Ops, Pignetti e Rossodivita diventano liberali e chiedono una rettifica. Casertace: “Buona cosa, ma con rispetto parlando non ne avete azzeccata una”

11 Luglio 2024 - 14:11

Comunque è già un buon segno di acquisizione di una sana educazione liberal-libertaria rispetto alla quale l’avvocato Rossodivita ha perso la memoria

CASERTA (G.G.) – Mai mi sarei aspettato di dover incontrare e di dovermi scontrare in processo con un avvocato di cui per anni ho apprezzato gli interventi trasmessi da Radio Radicale, mia compagna di sempre, unico canale di libertà e “senza filtri” (lei sa bene che cosa significhi “l’espressione senza filtri” a meno che non l’abbia, come tutto fa pensare, scordato o rimosso, avvocato Rossodivita) nel conformismo filtratissimo dell”informazione italiana.

Mai avrei pensato di incrociare in circostanze imprevedibili la stessa persona che interveniva spesso, come succedaneo del grandissimo avvocato Gian Domenico Caiazza; mai avrei pensato che il suo succedaneo diventasse il difensore di fiducia uno dei tanti carrozzoni, di uno dei tanti trituratori del pubblico danaro appartenenti, dunque, a un modello che Marco Pannella – mio unico e autentico riferimento ideale e politico – ha combattuto per anni considerando questi enti del disprezzo democratico potenti strumenti di mantenimento e di dilatazione dei poteri partitocratici sindacatocratici, immeritocratici e lottizzatori di questo paese.

Ma tant’è, l’avvocato Giuseppe Rossodivita, professionista indubbiamente bravo e capace, ha cercato finanche di giustificare, nel corpo di quella che ha definito “richiesta di rettifica”, le sue parcelle utilizzando un argomento, o meglio il solito argomento, degli incassi che avrebbe garantito all’Asi soprattutto attraverso l’ormai famosa e famigerata condanna in sede civile da me subita, quando lui ha rappresentato il consorzio intercomunale non dovendo affatto combattere, ma limitandosi a una presenza fisica, perché come ho scritto cento volte e con questa centouna, un mio problema di salute grave mi ha impedito materialmente di prendere visione e di assumere contezza dell’esistenza di un atto di citazione ai miei danni.

Fatta la premessa, ho deciso stavolta, anche per non monopolizzare la scena, rendendo anche lontanamente speculare il mio status di attore della stessa a quello della presidente dell’Asi Raffaela Pignetti, di avvalermi della collaborazione del mio bravissimo avvocato difensore, Mario Griffo, che mi sta difendendo in maniera prodigiosa perché la sua non è solamente una manifestazione dello status professionale, ma perché crede intimamente che la difesa mia e di questo giornale rappresenti un atto di resistenza rispetto a una certa politica, a una certa imprenditoria, a un certo sistema che Marco Pannella, ma anche l’avvocato Caiazza che di Mario Griffo è amico, hanno sempre avversato.

Griffo, come me, mai avrebbe pensato di trovarsi di fronte Giuseppe Rossodivita. Era incredulo quando scoprì, insieme al sottoscritto, che quell’avvocato del garantismo, che quell’avvocato assertore delle lotte di Pannella e del Partito Radicale, era diventato il riferimento di un ente pubblico che ne soddisfaceva il legittimo diritto di essere remunerato con soldi usciti dalle tasche di Pantalone.

Di qui a poco cercherò di incontrare l’avvocato Caiazza. Proverò ad andarci con Griffo in modo da raccontargli per filo e per segno la mia battaglia contro il carrozzone casertano, condotta nel nome di una testimonianza antica, che arriva da lontano, che proviene da Ernesto Rossi e poi da Marco Pannella.

Poi gli dirò di tenersi forte quando gli racconterò che il grintosissimo avvocato di uno di questi carrozzoni è stato proprio Giuseppe Rossodivita, che citerò in una proiezione valutativa di tipo politico e non certo personale e professionale, visto che parliamo di una persona perbene e di un professionista di valore.

Dunque, ecco la replica alla richiesta di rettifica:


“Spett.le Avv. Rossodivita,
riscontriamo con favore la Sua solerte richiesta di “rettifica” recante data 10 luglio 2024.

