IL FOCUS. AVERSA. Che birbantella la dirigente Accardo. Ecco come la Sogert, che doveva essere esclusa per i problemi giudiziari di Felice Coppola, rientrerà grazie al Tar che darà l’okay al ribasso del 65%
6 Novembre 2024 - 20:30
Invitiamo i componenti della famiglia Coppola da Grumo Nevano a leggere attentamente questo articoli, ad evitare di inviarci improbabili messaggeri per pubblicità o altro, visto che noi lavoriamo per sport, ed eventualmente di replicare nel merito di questo articolo, profondendo lo stesso sforzo da noi compiuto nel dettagliare quadro normativo. Siamo sempre disponibili, infatti, a confrontarci, non ritenendo di avere la verità in tasca, ma rivendicando il valore del nostro sputare sangue nella costruzione di articoli simili
AVERSA (gianluigi guarino) – E’ molto probabile che, con il prefetto che ci siamo ritrovati negli ultimi anni, ossia Giuseppe Castaldo, trasferitosi, per nostra grazia ricevuta, a Cagliari, l’ufficio di governo di Caserta non abbia nemmeno stipulato la convenzione che la Prefettura di Napoli, insieme all’istituzione della Città Metropolitana, omologa della nostra amministrazione provinciale, e la Camera di commercio del capoluogo partenopeo, hanno dato corpo, aprendola alle firme di tutti i Comuni che all’area metropolitana appartengono.
Stamattina, in orario di ufficio, abbiamo cercato di metterci in contatto con la Prefettura di Caserta che, pur leggendo e ascoltando la nostra domanda, non replica, avrebbe detto Michelangelo (ma li si trattava di un capolavoro, ma qui tutt’altro) non favella, fornendoci l’idea che questo protocollo qui a Caserta non è stato mai messo insieme.
E sarebbe molto grave perché redigerlo, firmarlo e indurre i comuni ad aderirvi rappresenterebbe una presa d’atto, un assorbimento delle norme previste nel decreto legislativo n.36 del 2023, legge delega con cui, dopo la riforma del 2016, in Italia è stato modificato, ancora una volta, il Codice degli appalti.
In alcune sue parti modificato in maniera sostanzialmente negativa, come abbiamo scritto sin dall’anno scorso, bollando quali norme criminogene quelle che hanno innalzato le soglie che permettono di fatto ai dirigenti, responsabili dei vari procedimenti di comuni, province e altri enti strumentali di fare il bello e il cattivo tempo fino ai 150mila euro di affidamenti.
Ma questo è un discorso che CasertaCe ha fatto e messo su carta centinaia di volte ed è inutile soffermarvicisi ancora una volta.
Ci sono però anche cose positive nel nuovo Codice degli appalti. Ad esempio, quella assorbita nell’articolo 6 del citato protocollo d’intesa tra Prefettura, Area Metropolitana, Camera di Commercio e Comuni, in pratica tutti, che vi hanno aderito nel perimetro di quella che un tempo fu la provincia di Napoli e che oggi si chiama Area Metropolitana, ma in pratica è la stessa cosa.
L’articolo 6 prevede l’esclusione dalle procedure di gara le imprese i cui legali rappresentanti sono stati attinti da misure cautelari limitative della libertà personale e/o professionale, oppure che sono stati rinviati a giudizio per reati compiuti contro la pubblica amministrazione.
LA SOGERT E IL FAMOSO CASO DI CRISPANO
L’applicazione dell’articolo 6 ha indotto, come abbiamo scritto nello scorso luglio (CLICCA E LEGGI quel nostro articolo più che esaustivo) il comune di Crispano a escludere dalla gara d’appalto un’azienda notissima anche in provincia di Caserta, ossia la Sogert S.p.a., azienda grande quanto ristretta all’interno di un unico perimetro, quello della famiglia Coppola.
