L’attore di “Gomorra” condannato all’ergastolo per un delitto nella faida dei Casalesi, “inchiodato” da due pentiti
29 Settembre 2019 - 18:45
VILLA LITERNO – La Corte di Cassazione nei mesi scorsi ha respinto il ricorso presentato contro l’ergastolo comminato a Bernardino Terracciano, 71 anni di Villa Literno (ha preso parte al film “Gomorra” di Matteo Garrone nel 2008, ricoprendo il ruolo di “Zi Bernardino” – LEGGI QUI IL NOSTRO PRIMO ARTICOLO). La pena massima gli è stata inflitta per l’omicidio di Luigi Caiazzo, ucciso nell’ottobre ’92 nella faida dei casalesi e il cui corpo non è mai stato ritrovato.
Secondo l’accusa, Terracciano aveva reso disponibile la sua masseria per commettere il delitto, mentre Caiazzo fu condotto nel luogo dove venne ucciso dal fratello Giuseppe, condannato all’ergastolo anche lui. Altre due condanne a vita sono state comminate a Francesco Bidognetti e Raffaele Cantone.
Il nodo del ricorso presentato era legato all’assenza di riscontri concreti della partecipazione al delitto. Ma per i giudici della Suprema Corte, le prove sono risultate decisive, anche perchè sono state riscontrate le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Pasquale Vargas
“Le decisioni di primo e secondo grado hanno evidenziato – scrivono i giudici – che Pasquale Vargas, coesecutore materiale, lo colloca (Bernardino Terracciano, ndr) come presente al momento dell’arrivo, nella masseria di famiglia, della vittima, accompagnata sul posto da Giuseppe Terracciano. Si tratta di dichiarazione resa da soggetto che si autoaccusa della partecipazione materiale al fatto di sangue, ricca di dettagli apprezzati compiutamente nelle due decisioni di merito. Le affermazioni del Vargas hanno trovato riscontro specifico tanto nella narrazione di Domenico Bidognetti, portatore anch’egli di conoscenza diretta sulla fase organizzativa, che in quelle (de relato) di Francesco Cantone e Luigi Diana“.
Per i giudici della Cassazione, inoltre, “non appaiono fondate le critiche (della difesa, ndr) relative alla pretesa contraddittorietà del movente e quella relativa alla assenza di prova della ‘vicinanza’ di Bernardino Terracciano al gruppo Bidognetti già nell’anno 1992. Ed invero, va in primis evidenziato che, a fronte di una prova piena della avvenuta esecuzione dell’omicidio (derivante dall’incrocio narrativo tra le diverse fonti autonome, cui si aggiunge sul piano logico l’avvenuta esecuzione dell’omicidio il giorno successivo in danno del padre della prima vittima ed il fatto oggettivo della scomparsa di Caiazzo Luigi) cui si ricollega il dato storico della pregressa militanza tanto dei Caiazzo che di Bernardino Terracciano nella organizzazione NCO, appare del tutto logico ritenere che i Caiazzo rappresentassero un potenziale rischio per il gruppo ‘vincente’ dei Casalesi e finisce con il diventare irrilevante la verifica dell’avvenuta manifestazione di effettiva ‘ribellione’ di costoro verso il gruppo Bidognetti, posto che la selezione degli obiettivi può avvenire anche a scopi preventivi, come l’esperienza giudiziaria insegna“.
Inammissibili sono stati considerati i ricorsi di Francesco Bidognetti, Raffaele Cantone e Roberto Vargas. Unici ricorsi accolti, quelli relativi alla statuizione della confisca nei confronti di Mariella Attili e Giuseppe Terracciano. Per loro, rinvio alla Corte d’Assise d’Appello di Napoli.