LA REPUBBLICA INDIPENDENTE DI CASERTA. L’ingegnere del comune Franco Biondi non è solo sospeso dall’Ordine per la PEC, ma ha subito un avvertimento e soprattutto non frequenta gli obbligatori corsi di aggiornamento

19 Aprile 2022 - 11:41

Ritorniamo ancora su una vicenda che altrove avrebbe provocato gravi conseguenze, ma che nel nostro capoluogo non ne ha determinato e non ne determinerà, come avvenuto con notizie di reato grandi come un palazzo e da noi di CasertaCe segnalate e provate. Naturalmente andremo avanti per riempire l’intero insieme dei nostri doveri professionali. Il 14 aprile, dopo i nostri articoli, è comparsa nella visura dell’Ordine degli ingegneri la situazione non certo edificante del comandante in capo del comune capoluogo. Leggete i dettagli e in calce la visura aggiornata di Biondi

CASERTA (g.g.) – Non neghiamo che a noi piace scrivere che grazie a uno o più articoli di CasertaCe siano state ricostituite condizioni di regolarità e legalità amministrativa.

Il 13 aprile scorso, intervenendo per la prima volta sulla questione della sospensione, già quel giorno da noi acclarata, del dirigente del comune Franco Biondi dall’Ordine degli Ingegneri di Caserta, scrivemmo un articolo in cui rilevavamo la questione che in quella sorta di visura pubblica che ai cittadini serve per conoscere i rapporti tra un professionista e l’Ordine mancava la segnalazione della sospensione, di cui eravamo venuti a conoscenza grazie ad una perentoria richiesta di accesso agli atti.

Il giorno dopo, il 14 aprile, visto che di primo mattino nulla sembrò cambiato nei dati, pubblicammo proprio la visura carente qualsiasi menzione riguardante la sospensione di Biondi e qualsivoglia specifica relativa riguardante il suo rapporto con l’Ordine.

Ora, non sappiamo se questi due articoli abbiano contato sull’esito della giornata del 14 aprile, entro la quale gli Ingegneri casertani hanno colmato quella grave lacuna. Sicuramente ha contato l’iniziativa del cittadino che aveva sollecitato il giorno 8 aprile, dopo aver constatato che dalla visura nulla risultava, l’accesso agli atti.

Sta di fatto che finalmente oggi possiamo confrontarci con la verità ufficiale riguardante l’ingegnere Francesco Biondi, per gli amici Franco.

Nella parte bassa della visura leggete in pratica la conferma di quello che noi avevamo già scritto e cioè che dall’otto marzo 2021 Biondi risulta sospeso dall’Ordine degli ingegneri. E al momento dell’emissione del documento ufficiale, non era stato riammesso, dato che è stata lasciata in bianco l’area di un’eventuale indicazione di ritorno in bonis del super dirigente che riassume in sé poteri che mai nessun altro suo collega e forse mai nessun altro politico aveva mai avuto nella storia della città capoluogo.

Essendo stato messo in pratica con le spalle al muro, l’Ordine, con 13 mesi di ritardo, ha dovuto pubblicare questo, ma ha dovuto pubblicare anche altro. Sotto la scritta in rosso “sospeso dal 08.03.2021” e “sospeso al…”(che poi avrebbero dovuto scrivere fino al…, e qui c’è lo spazio bianco di cui prima) ci sono altre due parole: “provvedimenti disciplinari” e “formazione”.

Per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari ne risulta uno, cioè un “avvertimento”, in pratica la misura più blanda ma che comunque appartiene ad una scala sanzionatoria che parte dall’avvertimento e arriva fino all’ipotesi estrema della radiazione, passando per diversi stadi intermedi, tra cui, per l’appunto, quello della sospensione.

Messa così, non possiamo stabilire se l’avvertimento subìto da Biondi sia collegato alla vicenda della sospensione e cioè se Biondi, non avendo comunicato il suo domicilio digitale, cioè la Pec, fosse stato avvertito prima di passare alla versione più dura della sospensione. Può darsi. Può darsi anche che l’avvertimento riguardi altre questioni.

Comunque c’è e noi ne facciamo menzione.

Ma sicuramente il riferimento più importante che emerge dalla visura è quello che si collega alla voce “Formazione”, affianco alla quale è scritto: “NO”, così come del resto anche ala chiamata successiva, relativa alla “Assicurazione”, rispetto alla quale Biondi dev’essere stato carente ugualmente.

Nei nostri articoli del 13 e 14 aprile molto ci siamo soffermati sulle normi vigenti, ma anche sulla disciplina che emerge dalle linee guida Anac numero 3 del 2016 proprio in relazione al problema della formazione, dell’aggiornamento, divenuti obbligatori per tutti gli ordini professionali italiani, a partire dal 2013.