Sempre citando il nostro articolo di luglio, affermiamo con un po’ orgoglio di non esserci fatti certo trascinare dagli eventi. Avevamo scoperto che il legale rappresentante di Sogert, ossia Felice Coppola, era stato oggetto, sin dal gennaio 2024, di una richiesta di rinvio a giudizio formulata da un pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il tribunale di Reggio Calabria. L’accusa è quella di corruzione.
Non ci facemmo trascinare, risucchiare da un facile titolo, perché CasertaCe, attenta alla lettura degli atti giudiziari e di ogni lettera costituente un dettato normativo di diritto amministrativo, aveva assorbito con precisione il contenuto dell’articolo 6 del citato protocollo, scaturito, come detto, dall’applicazione del nuovo Codice degli appalti.
L’articolo 6, come già scritto prima, prevede quali motivi di esclusione di un’impresa in una procedura di gara i casi di emissione di un titolo cautelare, limitativo della libertà personale e/o professionale e il rinvio a giudizio, che è un atto deliberativo del giudice, non del pubblico ministero che può solo chiederlo per reati gravi come quello di corruzione, non rientrando nella fattispecie dei “reati minori” per i quali è previsto che il pm possa citare direttamente nel dibattimento processuale l’imputato, senza passare per l’udienza filtro.
Una cosa, però, è certa: la richiesta di rinvio a giudizo formulata dal pm trasforma la figura di chi ne è destinatario da quella di indagato a quella di imputato.
A COSA E’ SERVITO L’ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO PER ESCLUDERE LA SOGERT A CRISPANO
Siccome noi le determine le sappiamo leggere, ci accorgemmo subito che il dirigente del comune di Crispano aveva escluso la Sogert, con i poteri conferitigli dalla funzione di responsabile del procedimento, non in applicazione del’articolo 6 del Protocollo, che di quell’atto rappresentava base costitutiva, ma non determinante.
Nel senso che i comuni che hanno firmato il protocollo d’intesa in Prefettura a Napoli utilizzano ormai in automatico la formula relativa all’articolo 6, che infatti, viene inserita del disciplinare di tutte le gare, firmato e sottoscritto per accettazione dalle aziende partecipanti, nel caso di Crispano, dalla sola Sogert, in quanto unica a scendere in lizza.
Ma la citazione dell’articolo 6 in quella determina poteva trarre in inganno, lasciando pensare che il dirigente avesse confuso la richiesta di rinvio a giudizio con il rinvio a giudizio che nel luglio scorso almeno a noi non risultava essere ancora arrivato ai danni di Felice Coppola, nonostante che l’udienza preliminare, come abbiamo scritto nelle prime righe di questo articolo, fosse iniziata a Reggio Calabria molti mesi addietro, ossia a gennaio.
IL DISCRIMINE DELL’ISTITUTO GIURIDICO DELL’ILLECITO PROFESSIONALE
Il comune di Crispano, espresso il presupposto dell’articolo 6 dimostra, al contrario, di sapere bene quale sia la differenza tra la richiesta di rinvio a giudizio e un rinvio a giudizio, nel momento in cui espone la locuzione “illecito professionale”.
Questa espressione rappresentò per noi un’illuminazione che ci permise di arrivare al nocciolo della questione che sta tutta dentro all’articolo 95 comma 1 lettera e del decreto legislativo 36/2023, nuovo Codice degli appalti, che così recita testualmente “la stazione appaltante (nel caso specifico il comune di Crispano che lavorava in sinergia con la centrale unica di committenza di Frattamaggiore, ndd.) esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico, qualora accerti che l’offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Ciò dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati”
Fin qui l’articolo 95. Poi c’è all’articolo 98 – per ora lo citiamo solo nominalmente o poco più – del nuovo Codice degli appalti, che indica in modo tassativo i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.
Massima concentrazione, ora, sull’aggettivo “dubbia” che si collega all’integrità e all’affidabilità dell’operatore economico.
