirimente nel processo per concorso esterno.

Torneremo su questo argomento, dato che ci sono alcuni fatti che abbiamo a suo tempo raccontato, a partire dalle vicende della centrale di Sparanise di cui, in una delle prime inchieste di CasertaCe, quattro puntate datate anno 2011, scrivemmo tutto il male del mondo relativamente al substrato politico, consociativo e compromissorio che mise insieme in quell’affare le ragioni della famiglia imprenditoriale dei Cosentino con quelle di precisi mondi vicini all’allora governatore Antonio Bassolino. Lavorammo a lungo su quell’inchiesta e nulla ci tenemmo dentro, spianando, radendo al suolo letteralmente, quando tutti gli andavano a leccare i piedi giornalmente, quello che era il politico più potente della provincia di Caserta e tra i più potenti della Campania. Ma non trovammo, nonostante il lavoro durissimo che svolgemmo ed una certa predisposizione mentale ad essere aperti ad un’eventuale collegamento tra la famiglia Cosentino e il clan dei Casalesi, elementi che ci potessero far ritenere che in quell’affare ci fossero interessi diretti, oltre al bottino estorsivo, del clan dei Casalesi. Magari ci sbagliavamo, ma le dichiarazioni dei pentiti sulla centrale di Sparanise, che entreranno nel processo di Appello Eco4, le volgiamo proprio rileggere sillaba per sillaba, poiché pensiamo di avere profonde competenze sulla questione, così da poter esprimere un punto di vista argomentato sulle propalazioni che Nicola Schiavone e soci hanno affidato ai verbali sul citato affare della centrale termoelettrica di Sparanise.