Di Nardo «Vs» Comune di Mondragone, vittoria bis del Comandante: cancellate tutte le sanzioni disciplinari

8 Agosto 2025 - 09:32

Denunciò illeciti interni, successivamente l’Ente lo sospese dal lavoro. Ma prima il Tribunale sammaritano e poi anche la Corte d’Appello gli hanno dato ragione

MONDRAGONE / TEANO / CARINOLA / MINTURNO / ISERNIA (Elio Zanni) – L’ex Comandante dei Vigili Urbani di Mondragone, Antonio Di Nardo, emerge vincitore da un lungo contenzioso giudiziario contro la sua ex Amministrazione comunale. Due diverse sentenze, una del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e l’altra recente della Corte d’Appello di Napoli, hanno ribadito le sue ragioni, ribaltando gli addebiti e le sanzioni disciplinari inflittegli e scagionandolo da ogni accusa.

Di Nardo, che è stato Tenente presso il Comando di Teano fino al 2013, dove fu ribattezzato «l’innovatore», ha portato le sue idee del «Vigile aggiornato» ossia «in formazione continua» anche a Carinola e Minturno prima di approdare a Mondragone dove, all’epoca, trovò un terreno ostico ai suoi progetti confusi come ambizioni personali. Oggi ricopre il ruolo di Comandante a Isernia, capoluogo di provincia.

Primo grado di giudizio

Le vicende giudiziarie che lo hanno riguardato sono iniziate nel dicembre 2018, divenendo di dominio pubblico l’anno successivo. Al centro delle accuse c’erano due serie di sanzioni: due sospensioni dal lavoro e dalla retribuzione per un totale di 22 giorni, e un congelamento della progressione economica.

Nel primo grado di giudizio, presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (causa iscritta al n. 6241 del Ruolo gen. affari lavoro dell’anno 2019) le ragioni a supporto delle decisioni del Comune apparvero subito deboli, e tutte le accuse furono rigettate. In questa fase, il giudice ebbe già a definire come «illegittime» le sanzioni disciplinari inflitte a Di Nardo. Quest’ultimo, assistito dall’avvocato Antonietta Di Tano [Castelforte (LT) NdR], dimostrò l’infondatezza delle sanzioni, sostenendo che fossero motivate da ritorsioni per le sue denunce di illeciti interni e che le stesse fossero state applicate in violazione di legge. Ebbene, il giudice di primo grado, pur non riconoscendo il carattere ritorsivo dei provvedimenti, ritennero che le sanzioni disciplinari fossero comunque «totalmente illegittime».

class="wp-block-heading">L’appello del Comune

Non soddisfatto dell’esito della sentenza di primo grado, il Comune di Mondragone decise di appellare la decisione presso la Corte d’Appello di Napoli. Sezione controversie del lavoro composta dai Magistrati: dr. Antonietta Savino, dr. Stefania Basso, dr. Daniele Colucci – Presidente – Consigliere – Consigliere rel. In effetti, il Comune (tramite i legali ingaggiati) pensava forse di ribaltare la sentenza basando le sue accuse su tre punti chiave; che qui riportiamo solo per completezza d’informazione:

  1. La mancata segnalazione di una denuncia penale contro un altro dipendente.
  2. Il rilascio di interviste ai media (Carinola.net e la Rai) senza l’autorizzazione del Sindaco.
  3. Comunicazioni ritenute in ritardo di altre denunce penali.

La Corte d’Appello, tuttavia, ha rigettato il ricorso del Comune – Sentenza n. 2889/2025 – confermando la sentenza di primo grado e smontando ogni singola accusa. Come? È presto detto: sulla mancata segnalazione, la Corte ha accertato che l’Amministrazione era già a conoscenza dei fatti e aveva scelto autonomamente di non agire. Sulle interviste ai media – fatto che ha incuriosito anche la nostra redazione – la Corte ha inflitto un duro colpo all’accusa. L’amministrazione, infatti, non è riuscita a produrre prove dell’esistenza o del contenuto degli articoli o delle dichiarazioni. Come ribadito dalla Corte, «l’onere della prova spetta all’accusa», e il Comune non è stato in grado di adempiere a questo compito. Anche sul ritardo nella comunicazione delle denunce, la Corte ha dato ragione a Di Nardo. Sebbene la segnalazione fosse arrivata dopo un certo lasso di tempo dai fatti, il Comune non è stato in grado di dimostrare che questo fatto avesse causato un danno concreto all’Ente. Meno che mai è riuscito poi a dimostrare cosa intendesse per «ritardo», concetto non cristallizzato in nessun atto dell’Ente e quindi indefinito in termini temporali; ossia di tempistica.

Un’onta incancellabile

In definitiva, la Corte ha stabilito che l’intero impianto sanzionatorio del Comune era privo di fondamento e di prove concrete, sancendo la completa vittoria su tutti i fronti dell’ex Comandante di Mondragone e mettendo un punto finale a una vicenda giudiziaria ormai annosa e assai stressante l’ingiustamente accusato. L’Amministrazione dovrà ora pagare le spese legali di Di Nardo, nella fattispecie all’avv. Di Tano. Resta però il danno personale e d’immagine subito dal Comandante, specialmente a causa della sospensione dello stipendio. Si tratta di ferite personali, familiari e professionali che difficilmente il tempo potrà mai riuscire a rimarginate.

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