Il destino dell’impianto di rifiuti speciali che Gesia vuole costruire nel casertano, torna in mano alla 4^ sezione Consiglio di Stato

4 Luglio 2025 - 09:15

In violazione di norme regionali e provinciali, grazie a errori e omissioni di chi avrebbe dovuto difendere il territorio. Stavolta saranno richieste indagini penali

TEANO (Fernando Zanni) – Il Decreto Dirigenziale regionale n. 119 del 23 giugno 2025 che ha negato nuovamente l’autorizzazione alla Gesia a costruire a Teano, in località Santa Croce, un mega impianto di trattamento di rifiuti speciali, anche pericolosi, dando esecuzione alla Sentenza del Tar Campania n. 812/2025 e che aveva fatto tirare un sospiro di sollievo a tutta la Comunità teanese (e non solo), rischia di non avere alcun effetto pratico.

Ancora una volta il destino dell’impianto della Gesia dipenderà dalla decisione della quarta Sezione del Consiglio di Stato. La vicenda, che sembrava risolta finalmente nel rispetto delle leggi e programmazioni territoriali regionali e provinciali già esistenti nel 2021 all’epoca dell’ultima Conferenza dei Servizi, si riapre dunque all’insegna dell’incertezza della decisione di un Giudice sul quale pendono, a ragione o a torto, molte perplessità e preoccupazioni. Ma perché proprio la quarta sezione del Consiglio di Stato, prestigioso giudice di appello della giustizia amministrativa, suscita a Teano inquietudine e timore?

All’inizio è stata proprio la sentenza n. 3479/2023 della IV sezione del Consiglio di Stato a ri-aprire la strada della fattibilità dell’impianto alla Gesia. Ma soprattutto è sembrato che lo abbia fatto con una motivazione «sartoriale» che ha suscitato qualche dubbio. Provincia e Comune all’epoca però (2023) rimasero inerti e Teano ha dovuto così subire il passaggio in giudicato della sentenza.

Ricordiamoci che la Regione aveva già negato l’autorizzazione alla Gesia con il Decreto n. 145/2021 e che il Tar Campania (Sentenza 3622/2022), attivato dal ricorso della Gesia, aveva confermato e avallato l’operato della Regione. L’ulteriore ricorso in appello al Consiglio di Stato della Gesia, IV Sezione, aveva invece rimesso tutto di nuovo in gioco annullando il decreto di diniego n. 145/2021 (Sentenza n. 3479 del 04 aprile 2023).

Il sospetto è sorto perché la quarta sezione incardinò la sua decisione di riformare la Sentenza del Tar su frammenti motivazionali finali del Decreto e non sull’analisi complessiva dei pareri non favorevoli riportati integralmente nello stesso decreto. Insomma, per farla breve, anziché leggere integralmente i pareri negativi riportati nel decreto, il Consiglio di Stato si è «accontentato» solo di una loro estrema sintesi, parziale e non corretta, fatta dall’estensore del Decreto per chiudere la narrativa e passare al «dispositivo».

Ora, se si sospetta che un Giudice abbia commesso degli errori si ricorre avverso la decisione e si chiede giustizia. Così funziona la procedura per ottenere la verità giudiziaria più vicina alla realtà dei fatti. Purtroppo, all’epoca né il Comune né la Provincia ritennero di ricorrere per Revocazione, oppure per Cassazione e la decisione passò in giudicato diventando «verità giudiziaria». Ma la percezione della Comunità teanese di aver subito un torto, un’ingiustizia ha covato a lungo sotto la cenere. Ecco le radici della percezione negativa.

Oggi la storia sembra ripetersi a contrario, con una inversione di segno del decreto regionale – c’è stato, da un lato, un decreto regionale che ha autorizzato l’impianto, proprio in nome della sentenza della IV sezione del C.d.S. e, dall’altra, una sentenza del Tar Campania, esecutiva, che lo ha annullato. La Gesia ricorre in appello al consiglio di stato, IV sezione, e prima dell’udienza fissata per lo scorso 26 giugno la Regione, ritornando sui suoi passi, ha ripristinato il diniego dell’autorizzazione alla Gesia – ma la IV sezione cosa fa? Ritiene di poter ignorare il decreto regionale.

Normalmente, quando nel corso del giudizio amministrativo sopravviene un provvedimento (nel nostro caso il decreto di diniego dell’autorizzazione) che rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato (la Sentenza del Tar Campania), il Giudice amministrativo dichiara ritualmente l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio per l’impossibilità sopravvenuta del conseguimento dell’obiettivo del ricorrente (Gesia).

Invece, all’udienza del 26 giugno scorso, in base ad un orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, sembra che le cose siano andate diversamente. Il Giudice di appello non ha considerato la sopravvenienza (il decreto regionale) tale da rendere «certa e definitiva l’inutilità della sentenza per avere fatto venir meno, per il ricorrente, qualsiasi residua utilità, anche soltanto strumentale o morale, derivante da una possibile pronuncia di accoglimento».

Ergo, la quarta sezione del Consiglio di Stato, ritenendo la sentenza ancora utile alla Gesia, si pronuncerà nel merito come se il decreto di diniego non esistesse. Nel caso che ritenesse valida la tesi del Tar Campania (che ha annullato il decreto di autorizzazione alla Gesia), il nuovo decreto regionale di diniego dell’autorizzazione sarebbe valido ed efficace (e costringerebbe la Gesia ad un nuovo ricorso al Tar); viceversa, se dovesse decidere di riformare la sentenza del Tar e, dunque, annullarla, richiamerebbe in vita il decreto di autorizzazione dell’impianto e la Gesia potrebbe iniziare i lavori in un sito assolutamente non idoneo.

Orbene, l’interpretazione della «verità giudiziaria» (quella che si è consolidata con le sentenze passate in giudicato) – che viola tutto il sistema normativo e dei Piani territoriali regionale e provinciale – è ora di nuovo nelle mani della quarta sezione del Consiglio di Stato. Ma questa volta, si spera, molti impareranno dagli errori. In ballo non ci dovrebbe essere solo una reazione amministrativa, ma anche la richiesta di indagini di rilevanza penale. Dal momento che tutta la vicenda, a partire dal finanziamento di INVITALIA, ancora attivo, fino ad arrivare alla sentenza del Consiglio di Stato del 2023, merita un ulteriore approfondimento.