Per vero, costituisce elemento di assoluta novità, nei nostri rapporti, la instaurazione di un canale comunicativo “alternativo” alla mole di querele che la Sign.ra Pignetti ha ritenuto di dover sporgere, nel corso degli ultimi anni, nei confronti del direttore di Casertace.

Viepiù, le modalità espositive da Lei impiegate consentono di chiarire il senso di quanto oggetto delle Sue rimostranze, e per questo avvertiamo, ancora una volta, l’intimo dovere di ringraziarLa.

Ma procediamo con ordine, auspicando di fornire risposta a tutte le problematiche sollevate.

In primis, è del tutto evidente che, vigente la presunzione di non colpevolezza di rango costituzionale, è lecito discettare di “condanne” e di “persecuzione mediatica” soltanto quanto il terzo grado di giudizio avrà sancito, in via definitiva, quanto dalla Sua assistita reso pubblico coram populo.

Il che non deve essere certo spiegato a Lei che del garantismo, così almeno sembrava, ne ha fatta una ragione di vita e di ispirazione professionale.

Vede, nel caso di specie, non soltanto ci si trova al cospetto di un pronunciamento NON IRREVOCABILE, ma di un dispositivo che imponeva adeguata e ponderata disamina.

Comincio, a tal uopo, a precisare che nel processo celebratosi il 9/7/2024 innanzi al GOT del Tribunale di S. Maria C.V., Dr. Alfano Rossi, Lei era costituito quale difensore della Signora Pignetti (persona fisica) nonché DELL’ASI, ENTE PUBBLICO-ECONOMICO PRESIEDUTO DALLA PIGNETTI MEDESIMA.

Il tema all’evidenza, denso di implicazioni e di suggestioni culturali, deontiche e, se vogliamo, processuali, già sollecita non poche riflessioni, avuto specifico riguardo per il versante dei “compensi”, dei quali, dopo averne fatto cenno in premessa, si dirà oltre.

Ragioni di opportunità, invero, avrebbero suggerito, a sommesso parere di chi scrive, la INVESTITURA DI DUE DIVERSI LEGALI: UNO PER LA PERSONA FISICA, L’ALTRO PER L’ENTE!

Ad ogni buon conto, nella Sua missiva, si omette di specificare di aver depositato CORPOSE MEMORIE E CONCLUSIONI SCRITTE CON LE QUALI HA CHIESTO LA IRROGAZIONE DI INGENTE RISARCIMENTO DANNI NEI CONFRONTI DI GUARINO, IN FAVORE DI AMBEDUE LE PARTI CIVILI COSTITUITE, DA LEI RAPPRESENTATE E DIFESE (COME DETTO, LA SIGNORA PIGNETTI E L’ASI).

Non solo.

Nella citata veste, HA CHIESTO L’INFLIZIONE AL DIRETTORE DI CASERTACE DEL PAGAMENTO DI UNA PROVVISIONALE DI SVARIATE MIGLIAIA DI EURO.

Rebus sic stantibus, la prima considerazione da farsi attiene al dato, TACIUTO NELLA SUA RICHIESTA E NEL POST PUBBLICATO IERI DALLA SUA ASSISTITA, IN RAGIONE DEL QUALE IL GOT DEL TRIBUNALE DI S. MARIA C.V. HA RESPINTO LA SUA RICHIESTA DI CORRESPONSIONE DI PROVVISIONALE.

Il dato non è di poco momento giacché, come sa meglio di noi, il codice di rito impone il pagamento della provvisionale in capo all’imputato allorquando VIENE RAGGIUNTA LA PROVA DEL DANNO.

Evidentemente, tale “prova”, nella specie, NON E’ STATA RAGGIUNTA!

Fissato siffatto punto fermo, come detto OMESSO NELLA SUA RAPPRESENTAZIONE E, SOPRATTUTTO, NELLA PUBBLICAZIONE SOCIAL OPERATA DALLA SUA ASSISTITA (E SE NE COMPRNDONO PERSPICUAMENTE LE RAGIONI), si può passare a rimestare il trattamento sanzionatorio.

