Aspirante poliziotta casertana fatta fuori per “disturbi mentali”, ma per l’ASL è sana. LA DECISIONE DEI GIUDICI
25 Novembre 2024 - 18:30
CASERTA – Era ad un passo dall’entrare in Polizia di Stato, in qualità di agente tecnico, ovvero un ruolo manuale, scientifico, previsto dal decreto del presidente della Repubblica 337 dell’aprile del 1982. Un esempio per tutti, un agente tecnico è quello che fa parte della polizia scientifica.
Dicevamo, c’era quasi questa ragazza casertana quando, a seguito dell’accertamento compiuto dalla commissione medica, gli esperti della polizia hanno espresso il giudizio di non idoneità a causa di disturbi mentali, previsti dalla tabella del decreto 2003 numero 198, comma 8, lettera b, nel quale vengono specificati i vari problemi mentali, dovuti a malattie mediche generali e non specifiche patologie neurologiche.
Si tratta di un giudizio di idoneità che renderebbe impossibile al soggetto, in questo caso alla poliziotta casertana, l’adattamento e la capacità di associarsi, relazionarsi per un ruolo delicato come quello di agente.
La giovane aspirante poliziotta ha ovviamente contestato la decisione, portando il giudizio della commissione medica e il ministero degli Interni dinanzi al TAR del Lazio.
Secondo la tesi della donna, si tratterebbe di una valutazione priva di qualsiasi fondamento, in contrasto con degli accertamenti psicodiagnostici eseguiti all’ASL di Caserta, dei quali non emerge alcuna patologia mentale.
Il TAR del Lazio, precisamente la sua prima Sezione, ha però confermato la decisione della commissione medica.
La corte non entra nel merito della disamina clinica, ma l’orientamento la giurisprudenza è che gli accertamenti medici eseguiti da altri organi pubblici relativamente a un requisito di idoneità psicofisica, o attitudinale, non sono equivalenti a quello compiuto dalla commissione medica prevista per i concorsi.
Scrivono i giudici che questi esami “potrebbero essere stati svolti in condizioni ambientali particolarmente favorevoli“, cosa che non garantirebbe la parità tra i concorrenti.
Respinto, quindi il ricorso dell’aspirante agente tecnica di polizia originaria della nostra provincia che, però, potrà portare il caso anche al consiglio di stato di loro impugnando la sentenza del Tar Lazio.