Imprenditore vuole aprire una concessionaria auto, ma la prefettura glielo vieta per il suo passato
29 Settembre 2025 - 17:12

CASERTA – La Quinta Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha accolto il ricorso presentato da un imprenditore casertano, annullando il provvedimento con cui la Prefettura di Caserta aveva vietato l’esercizio dell’attività di autonoleggio senza conducente.
La Prefettura, nello specifico, aveva negato al titolare della ditta il requisito di “buona condotta”, indispensabile per il proseguimento dell’attività. A sostegno della propria decisione, l’amministrazione aveva fatto riferimento a un procedimento penale per lesioni personali aggravate – conclusosi con l’estinzione del reato a seguito della messa alla prova –, a due segnalazioni per detenzione di sostanze stupefacenti risalenti al 2019 e al 2020, nonché a due contravvenzioni per il mancato rispetto delle normative anti-Covid, verificatesi nel 2020.
L’imprenditore ha impugnato il provvedimento, sostenendo che la Prefettura avesse valutato in modo erroneo la natura e l’esito dei precedenti segnalati. Inoltre, il ricorrente ha eccepito l’illegittimità temporale dell’intervento prefettizio: il divieto sarebbe stato notificato oltre i 60 giorni previsti per legge dalla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), senza che fossero state addotte “sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza”, unica condizione che avrebbe potuto giustificare un intervento così tardivo.
Il Tar ha giudicato fondate le tesi del ricorrente. In particolare, i giudici amministrativi hanno rilevato che l’attività era stata regolarmente avviata a seguito di Scia nel settembre 2023, mentre la Prefettura aveva avviato il procedimento inibitorio solo nel novembre 2024, per concluderlo nel gennaio 2025. Un lasso di tempo ritenuto “ben oltre il termine perentorio di 60 giorni”, tanto più che i fatti posti a base del provvedimento erano tutti antecedenti all’inizio dell’attività, e non costituivano dunque circostanze nuove o sopravvenute.
Per queste ragioni, il Tar non solo ha annullato il provvedimento della Prefettura, ma ha anche condannato l’amministrazione al risarcimento delle spese legali, quantificate in 2.000 euro a favore del ricorrente.