Se per la stazione appaltante, dunque, esiste un dubbio sulla possibile realizzazione di un illecito professionale da parte dell’operatore economico, ciò è causa di esclusione. E una richiesta di rinvio a giudizio, se non integra indubbiamnte per intero la previsione dello stesso decreto legislativo, fatta propria dal protocollo della Prefettura di Napoli (ci vuole il rinvio a giudizio) significa pur sempre che c’è un procuratore della Repubblica in quale è convinto che il soggetto in questione, in questo caso Felice Coppola, abbia commesso il reato di corruzione.
Ciò combacia di gran lunga, a nostro avviso, senza se e senza ma, quel dubbio sull’integrità che per l’articolo 95 comma 1 lettera e del nuovo Codice degli appalti, riformato nel 2023, è causa di esclusione.
SOGERT. UNA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO INCORCIA IL DUBBIO SULL’INTEGRITA’ CAUSA DI ESCLUSIONE DALL’APPALTO
Difficile pensare, infatti, che una stazione appaltante, di fronte alla certezza di un procuratore della Repubblica che esistano elementi per mandare sotto processo un operatore economico, non possa tradurla quantomeno in un proprio dubbio.
Questo dubbio converg. E allora è arrivato il momento del già citato articolo 98 del Codice degli appalti, il quale parla, in termini di requisiti per l’esclusione, di “elementi precisi e concordanti che rendono evidenti il ricorrere della situazione escludente“.
La gara del comune di Crispano è stata bandita nella scorsa primavera. Il dirigente responsabile del procedimento della gara ha senza dubbio compiuto la sua ricerca, stimolatao dall’adesione dell’ente per cui lavora al protocollo della prefettura di Napoli.
Il presupposto è, dunque, sempre il protocollo firmato dal comune di Crispano. E’ proprio il senso di questa partecipazione che induce ad entrare nel merito delle formulazione del nuovo Codice degli appalti, ossia gli articoli 95 e 98 che completano e vanno ad integrare quello che l’articolo 6 del protocollo non può del tutto soddisfare.
IL CASO AVERSA: QUELLA BIRBANTELLA DELLA DIRIGENTE GEMMA ACCARDO
Nella primavera scorsa anche il comune di Aversa ha pubblicato il bando per la gara stra milionaria relativa alla riscossione coattiva dei tributi, con Felice Coppola ancora legale rappresentante Sogert.
E a scrivere il questo bando è stata la responsabile del procedimento, Gemma Accardo.
Mettiamo il caso, da noi ritenuto probabile per il pessimo e lascivo periodo coincidente con la gestione di Giuseppe Castaldo, che la prefettura di Caserta non abbia attivato la stessa iniziativa messa in piedi dalla quella di Napoli, ossia la redazione del protocollo della legalità attinto dal nuovo Codice appalti per le procedure di gara.
Per cui, nel bando, a differenza di quello che è successo a Crispano, non si è fatto alcun riferimento ad un protocollo del genere. Il che, se sta succedendo, come temiamo, oltre che ad Aversam anche negli altri comuni della provincia di Caserta, sarebbe molto grave in quanto instaurerebbe un’insopportabile differenza in tema di legalità tra prefetture, ossia organismi promanati dallo stesso organo costituzionale, cioè dal governo nazionale, peraltro autore materiale, su delega del Parlamento, del decreto legislativo in tema di appalti.
Ma come ha dimostrato il comune di Crispano. il fatto che a Caserta e provincia possa anche non esserci, sciaguratamente, un protocollo, questo non vuol dire che la Sogert possa partecipare ad Aversa senza incappare in una doverosa esclusione.
D’altronde, a dimostrazione che questa impresa si sentisse in difetto in funzione delle procedure degli appalti, sono arrivate le dimissioni di Felice Coppola dalla carica di legale rappresentante, rimanendo, però, nella compagine sociale.
Come è successo a Crispano, anche ad Aversa la Sogert, titolare del servizio negli ultimi anni nella città normanna, ha risposto al bando, partecipando alla gara.
La dirigente Accardo avrebbe solo dovuto far propri, così come successo a Crispano, i contenuti dell’articolo 95 e dell’articolo 98, limitandosi a prendere atto dell’esistenza del dubbio di un illecito professionale esistente nei comportamenti di Coppola che, al momento della presentazione dei documenti di partecipazione all’appalto di Aversa, aveva quale legale rappresentante un’imputato in quanto oggetto di una richiesta di rinvio a giudizio.
