Scusate l’errore: De Rosa resta vice presidente facente funzioni. Per amor di verità, vi spieghiamo perché il verdetto del Tar è “una vera boiata”
19 Dicembre 2024 - 13:58
Per qualche minuto è comparso un articolo errato sulla decisione del Tar Campania. Detto ciò, c’è da strabuzzare gli occhi nel cogliere la superficialità dell’analisi dei giudici amministrativi, al punto da pensare che queste cose non le scrivano realmente loro. Comunque, al di là di tutto ciò l’amministrazione provinciale di Caserta, dopo le ammissioni del dirigente Gerardo Palmieri, dovrebbe essere sciolta oggi e non domani
CASERTA (G.G.) – Intanto dobbiamo porgere doverose scuse ai lettori che in questi minuti hanno letto un articolo sbagliato, frutto della generosa fiducia che abbiamo riposto in un professionista locale il quale ha letto, evidentemente in maniera veloce e superficiale, il provvedimento del Tar della Campania sul ricorso presentato da Marcello De Rosa, difeso dall’avvocato Fabrizio Perla, che ha chiesto l’annullamento del decreto firmato da Giorgio Magliocca che gli revocava la carica di vicepresidente, attribuendola a Gaetano Di Monaco.
Purtroppo, nonostante l’esiguità dei mezzi che spesso non ci permette di fare il giornale come lo vorremmo fare, affermiamo, stavolta scherzosamente, che siamo condannati a leggere tutti gli atti amministrativi o giudiziari che ci arrivano dato che non ci possiamo neppure fidare di professionisti, da noi ritenuti molto validi, i quali prendono fischi per fiaschi, non perché impreparati, ma solamente in quanto frettolosi.
Ringraziamo l’ufficio stampa della Provincia, Alessandro Carcaterra in particolare, che ci ha segnalato l’errore e consentito di rimediare.
E allora abbiamo letto queste quattro pagine del Tar e dunque affermiamo che il Tribunale non è entrato nel merito neppure questa volta, limitandosi a compiere un ulteriore passo in avanti nella valutazione esclusivamente cautelare del ricorso presentato da Marcello De Rosa.
Si è passati da un pronunciamento monocratico del presidente del Tar a un pronunciamento collegiale da parte della Prima Sezione dello stesso Tar Campania, presieduta da Vincenzo Salamone con relatore Giuseppe Esposito.
Di fatto sospensiva “per grave pregiudizio” era quella monocratica e sospensiva è questa.
Il giudizio di merito è stato fissato per il prossimo 16 aprile quando, con ogni probabilità, ci sarà un nuovo consiglio provinciale rispetto a una condizione di delegittimazione totale dell’ente, divenuta ancor più devastante per l’immagine di questa istituzione dopo le ammissioni totali fatte dal dirigente del settore Lavori Pubblici-Viabilità Gerardo Palmieri, il quale ha ammesso di essere stato di fatto il braccio armato di Giorgio Magliocca nel truccare gli appalti.
In effetti, a dirla tutta e a nostro avviso ci sarebbe lo spazio per Gaetano Di Monaco per impugnare immediatamente questa decisione del Tar chiedendo al Consiglio di Stato di revocarla producendo dunque la conseguenza di un suo ritorno sulla poltrona di vicepresidente facente funzioni.
Non ci stupiscono le ragioni esplicitate dal Tar Campania perché noi da un pezzo abbiamo smesso di nutrire un sacrale rispetto per questi organismi che a volte si muovono in maniera superficiale soprattutto nella comprensione dei fatti oggetto di valutazione.
Scrive il Tar: “Considerato che va confermata la misura cautelare monocratica disposta con decreto del Presidente del 28/11/2024 n. 2466, apparendo la revoca dell’incarico di Vicepresidente non assistita da una valida attribuzione del potere ad operare in tal senso in capo al Presidente dimissionario della Provincia che, avendo peraltro dismesso anche la carica di Sindaco, risulta privato anche della qualità di consigliere provinciale, non sembrando ammissibile che possa incidere con le proprie scelte sulla composizione degli organi del consesso provinciale di cui non fa più parte (…)”.
Adesso non vogliamo metterci a fare i professori di diritto amministrativo, ma sembra una cosa fatta a pasta e fagioli.
Figuriamoci se vogliamo difendere la posizione di Di Monaco rispetto a quella di De Rosa. L’amministrazione provinciale di Caserta è una “lota” secondo noi e andrebbe sciolta senza se e senza ma.
Detto ciò, però, il Tar non può affermare che Magliocca non fosse ancora presidente della Provincia con tutti i poteri al momento di firmare la revoca di De Rosa e la nomina di Gaetano Di Monaco.
Non aveva torto, in quell’occasione, il Magliocca, quando affermò, durante la conferenza stampa in cui annunciò che non avrebbe ritirato le dimissioni in quella giornata, che lui comunque sarebbe rimasto presidente fino allo scoccare della mezzanotte.
Quella mezzanotte, aggiungiamo noi, rappresentava l’epilogo convenzionale e giuridico del ventesimo giorno decorso dal momento in cui il presidente aveva rassegnato le dimissioni presentando le stesse formalmente a tutti gli uffici interni preposti. Un gran casotto, questa affermazione del Tar, che mette in mezzo anche lo status di sindaco di Pignataro Maggiore, che collega poi all’affermazione, a nostro avviso infondata e ripetiamo superficiale, della perdita di Magliocca anche della carica di consigliere provinciale.
Non è così, perché come Magliocca è stato presidente della Provincia fino alla mezzanotte del 14 novembre 2024, così è stato sindaco di Pignataro fino alla mezzanotte dello stesso giorno.
E d’altronde la questione dei 20 giorni non costituisce un optional che possa consentire al Tar di dire “Vabbè, alla fine della conferenza stampa tu, Magliocca, non eri più, per ogni effetto di legge, il presidente della Provincia e sindaco di Pignataro.
Non è un optional perché è la legge che ci indica una situazione diversa. Per l’ennesima volta andiamo a pescare l’articolo 53 comma 3 del Tuel: “Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
Il trascorrimento dei 20 giorni come ci indica il significato letterale della parola “trascorsi” non può non verificarsi al momento dell’epilogo convenzionale del ventesimo giorno.
E siccome da secoli e millenni un giorno del pianeta Terra si chiude alle 24 in punto, Magliocca era nella condizione prevista dall’articolo 53 comma 3 di svolgere ancora la sua funzione in maniera piena.
Ciò perché le dimissioni sono ef-fi-ca-ci trascorso e non durante il 20esimo giorno.
Per cui a nostro avviso il Tar, esponendo la ragione per la quale ha accolto la sospensiva chiesta da De Rosa ha formulato, fantozzianamente, una “boiata pazzesca”.
Il dato più importante, secondo noi, è che questo gioco dei 4 cantoni la dice lunga sull’ormai irreversibile declino di un ente che a questo punto, per dignità, dovrebbe auto-sciogliersi, al di là di quelle che potranno essere le decisioni della Prefettura di Caserta, se e quando il Ministero dell’Interno dovesse recapitare la propria idea su quello che si dovrà fare.