Rammenterà bene che il Pubblico Ministero chiedeva la irrogazione DI PENA DETENTIVA PARI A MESI SEI DI RECLUSIONE E, CONTESTUALMENTE, L’ASSOLUZIONE PER ALCUNI ARTICOLI PUBBLICATI NEL LUGLIO DEL 2020 (PER INTENDERCI QUELLI AFFERENTI ALLA VICENDA TAMBURRINO E QUELLI CONCERNENTI IL BINARIO FERROVIARIO “CANCIELLO”, su cui Casertace si è già soffermata nell’articolo che Lei contesta).

Ricorderà altrettanto indelebilmente che LEI, IN UDIENZA, SI E’ ASSOCIATO ALLA RICHIESTA DI CONDANNA A PENA RECLUSIVA AVANZATA DAL PUBBLICO MINISTERO NEI CONFRONTI DI GIANLUIGI GUARINO.

Pur tuttavia, il GOT procedente ha ritenuto di dover condannare Guarino alla sola pena pecuniaria di euro 1000, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La circostanza, oltre a risaltare ex se, possiede rilievo rispetto alla pubblicazione Facebook effettuata dalla Sua assistita in data 9 luglio 2024, DALLA QUALE HA TRATTO SCATURIGINE L’ARTICOLO DI CASERTACE DI PARI DATA.

Insomma, ci si chiede, retoricamente, COME MAI LA SIGNORA PIGNETTI NON ABBIA SPECIFICATO (ANCHE ATTRAVERSO IL COMUNICATO STAMPA DIFFUSO) QUANTO EVIDENZIATO, LIMITANDOSI A FAR RILEVARE CHE GIANLUIGI GUARINO E’ STATO “CONDANNATO CON PENA PREVISTA PER LEGGE”.

Orsù, se ci si sdilinquisce nel sollecitare una rettifica, almeno, i moventi della stessa devono essere esplicitati nella loro completezza, e non sembra che ciò sia riscontrabile nel caso in discussione.

Indulgendo sulla requisitoria del Pubblico Ministero, si è parimenti taciuto di palesare ai sostenitori della signora Pignetti che, come detto, è stata chiesta l’assoluzione per alcuni, fondamentali, articoli.

IL TEMA RICHIEDE ADEGUATI APPROFONDIMENTI.

Si prescinde dalla richiesta assolutoria in sé, limitandosi a far rilevare che nell’atto di esercizio della azione penale elevato nei confronti del direttore di Casertace non risultano elaborati più capi di imputazione. Viceversa, come pur segnalato nel nostro articolo del 9 luglio, trattasi di un unico capo di imputazione nel quale sono compendiati diversi articoli pubblicati su Casertace.

Tanto puntualizzato, nel dispositivo che Lei ha avuto la cortesia di girarci, si intuisce che il GOT sammaritano abbia applicato la disciplina della continuazione, EVIDENTEMENTE RISPETTO A PREGRESSE CONDANNE DI GUARINO.

E non potrebbe essere altrimenti perché, si ribadisce, Guarino non è stato destinatario di PIU’ CAPI DI IMPUTAZIONE AVVINCIBILI DAL VINCOLO DELLA CONTINUAZIONE, BENSI’, DI UN UNICO CAPO DI IMPUTAZIONE.

Questa è la ragione per la quale anziché disquisire circa le opinabili conoscenze giuridiche di Guarino SAREBBE STATO MAGGIORMENTE PROFICUO ATTENDERE ALMENO LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA IN DISAMINA PRIMA DI PRODURSI NEL GIUBILO SOCIAL DEL QUALE SI E’ AVUTA CONTEZZA NEL POMERIGGIO DEL 9 LUGLIO DEL 2024.

Quanto sinora esposto contribuisce a decodificare le matrici dell’articolo per il quale si chiede la rettifica TACENDO DI ENFATIZZARE L’ULTERIORE DATO IN RAGIONE DEL QUALE IL GOT DI S. MARIA C.V. HA CONCESSO AL DIRETTORE DI CASERTACE LE CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE, NONOSTANTE, SI RIBADISCE, LA SOLLECITAZIONE DA LEI RIVOLTA AD IRROGARE PENA DETENTIVA.

Ergo, rimane da trattare la questione relativa al risarcimento dei danni ed al merito di alcuni degli articoli riguardanti la vicenda processuale della quale Lei si è occupato.