IL CAPOLAVORO DEL 65% DI RIBASSO. E GEMMA ACCARDO ALLARGHERA’ LE BRACCIA AL COSPETTO DEL TAR
Non c’è dubbio, dunque, che questo status viziato imponesse al comune di Aversa di escludere la Sogert. Ma Gemma Accardo è una donna intelligente ed anche preparata. Può far fesso a Francesco Matacena e ancor di più ai vari Giovanni Innocenti, Francesco Sagliocco, Olga Diana, e ci fermiamo qui, solo per carità di patria, nell’elenco di chi comanda oggi ad Aversa. Non può fare fessi noi che la sappiamo molto lunga e sicuramente più lunga di lei.
La Sogert ha presentato un’offerta contente un ribasso del 65%. La birbantella sa bene che quel 65% non era una cifra buttata lì giusto per provocare, una follia improvvisa della famiglia Coppola. Sa bene, invece, che è un’offerta congrua formulata da un’impresa che già da anni esercita il servizio di riscossione ad Aversa e che dunque non deve spendere soldi per comprare o fittare immobili per insediarvi gli uffici perché già lo ha fatto; non deve comprare computer e software vari perché già lo ha fatto in occasione dell’aggiudicazione precedente; non deve assumere personale perché già lo ha fatto. Gemma Accardo sa bene che la Sogert ha nel suo portafoglio milioni di euro di riscossioni che ha il diritto di realizzare, anche se non dovesse aggiudicarsi l’appalto.
Quando si parla di esclusione per eccesso di ribasso,come quella che l’Accardo fa ai danni, pardon ai presunti danni di Sogert, sa bene che nelle condizioni di partenza di questo tipo di procedura non esiste un numero fisso, un delta invariabile per escludere un’impresa per eccesso di ribasso.
Sa benissimo che il ribasso scaturisce da una funzione a più variabili e sa benissimo che il 65% di Sogert, alla luce di tutto quello che abbiamo scritto or ora, è congruo perché la Sogert – lo ripetiamo per il comprendonio complesso Francesco Sagliocco, Giovanni Innocenti, di Oliva, di Giglio, di Olga Diana, eccetera – gli immobili ce li ha già, il materiale informatico è stato acquistato e già ampliamente ammortizzato, non deve assumere un solo dipendente aggiuntivo e, dunque, può spingere sul ribasso come non può certo fare una nuova azienda che dovrebbe poi sviluppare se stessa sul territorio, con una serie di obblighi nel capitolato d’appalto che per la Sogert non esistono.
E sarà considerato un ribasso congruo dal Tar (e anche eventualmente dal Consiglio di stato) a cui la Sogert, siamo sicuri, si è già rivolta, chiedendo la revoca dell’aggiudicazione ad un’altra impresa, una certa Consulenza e e Riscossione, che ha presentato un ribasso del 25%.
Quando arriverà il verdetto del Tar, come usano fare i dirigenti più scafati dei nostri comuni, l’Accardo allargherà le braccia e di fronte al sindaco, agli assessori e a tutti questi allocchi ignoranti (nel senso letterale del termineI dirà: “cari ragazzi, care ragazze, io avevo escluso la Sogert, ma nulla possiamo fare di fronte a una sentenza di un tribunale emessa in nome del popolo italiano”.
E no, cara birbantella. Lei doveva escludere la Sogert per gli stessi motivi per cui è stata esclusa a Crispano, ossia non tanto per la questione del titolo cautelare o di un rinvio a giudizio, pressochè certo ma che non sappiamo ancora se il tribunale di Reggio Calabria abbia emesso, ma per l’illecito professionale grande come una casa ai sensi degli articoli 95 e 98 del decreto legislativo 36 del 2023.
Bello fare, e lo diciamo anche con qualche senso di ammirazione per la sua scaltrezza, “la galletta sulla monnezza”