C’eravamo posti delle domande a cui abbiamo detto di non poter rispondere, limitandoci a segnalare che quello della formazione rappresenta un dato dirimente, decisivo per un corretto esercizio della professione di ingegnere.

Perché se la sospensione per la questione pec rappresenta comunque un caso grave in quanto il provvedimento amministrativo di cui si parla disabilita provvisoriamente all’esercizio della professione, della professione che ha consentito a Biondi a suo tempo, poi magari nei prossimi giorni entreremo maggiormente nel dettaglio di questa vicenda, di essere assunto nel 1997 dal comune di Caserta, la questione di una sospensione causata dal mancato aggiornamento, dalla mancata formazione non può essere sanata rapidamente con un riferimento abbastanza semplice da comunicare, relativamente al domicilio digitale, e quindi può provocare conseguenze ben più marcate sulle attività del dirigente del capoluogo.

In pratica, se quel giorno Biondi non fosse stato ingegnere o anche se quel giorno Biondi non fosse stato un ingegnere abilitato, cioè in grado di depositare un certificato di iscrizione all’Albo degli ingegneri con piena titolarità all’esercizio della professione, il comune di Caserta non avrebbe potuto assumerlo. Per cui, oggi, non si capisce come lo stesso comune di Caserta possa fargli firmare centinaia e centinaia di atti, tantissime determine in cui eroga quattrini a destra e a manca, delicatissime assunzioni di responsabilità, attraverso le auto-nomine a Rup in decine e decine di procedimenti relativi a lavori pubblici, nonostante questo dirigente sia sospeso dalla professione dal giorno 8 marzo 2021.

E dunque, dal giorno 8 marzo 2021 è sospesa anche la sua abilitazione alla professione, senza se e senza ma. Perché vi garantiamo che stavolta abbiamo approfondito la materia sino al suo midollo.

Oggi la situazione diventa ancora più seria. Attenzione, non perché quel “NO” scritto di fianco alla previsione relativa alla formazione effettuata da Biondi rappresenti, di per sé, un fatto decisivo per affermare che all’ingegnere di Caserta manchi totalmente questo requisito. Ciò non lo possiamo dire perché, come abbiamo spiegato nell’ultimo articolo, l’obbligo di formazione, con conseguente conteggio annuale di crediti, che non devono essere mai inferiore al numero di 30, è iniziata nel 2013. Ed è impossibile collegare, almeno per ora, quel NO che nella visura di Biondi è legato alla formazione, ad una questione complessiva che riguardi l’intero periodo, cioè tutti i 9 anni.

Però, questo sarebbe interessante stabilirlo. Basterebbe capire cosa sia successo dal primo gennaio 2014, quando ad ogni ingegnere fu donato un bonus di 30 punti. Dal primo gennaio 2014 al 14 aprile 2022, data di aggiornamento della visura ufficiale da parte dell’ordine degli ingegneri, Biondi è stato sempre a 30 o più crediti? Oppure qualche volta o costantemente è sceso al di sotto?

Non si tratta di un dettaglio, ma di autentica sostanza. In poche parole, quel no connesso all’attività di aggiornamento e formazione richiesta per legge è legato ad una distrazione, comunque ad una mancata frequentazione dei corsi da parte di Biondi nell’anno 2021 o anche nell’anno 2020, comunque non in grado di inficiare il requisito invalicabile dei 30 crediti minimi, accumulati in abbondanza magari negli anni precedenti, oppure quel No è legato ad una valutazione e un giudizio che l’Ordine dà sullo stato complessivo del rapporto tra Biondi e l’opera di formazione?

Noi che crediamo sempre alla buona fede, immaginiamo che non sarebbe bastato un semplice No se Biondi fosse sotto ai 30 crediti. Quel No doveva essere affiancato ad un ulteriore termine di sospensione, ben più grave rispetto alla Pec, che non ci risulta sia stato assunto.

Dunque, il No diviene una sorta di constatazione di ordine generale. Però, se ci portiamo di nuovo un attimo nelle pagine, tra gli articoli delle citate Linee Guida Anac leggiamo testualmente all’articolo 4, comma 1:

“Il RUP deve essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento”.

La parola chiave secondo noi è costituta del termine costante. Questa parola fa capire che per un ingegnere, che è in grado di assumere l’incarico di Rup, non è sufficiente galleggiare sempre tra i 30 e i 31 crediti, ma occorre che l’attività di aggiornamento, di formazione e quindi di implementazione dei crediti, si sviluppi con frequenti acquisizioni di nuove cognizioni di aggiornamento. Non è che io faccio la scorta di crediti in un anno, con il massimo stabilito dal regolamento a 120, e poi l’anno dopo non partecipo a nessun corso. L’aggiornamento, sancisce l’ANAC, deve essere costante.

Per oggi ci fermiamo qui, ma abbiamo intenzione di approfondire la vicenda.

GLI ARTICOLI DEL 13 APRILE E DEL 14 APRILE