L’ASI non è un palazzo di vetro. Ecco perché, a nostro avviso, le stabilizzazioni a tempo indeterminato del manipoli di assunti con contratto a termine sono nulle. E sui profili penali…

31 Marzo 2022 - 12:37

Invitiamo per l’ennesima volta la presidente Raffaela Pignetti a valorizzare la sua funzione non trincerandosi dietro l’uso dell’arma della querela. Noi formuliamo dei rilievi precisi relativi all’applicazione dell’art. 97 della Costituzione, del d.lgs. 175/2016, del d.lgs 165/2001 e dell’art.328 del Codice Penale. Questa trattazione merita una replica a tono? Lo chiediamo alla presidente Pignetti e magari, se ci querelerà ancora, ci piacerà leggere questo articolo davanti al magistrato che di questa ennesima querela finanziata col pubblico danaro (siamo già a 70mila euro) dovrà occuparsi

CASERTA (Gianluigi Guarino) – Sulle questioni relative all’Asi di Caserta, non ci sono più premesse da fare.

Ma non perché chi scrive sia condizionato dal nugolo di querele e di citazioni in giudizio attivate nei miei confronti dalla presidente Raffaela Pignetti, che continuano a rappresentare, a mio avviso, un caso grave di spreco del pubblico danaro, perché fermo restando il diritto sacrosanto della Pignetti di querelare il sottoscritto o chi le apre, l’assurdità surreale di questa storia è rappresentata dai circa 70mila euro di incarichi grazie a delibere di un comitato direttivo su cui spendere ulteriori parole è ugualmente superfluo, a professionisti esterni con la conseguente reazione di una disparità del disonore, visto e considerato che io, al contrario, gli avvocati li ho dovuti nominare e pagare con i miei soldi e non certo con quelli presi dalle casse di un ente pubblico, cioè dalla tasche dei contribuenti.

Per cui, il problema non è rappresentato da questo utilizzo vergognoso del pubblico danaro, dato che si tratta di questioni da noi affrontate tantissime volte.

Il punto è che nel racconto delle vicende dell’Asi di Caserta è veramente difficile scovare sotto alla montagna di macerie venute giù per effetto della pessima amministrazione dell’attuale governance, ulteriori reperti concettuali, dignificanti, rispetto a quanto già scritto.

Per cui, quando troviamo qualcosa di nuovo, siamo qui a fare il nostro dovere. Accade con frequenza meno serrata per i motivi appena detti.

Ma la fermezza, la saldezza della nostra totale fedeltà ai principi del buon giornalismo restano immutate perché essendosi formato il sottoscritto nel brodo di coltura liberale, ed essendo automaticamente uno che non ha potuto non entusiasmarsi davanti ai libri e alle definizioni trancianti, spiazzanti, divenute aforismi, del grande Ennio Flaiano, Casertace è e continuerà ad essere sempre trincea di resistenza contro quei giornalisti che, come scrisse l’autore del film felliniano I Vitelloni, “avrebbero più la lingua qualora i potenti avessero avuto il sedere di carta vetrata”.

Avendo compiuto l’errore, anche stavolta, di mettere dentro alla trattazione di una vicenda riguardante l’Asi di Caserta e dunque la sua legale rappresentate Raffaela Pignetti un ragionamento fondato su una speculazione culturale, dunque essendo andati chiaramente altrove rispetto a quello che invece è il brodo di coltura che alimenta l’agire della governance Asi, veniamo al fatto di oggi.

La questione della trasformazione da rapporti di lavoro a tempo determinato a rapporti di lavoro di tempo indeterminato di alcuni dipendenti, assunti a suo tempo con contratti a termine e per effetto di una procedura concorsuale, non l’abbiamo affrontata in questo mesi per un motivo noto ai lettori più fedeli di Casertace e a chi mi conosce personalmente: tra questi dipendenti c’è una persona che sintetizza in sé molta parte del mio carattere carattere sofferente in quanto conoscitore della razionalità e del raziocinio, ma allo stesso tempo quasi ad abitare un contrappasso dantesco, non in grado mai o quasi mai di rendere queste conoscenze prevalenti rispetto all’emotività e all’emozione che ne è conseguenza.

