Scusate se ci ripetiamo, ma a Terra di Lavoro Spa hanno fatto reato di appropriazione indebita. Centinaia di famiglie costrette a pagare ingiustamente

3 Settembre 2018 - 21:23

Caserta – (G. G.) Il problema è che noi vorremmo anche liberarci dalle nefaste vicissitudini di Terra di Lavoro Spa, la società il cui capitale è interamente tra le mani dell’amministrazione provinciale. il problema è che le nefandezze di questa azienda nonostante e tali che noi ci troviamo nella condizione di chi, armato di falce tagliente, si affanna a cercare una strada, una luce, ma più tagliamo e più la mala pianta ricresce.

In redazione, nelle ultime settimane, capendo i nostri lettori che ci occupiamo da anni di questo argomento, sono arrivate decine e decine di segnalazioni con tanto di documenti probatori sul fatto che Terra di Lavoro Spa ha chiesto e ottenuto il pagamento della cifra di 61 euro ai proprietari di stufe a pellet o che usano prodotti riconducibili alla definizione di biomasse, insomma oltre ad una generale esenzione riguardante l’alimentazione effettuata mediante fonti rinnovabili Questa riscossione è fuori legge senza sé e senza ma.

Ci rendiamo conto che si tratta di un’affermazione grave. Ma questi di terra di lavoro continuano a sconcertare per la loro superficialità, per la loro ignoranza. ma siccome la legge non ammette ignoranza, allora noi ritorniamo a parlare di appropriazione indebita. dunque, a nostro avviso, della consumazione di un reato penale.

Fuorilegge abbiamo scritto prima: la spiegazione, la motivazione di questa stroncatura è frutto del semplice del semplice combinato tra l’articolo 9 del D.P.R. n. 74/2013, il quale recita: “(…) non si possono fare accertamenti e/o ispezioni se non sono previsti i controlli di efficienza energetica”.

Detta così, aggiungiamo noi, può significare tutto e può significare niente. e allora a che serve il combinato tra due leggi? L’anno successivo, nel 2014, il governo avverte la necessità di precisare nel dettaglio ciò che l’articolo 9 del D.P.R. definisce in linea generale.

Lo fa con un Decreto ministeriale, del 10 febbraio 2014. All’articolo 2 comma 2 è così riportato: “il comma 1 non si applica agli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fermo restando la compilazione del libretto.”

E andiamolo a leggere il passaggio cruciale del decreto legislativo appena citato. Ecco il punto nell’articolo 2 che definisce energie rinnovabili le fonti esenti dai controlli: “Eolico, solare, aerotermico, geotermica, biomasse…” e molto altro ancora.

ora la definizione di biomasse è nota. Sono tali: “la frazione biodegradabile dei prodotti provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze animali e vegetali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse.” In pratica ciò che alimenta l’80% delle stufe e dei termocamini i cui titolari sono stati costretti a pagare i 61 euro.

Per l’appunto, appropriazione indebita.