Quanto alla prima, APPARE LAPALISSIANO COME IL GOT DEL TRIBUNALE DI S. MARIA C.V. ABBIA RITENUTO DI NON DISPORRE ALCUN RISARCIMENTO NEI CONFRONTI DI GUARINO, RIMANDANDO LA QUERELLE AL GIUDICE CIVILE, SIA PER QUANTO CONCERNE I DANNI ASSERITAMENTE PATITI DALLA PIGNETTI, SIA PER QUANTO CONCERNE I DANNI PRESUMIBILMENTE PATITI DALL’ASI.

La statuizione, lungi dall’essere scontata, STRIDE CON L’AZIONE DIFENSIVA E CON LE PREGNANTI RICHIESTE RISARCITORIE DA LEI AVANZATE ALL’ESITO DEL PROCESSO.

Insomma, NON E’ CERTO FALSO L’AVER AFFERMATO CHE ALCUN RISARCIMENTO E’ STATO DISPOSTO IN DANNO DI GUARINO, aggiungendo, oggi, NONOSTANTE LE ESOSE RICHIESTE AVANZATE DALL’AVV. ROSSODIVITA!

In proposito, non dimenticherà certo che in altro, recente, pronunciamento, i cui esiti Lei ha tentato invano di invaginare nel giudizio celebrato in data 9/7/2024, VI E’ STATA DETERMINAZIONE SUL PUNTO, ANCORA UNA VOLTA SCATURIGINE DEL GIUBILO SOCIAL DELLA SUA ASSISTITA.

Vede, Avvocato Rossodivita, questo è il tratto distintivo di quanto la Sua assistita ritiene di dover affidare alla lettura social rispetto a quanto, negli anni, ha fatto Casertace.

Casertace non ha certo pubblicato le richieste di archiviazione che pure hanno interessato le istanze di punizione invocate dalla Pignetti ovvero le opposizioni da Lei proposte che non hanno avuto seguito.

Il terreno di confronto, a nostro sommesso parere, deve essere diverso e muovere, sempre e comunque, dall’interesse pubblico alla conoscenza dei “fatti” e delle “vicende” che interessano un Ente, certamente di non secondario rilievo economico e “politico”.

E torniamo al tema delle sue legittime parcelle: che Lei oggi scriva che dei 60mila euro stanziati dalla ASI ne ha recuperato soltanto una parte attraverso azioni esecutive AI LETTORI DI CASERTACE INTERESSA POCO.

Interessa, invece, IL DATO IN RAGIONE DEL QUALE QUELLE SOMME SONO STATE STANZIATE PER AGIRE, PRECIPUAMENTE, NEI CONFRONTI DI UN GIORNALISTA!

E se poi i risultati sono quelli del 9 luglio 2024, ossia la condanna a 1000 euro di multa senza provvisionale e risarcimento danni con concessione delle attenuanti generiche e continuazione, ne abbiamo ben donde di perseverare nelle legittime campagne di informazione di Casertace. A testa alta con la coscienza pulita e con la convinzione che le stesse servano ai cittadini per sapere come la politica utilizzi i loro soldi.

Un’ultima notazione.

I richiami alla vicenda Tamburrino e “binario Canciello” contenuti nell’articolo di ieri (si ribadisce, sempre in replica alla iniziativa della Sua assistita) traggono spunto dalla citata richiesta assolutoria avanzata in ordine agli stessi dal Pubblico Ministero procedente, oltre che dalla singolarità degli antefatti sottesi ad ambedue le vicende in descrizione.

Il tutto, peraltro, a fronte di un dispositivo PER IL QUALE, A DISPETTO DI QUANTO ACCAMPATO NELLA SUA MISSIVA, NON E’ STATO IMPOSTO ALCUN OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE.

Proprio la richiesta assolutoria del Pubblico Ministero, allora, suggeriva il ricorso a quella prudenza alla quale si è fatto cenno in abbrivio, anche perché seguire le quotidiane evoluzioni social della Sua assistita sarebbe esercizio oltremodo faticoso.

Tra qualche giorno, come ben sa, si celebrerà udienza a seguito di Sua opposizione a richiesta di archiviazione avanzata in favore del direttore di Casertace.

Cosa dovremmo fare a voler seguire l’esempio della Sua assistita? Diramare un comunicato nel quale specificare che SI TRATTA DI ENNESIMA RICHIESTA DI PUNIZIONE CHE NON HA SORTITO EFFETTO? Caro Avvocato, Casertace non è questo e mai lo sarà!”