Non andiamo oltre, ma era solo per rispondere a chi, anche nelle ultime settimane, si stupiva perché Casertace non affrontava una quaestio già ampiamente vexata dentro agli uffici dell’Asi e nel muschiosissimo sottobosco che che ci campa direttamente o indirettamente, ma di sicuro in maniera altamente parassitaria.

Eviteremo di fare nomi, per i motivi appena illustrati.

Ma non potremo sottrarci al dovere a cui ci richiamano i nostri principi, quelli della carta vetrata di Flaiano di cui sopra, per intenderci..

Di questa vicenda delle stabilizzazioni, che sono state effettuate “in carne ed ossa” negli ultimi due anni dal’Asi non c’è assolutamente traccia nel regolarmente stitico albo pretorio intercomunale del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Caserta. O meglio, una traccia c’è. Una sola, che sarebbe meglio definire un reperto: un atto amministrativo contenente l’ordine del giorno del Comitato Direttivo (Pignetti, Gianni Comunale, Alessandro Rizz certo notte amministrativo ⁸ieri, Nicola Tamburrino & CO.) che si sarebbe svolto il giorno 2 agosto 2019.

Il reperto è importante perché è l’unico che contiene una traccia, seppur labile, dei procedimenti di stabilizzazione. Precisamente, si leggeva, la “trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato”.

È un po’ come la Stele dii Rosetta. Solo che questa è la Stele di Raffaela (azz, mo si arrabbia e ci querela).

Dall’agosto 2019 ad oggi sono trascorsi più di due anni e mezzo.

Durante questo periodo, risulta ed è certo, perché le nostre fonti sono solidissime, che diversi dipendenti assunti a tempo determinato sono stati stabilizzati a tempo indeterminato.

A dimostrazione che la nostra non è una guerra ad personam, perché onestamente abbiamo cose più interessanti da fare rispetto alla pratica di uno scontro costante con la presidente Pignetti, c’è il lavoro, costituito da diversi articoli,  da noi realizzato su alcune recenti assunzioni operato dal Consorzio Idrico Terra di Lavoro.

Siccome le riteniamo molto simili a quelle effettuate dall’ASI, ci siamo abbiamo deciso di ragionare, ovviamente non con le chiacchiere ma leggi alla mano, anche su queste procedure, che non abbiamo nessun problema a considerare, per quel che vale il nostro punto di vista, irregolari, con significativi profili che potrebbero precipitarle nel perimetro dell’illegalità.

L’articolo 19, comma 2, del d. lgs. 175 del 2016 così recita: “2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Sempre l’articolo 19, stavolta comma 4, ci soccorre per un ulteriore approfondimento della struttura normativa: “I contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli”.

Più che una precisazione, si coglie la volontà del legislatore di comunicare il fatto che la conseguenza, l’effetto del mancato rispetto del comma 2, è una cosa semplicissima, netta e chiara: i contratti di lavoro, se non realizzati con concorso pubblico, sono nulli.

Questo primo e illuminante blocco normativo lo andiamo a chiudere con al citazione dell’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Attenzione, non ce lo siamo inventati or ora. Il già citato articolo 19, comma 2, del d. lgs. 175 del 2016 prevede un testuale rimando al regime stabilito dal d.lgs. del 2001 nel caso di “mancata adozione dei provvedimenti”, individuandolo come ineludibile requisito di cui devono essere dotate le procedure di reclutamento del personale.

Si tratta di una struttura normativa che affianca gli altri requisiti, che si manifestano attraverso il determinante rispetto dei principi generali di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme dì preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
e-bis) (lettera soppressa dall’art. 1, comma 364, legge n. 145 del 2018)
e-ter) 
possibilita’ di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca o del master universitario di secondo livello. In tali casi, nelle procedure sono individuate, tra le aree dei settori scientifico-disciplinari definite ai sensi dell’art. 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti al titolo di dottore di ricerca o al master universitario di secondo livello, quelle pertinenti alla tipologia del profilo o livello di inquadramento.
(lettera così sostituita dall’art. 3, comma 8, legge n. 113 del 2021)

Già qui potremmo chiudere l’articolo, dato che come abbiamo scritto per anni l’Asi di Caserta non rispetta il principio della pubblicità della selezione.

