AVERSA. La ditta che ha dominato la pubblica illuminazione per 10 anni presenta un inquietante project financing. Nuove soglie del Codice Appalti con i divieti Anac e si capisce il perché

17 Settembre 2023 - 11:04

Il project lo abbiamo scovato nel Piano triennale delle opere pubbliche. Per le gare oltre la soglia comunitaria (5.38 milioni) non c’è il vincolo di non partecipazione alle imprese che hanno prestato il servizio alle imprese che hanno vinto la gara. E allora perché viene perseguita la strada del progetto di finanza? Ve lo spieghiamo con un articolo tutto sommato breve, considerata la difficoltà dell’argomento

AVERSA (g.g.) – C’è un fatto strano che si sta verificando nella gestione di una dei servizi fondamentali resi ai cittadini dall’amministrazione comunale di Aversa.

Un po’ di tempo fa è scaduto il contratto che ha consentito alla Citelum – che lascia una traccia online come Scarl, Citelum Napoli Illuminazione, e poi una più corposa come Citelum Italia Spa – di esercitare la gestione del servizio di pubblica illuminazione a partire dal 2014.

Questo è un articolo di installazione di una vicenda. Quindi, non sappiamo dirvi ancora (ma lo sapremo nei prossimi gionrni) chi sono gli amministratori e i soci di questa Citelum e quanto fosse la durata del contratto stipulato nel 2014, a seguito, riteniamo, della gara di appalto bandita dal comune di Aversa per una cifra, riteniamo, abbastanza corposa, vista la lunga durata dell’esercizio.

L’argomento l’abbiamo scelto in questi giorni dopo che abbiamo saputo che il comune di Aversa ha affidato, in maniera veloce

veloce, il servizio di illuminazione a una società diversa dalla Citelum. E sempre nei prossimi giorni vi daremo informazioni sull’identità.

Ma il fatto più importante riguarda l’esistenza all’interno del Piano triennale delle opere pubbliche di un project financing allegato dalla Citelum per la gestione della pubblica illuminazione proprio nella seconda città della provincia di Caserta.

Non potendo partecipare per una nuova gara pluriennale, pare che Citelum entri dalla porta ed esca dalla finestra. Ma in realtà la Citelum, pur ballando sul crinale del discrimine della legittimità sulla partecipazione o sul fdivieto di partecipazione della nuova gara, forse, la titolarità a starci ci sarebbe pure.

E qui dobbiamo tornare ad una delle citazioni più frequenti che questo giornale utilizza quando affronta argomenti relativi alla ripartecipazione di imprese, che hanno esercitato ed esaurito un appalto vinto per un tot di anni, alla gara successiva.

Da qualche mese a questa parte la questione è radicalmente mutata dall’approvazione di quel decreto legislativo che ha modificato sensibilmente tutte le soglie relative ai criteri di aggiudicazione dei lavori pubblici.

Questa riforma, che andava bene per la Svizzera, la Finlandia, per la Germania e forse per la Francia, ma non certo per l’Italia e soprattutto il Sud Italia, ha scatenato i festeggiamenti all’interno delle case già sontuose di politici e dirigenti comunali corrotti.

Ma al di là di questo, ha sancito che gli affidamenti pubblici di lavori fino a 150 mila euro possono essere decisi in maniera totalmente diretta, i servizi e le fornitura, invece, fino ai 140 mila euro. Per quanto riguarda i lavori da 150 mila euro e un centesimo al milione di euro, questi potranno essere aggiudicati con  procedura negoziata, previa consultazione di almeno 5 operatori economici e senza pubblicazione del bando. Dal milione di euro fino ai 5 milioni e 380 mila euro, ovvero la soglia comunitaria, procedura negoziata, udite udite, senza pubblicazione del bando, con una differenza minima rispetto al range precedente, ovvero la consultazione di almeno 10 operatori economici e non 5.

Roba da pazzi che in un Paese come l’Italia diventa roba assolutamente criminogena.

È evidente che la Linea guida numero 4 dell’autorità anticorruzione (Anac), dovrà trovare un suo adeguamento, un suo adattamento a questa rivoluzione. Ma per il momento questa abbiamo e da questa ci facciamo guidare nel ragionamento.

L’articolo 3.6 così recita:

Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento
immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente
e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico,
ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di
rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto,
nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel
precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite
procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di
regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato
o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici
tra i quali effettuare la selezione.

Mentre il 3.7 spiega:

Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del principio di
rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente
abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente

Domanda: quali sono quelle “aperte al mercato?“. Praticamente nessuna. Si può ritenere, quindi, che fino a 5.38 milioni di euro esista una direttiva Anac applicata in automatico alle nuove soglie che rende non invitabile l’impresa vincitrice dell’appalto alla gara successiva.

Ma qui stiamo parlando della pubblica illuminazione, cioè di un appalto pluriennale sicuramente superiore ai 5.38 milioni e, quindi, regolato da norme europee, realmente concorrenziale ed aperto, per il quale nelle raccomandazione Anac non esiste, quindi, il divieto totale, bensì un vincolo parziale, cioè una vera e propria raccomandazione a reiterare questa partecipazioni a casi eccezionali.

Per cui, il comune di Aversa, aprendo la procedura, non avrebbe nessun obbligo, nel momento in cui verifica l’sistnza di esigenze eccezionali, di scartare l’offerta della Citeleum.

Ma si sa che quelle gare lì, quelle ordinarie, sono meno controllabili e con questo nodo delle motivazioni eccezionali si offrirebbero argomenti aggiuntivi per ricorsi al Tar o al Consiglio di Stato di imprese soccombenti.

Al contrario, invece, un project è un autostrada che vede l’impresa, che si vede approvare il piano dalla giunta comunale, verso una comoda aggiudicazione.

Argomento interessante su cui ritorneremo.