Inutile esplorare il requisito della composizione della commissione, perché per esserci una commissione deve realizzarsi anche una procedura concorsuale e non è che quella apparecchiata a suo tempo per le assunzioni a termine possa valere, estendendo i suoi effetti anche per l’assunzione a tempo indeterminato.

Ci rendiamo conto che questa da noi enunciata è una banalità, ma a ciò diamo ridotti dato che dobbiamo commentare cose cose veramente al di fuori di ogni normale applicazione delle leggi e delle norme.

L’Asi è un ente pubblico economico e non lo diciamo noi che le norme sulla trasparenza degli atti debba essere assimilata a quella della pubblica amministrazione.

Lo dice il già citato articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale non fa altro che assumere in sé, assimilando chiaramente gli enti pubblici economici alla pubblica amministrazione di cui tratta l’alto e solenne principio sancito dall’art. 97 della Costituzione: le pubbliche amministrazioni sono tenute a rispettare i principi di imparzialità e buon andamento posti a presidio della regola di selezione del personale mediante procedure pubbliche.

Va da sè che questa impostazione venga fatta propria anche dall’Authority Nazionale Anti-Corruzione nella sua determinazione n.8 del 17 giugno 2015, che “vossignori” potrete consultare tranquillamente in più di un repertorio presente in rete.

Per cui gli amministratori dei cosiddetti enti strumentali casertani è inutile che facciano i furbetti, svegliandosi una mattina con la faccia dell’ente pubblico e la mattina successiva con la faccia di un ente di diritto privato che di per sé con significa più un tubo.

La relazione e l’immedesimazione dell’ente pubblico economico con la pubblica amministrazione è chiaramente definita dal d.lgs. del 2001.

Ai furbetti, chiariamo che un decreto legislativo è una fonte del diritto che mette insieme il potere legislativo del parlamento al potere espresso dal governo, materiale redattore del decreto scritto su delega vincolante della Camera e del Senato.

Ora, questo ragionamento è sufficiente affinché noi possiamo manifestare il diritto di ipotizzare l’esistenza di una notizia di reato?

Secondo noi, alla luce di tutto quello che abbiamo scritto finora, questo diritto – visto che ancora non siamo nella Russia di Putin – ce l’abbiamo, fermo restando la totale disponibilità di replica, che noi esprimiamo da anni senza ricevere alcun riscontro, nei confronti della presidente Raffaela Pignetti o di qualunque altro amministratore o socio del Consorzio Asi.

Per cui per noi è atto dovuto da un punto di vista professionale declinare brevemente il contenuto dell’articolo 328 del Codice Penale, “Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione”:

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta(1) un atto del suo ufficio(2) che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblicao di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa(3).

Non sappiamo se qualcuno abbia o meno presentato una diffida sulla mancata pubblicazione delle delibere, ai sensi dell’articolo 328 C.P.

Noi, che ci siamo dovuti limitare a denunciare questa cosa attraverso l’unico strumento che abbiamo, quello della stampa libera, l’avremmo fatto noi se non fossimo stati giornalisti e se, da normali cittadini, ci fossimo trovati di fronte a una procedura di questo tipo.

Questa è la situazione, per cui a nostro avviso ogni contratto a tempo indeterminato frutto della stabilizzazione degli assunti a tempo determinato nel Consorzio Asi, è nullo.

Non solo, ma sull’articolo 328 C.P. si sono registrati negli anni e in questo caso particolare comportamenti che necessiterebbero, da parte dell’autorità giudiziario, di un’attività di accertamento finalizzata a stabilire se in ciò che è stato fatto, senza rispettare le norme sulla trasparenza, integri o meno la fattispecie descritta dal citato articolo.